STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 6 DEL 17 – 3 – 2021
Oggetto: legge finanziaria per il 2021

La legge finanziaria per il 2021 si compone di 1150 commi, nel seguito ve ne forniamo un rapido sunto.

Comma 8: ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti

Viene eliminato il termine del 31⁄12⁄20 per l’applicazione dell’ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo tra 28.000 e 40.000 Euro.

La detrazione (come modificata dal DL 182⁄20) viene fissata in Euro 960 aumentata di un’ulteriore quota in relazione all’ammontare del reddito.

Commi 10–19: sgravi contributivi per assunzioni di under 35 e di donne

Per le nuove assunzioni di soggetti di età fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate negli anni 2021 e 2022, l’esonero contributivo spetta nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, fino ad un importo massimo di 6.000 euro annui.

Possono usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro privati con riferimento a tutte le assunzioni, escluse solamente quelle di dirigenti e lavoratori domestici.

Per le assunzioni di donne svantaggiate con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato effettuate nel 2021 e 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi INAIL per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 mesi in caso di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato) fino ad importo massimo di 6.000 euro annui.

Per poter usufruire dell’agevolazione occorre che si verifichi un incremento occupazionale netto mediante confronto tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

La misura in esame è subordinata all’approvazione da parte della Commissione UE e viene concessa nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla Commissione UE con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato la cui durata è stata prorogata al 30 giugno 2021, occorre quindi attendere che la Commissione si pronunci.

Sulla materia degli sgravi contributivi in esame l’INPS ha emanato la circolare n° 32 del 23⁄2

Commi 20–22: sospensione contributi lavoratori autonomi

Viene prevista l’istituzione di un apposito Fondo (con una dotazione di 1 miliardo per il 2021) per finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ed alle Casse private che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro ed abbiano subito un calo del fatturato del 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019
  • medici ed infermieri ed altri professionisti ed operatori di cui alla legge 3⁄2018 già collocati in quiescena ed assunti per l’emergenza Covid.

Commi 25–26: misure di sostegno in caso di morte di un figlio

Viene previsto il congedo obbligatorio a favore del padre in caso di morte perinatale di un figlio e viene incrementato il fondo di cui all’art. 19, comma 1 del DL 223 del 2006 per il finanziamento della associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica a favore dei genitori ai quali è morto un figlio

Comma 28: fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza

Il fondo previsto dall’art. 19, comma 3 del DL 223 del 2006 a favore delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità nonché per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza, viene finanziato con 2 milioni per ciasun anno 2021 e 2022.

Commi 29–32: iscritti all’INPGI

Vengono disposte alcune misure per i nuovi assunti ed assicurati presso l’INPGI

Comma 33: esenzione contributiva per i giovani imprenditori agricoli

Anche in questo caso si tratta di una proroga del termine già fissato al 31 dicembre 2020 dalla legge 160 del 2019 (comma 503). L’agevolazione consiste nel totale esonero dal versamento della contribuzione IVS ed è destinata a quanti, alla data di iscrizione alla previdenza agricola, non avranno ancora compiuto 40 anni.

Commi 34–35; riforma del lavoro sportivo

Viene istituito un Fondo (50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) per finanziare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico degli enti e società sportive relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tenici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Commi 36–37: sospensione imposte e contributi settore sportivo

Vengono sospesi fino al 30⁄5⁄2021 i termini in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio per:

  • versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  • versamenti dell’IVA
  • versamenti delle imposte sui redditi

I suddetti versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione al 30⁄5 o ratealmente fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Possono usufruire della sospensione:

  • le federazioni sportive nazionali
  • gli enti di promozione sportiva
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche

Comma 38–39: esenzione IRPEF per i terreni dei coltivatori

La norma interviene sul comma 44 della legge 322 del 2016 che aveva introdotto, per il triennio 2017–2019. La non concorrenza del reddito agrario e dominicale alla formazione della base imponibile IRPEF per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Successivamente con la legge 160 del 2019 l’esonero dalla tassazione era stato allargato anche al 2020 e per il 2021 era stata prevista la tassazione al 50% del reddito. Ora, con il comma in esame, la totale esenzione viene concessa anche per il 2021.

Viene altresì prorogata l’applicazione dell’innalzamento della percentuale di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina, per la determinazione dell’IVA detraibile per gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 DPR 633⁄72.

Comma 40: aliquota IVA cibo da asporto

Il cibo da asporto e la relativa consegna al domicilio sono assoggettati ad IVA al 10%.

Comma 41: trasferimenti terreni

Per l’anno 2021 gli atti di trasferimenti di terreni agricoli effettuati a favore dei coltivatori diretti sono esentati dal versamento dell’imposta di registro in misura fissa se di valore non superiore a 5.000 Euro

Commi 42–43: tassazione dei ristorni

Viene modificato il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci delle cooperative

Commi 44–47: detassazione utili enti non commerciali

Dal 1° gennaio 2021 gli utili percepiti dagli enti non commerciali sono detassati al 50% alle seguenti condizioni:

  • i percipienti devono esercitare un’attività generale nei seguenti settori:
    • famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, istruzione e formazione, volontariato, filantropia e beneficenza, religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili;
    • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, potologie e disturbi psichici e mentali;
  • il risparmio d’imposta venga destinato al finanziamento dell’attività d’interesse generale esercitata;
  • sono esclusi dalla detassazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese.

L’importo delle imposte risparmiate deve essere accantonato in apposita riserva del patrimonio non distribuibile per tutta la durata dell’Ente.

Commi 48–49: riduzione IMU e TARI ai pensionati non residenti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i soggetti residenti all’estero (anche se non iscritti all’AIRE) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, se proprietari di un’unica unità immobiliare ad uso abitativo nel territorio italiano:

  • l’IMU è ridotta al 50%
  • la TARI (tassa rifiuti) è dovuta in misura dei 2⁄3

a condizione che l’abitazione non sia locata né data in comodato d’uso.

Comma 50: estensione regime impatriati

Il regime fiscale privilegiato per gli impatriati è stato introdotto dal D Lgs 147 del 2015 e prevede che se un soggetto residente all’estero trasferisce la propria residenza fiscale in Italia impegnandosi a restarvi per almeno due anni, i redditi da lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo e d’impresa che siano prodotti in Italia concorrano solamente in parte alla determinazione del reddito complessivo (assoggettato ad IRPEF). Successivamente sono state apportate svariate modifiche fino all’attuale comma 50 che modifica i criteri di accesso ed la misura dell’agevolazione. La situazione è piuttosto articolata e prevede percentuali di partecipazione al reddito complessivo differenti in base alla Regione ove la residenza viene presa, in base alla presenza o meno di figli etc.

Il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati fino al 31⁄12⁄2020 viene esteso (su opzione) per cinque anni. Regole particolari sono previste gli sportivi professionisti.

Commi 58–60 e 76: proroga bonus edilizi

Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il bonus verde e per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici sono prorogate per il 2021.

Le misure prorogate sono:

  • detrazione per i lavori di manutenzione straordinaria (e ordinaria ma solo per le parti comuni degli edifici plurifamiliari) e di ristrutturazione in misura pari al 50% della spese fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 96.000 (c.d. bonus ristrutturazioni);
  • detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, c.d. Ecobonus. Si tratta delle spese per gli interventi di coibentazione dell’involucro opaco, pompe di calore, collettori solari per la produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi. La detrazione spetta in misura variabile (dal 50 al 75%) in relazione alla tipologia di intervento effettuato
  • detrazione del 90% per le spese sostenute per il recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale (compresi i beni strumentali), c.d. Bonus facciate. Questa detrazione non ha alcun limite di spesa.
  • detrazione per i lavori di sistemazione a verde di aree private o di giardini pensili, c.d. Bonus verde
  • detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in presenza di lavori di ristrutturazion
  • e, c.d. Bonus mobili. Per quest’ultimo bonus viene incrementato da 10 mila a 16 mila Euro il tetto massimo di spesa.

Vengono inclusi tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione

Commi 61–65: bonus idrico

Viene previsto un bonus idrico di 1.000 Euro a favore delle persone fisiche da utilizzare entro il 31⁄12⁄21 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi con scarico ridotto e di apparecchiature di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colone doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il bonus non contribuisce alla base imponibile IRPEF.

Non viene previsto alcun limite dell’ISEE.

Commi 66–76: modifiche ai bonus edilizi

Vengono apportate le seguenti modiche:

  • la detrazione viene prorogata fino al 30⁄6⁄2022 (prima era 31⁄12⁄21)
  • per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può avvenire in quattro quote annuali (anziché cinque);
  • la scadenza del 30⁄6⁄22 è ulteriormente prorogata al 31⁄12⁄22 a condizione che alla data del 30⁄6⁄22 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • la detrazione è stata allargata agli interventi di coibentazione del tetto nonché alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuate a favore di persone aventi più di 65 anni;
  • la possibilità di usufruire della detrazione viene allargata agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se appartenenti ad un unico proprietario o a più proprietari in modalità indivisa;
  • viene prorogata al 2022 la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Commi 77–79: contributo acquisto autoveicoli

Viene previsto un contributo del 40% del costo di acquisto per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 Euro che acquistino (anche in leasing) autoveicoli di tipo M1 nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW e con un prezzo di listino inferiore a 30.000 IVA esclusa. L’acquisto deve essere effettuato entro il 31⁄12⁄2021.

I veicoli di tipo M1 sono “i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente” (art. 47, comma 2, lett. b) Codice della strada).

Comma 83: rivalutazione beni d’impresa

La normativa sulla rivalutazione⁄riallineamento dei valori civilistici e fiscali risale alla legge 342⁄2000 ed è stata oggetto di reiterati prolungamenti e modifiche fino al DL 104⁄2020 (decreto Agosto).

Ricordiamo che per rivalutazione si intende il riconoscimento di un valore di bilancio maggiore rispetto a quello iscritto in modo da adeguarlo al valore corrente dei beni, mentre per riallineamento si intende il riconoscimento di un maggior valore fiscale di un bene per adeguarlo al valore civilistico. Le ipotesi di disallineamento dei valori fiscali rispetto a quelli civilistici possono derivare da precedenti rivalutazioni esclusivamente civilistiche o da operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni ...).

Ora, con la legge di bilancio 2021, la possibilità di rivalutazione e riallineamento viene estesa anche all’avviamento ed alle altre immobilizzazioni immateriali. In definitiva, quindi, possono usufruire del riallineamento:

  • beni materiali ed immateriali immobilizzati (quindi anche l’avviamento, i marchi, i brevetti, le licenze ed i costi pluriennali capitalizzati che, invece, nelle versioni precedenti erano esclusi);
  • partecipazioni in società controllate e collegate;

Restano sempre esclusi dalla possibilità di rivalutazione i beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (rimanenze di magazzino ed immobili merce).

Trattandosi in una modifica alla legge che originariamente aveva previsto la possibilità di rivalutazione⁄riallineamento, dovrebbero essere applicabili tutte le disposizioni già previste, quindi tra le principali ricordiamo:

  • la possibilità di scegliere se procedere alla rivalutazione solamente ai fini civilistici ovvero anche a fini fiscali. Il riallineamento ai fini fiscali è subordinato al pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 3% del maggior valore fiscale attribuito ai beni ed ha effetto:
    • per gli ammortamenti a decorrere dall’esercizio successivo a quello del pagamento,
    • per gli atti di realizzo del bene riallineato a partire dal 2024;
  • nel caso si effettui la rivalutazione (civilistica) bisognerà appostare in bilancio un’apposita riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata mediante pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%;
  • i beni devono essere iscritti nel bilancio al 31⁄12⁄19.
  • la rivalutazione può essere effettuata dai titolari di redditi d’impresa (sono quindi esclusi i professionisti) assoggettati ad IRPEF o IRES
  • non è previsto l’obbligo di rispettare le c.d. categorie omogenee, quindi può essere rivalutato anche un singolo bene

Commi 84, 87, 89, 109, 114, 195 e 734: fondi per il turismo

I commi in esame riguardano il settore turistico con misure che prevedono l’istituzione di appositi fondi a sostegno delle relative attività. Tuttavia la ricaduta in termini pratici non è immediata in quanto occorrono svariati provvedimenti per renderle effettive:

  • comma 84: vengono previsti fondi per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per i programmi di sviluppo riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • comma 87: il bonus previsto dall’art. 59, comma 1 del D L 126 del 2020 per gli esercenti attività di vendita nei comuni che registrano un alto afflusso turistico di cittadini stranieri, viene esteso (per l’anno 2021) ai Comuni ove siano situati santuari religiosi;
  • comma 89: per l’incentivo dei flussi turistici di ritorno al fine di consentire ai cittadini italiani residenti all’estero l’ingresso gratuito nella rete dei musei e dei parchi archeologici
  • Commi 91–93: viene istituito un Fondo al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico delle province di Trento e Bolzano
  • commi 109–113: viene istituito un Fondo per le piccole e medie imprese creative al fine di:
    • promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;
    • promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo con imprese di altri settori
    • sostenere la crescita delle imprese del settore creativo anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nelle start up innovative
  • comma 114: viene istituito un fondo per sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz;
  • comma 195: viene istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale al fine di migliorare le capacità professionali degli operatori del settore
  • comma 734: un ulteriore fondo per ristorare le città portuali per il calo del turismo crocieristico.

Commi 95–96: nuova Sabatini

Viene introdotta una modifica alla Nuova Sabatini che, come noto, prevede misure di sostegno alla micro, piccole e medie imprese volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ed un contributo statale in conto impianti correlato agli interessi dovuti sui predetti finanziamenti.

La novità consiste ora nella possibilità di erogare il contributo statale in un’unica soluzione (prima tale possibilità era prevista solamente in caso di finanziamento non superiore a 200 mila Euro).

Commi 97–103: imprenditoria femminile

Viene istituito in Fondo a sostegno dell’impresa femminile destinato a promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti senza interessi o agevolati

Commi 117–123: credito d’imposta cuochi professionisti

Viene concesso un credito d’imposta (fino al 40% e con un importo massimo di Euro 6.000) ai cuochi professionisti (dipendenti o titolari di P. IVA) da calcolare sulle spese per l’acquisto di beni strumentali e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale tra il 1° gennaio 2021 ed il 30⁄6. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, può essere ceduto a terzi ed è sottoposto alle condizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia della Commissione europea.

Commi 124–126 : Fondo per gli interventi nel settore aeronautico, della chimica verde

Viene istituito un Fondo d’investimento al fine di sostenere lo sviuppo, accrescere la competività e rafforzare la filiera dell piccole e medie iprese del settore aeronautico, della chimica verde e della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Comma 128: pesca e acquacoltura

Viene istituto un Fondo per lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura

Comma 131: credito d’imposta e–commerce imprese agricole

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene allargato alle spese per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, sostenute da parte delle imprese agricole e agroalimentari aderenti alla “strade del vino”. Il credito d’imposta è fruibile a fronte degli investimenti effettuati negli anni 2021⁄2023 e spetta esclusivamente alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’art. 3 del DL 5 del 2009 attraverso il c.d. “contratto di rete”.

Comma 134: settore vitivinicolo

Viene costituito un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini doc, docg, e a indicazione geografica tipica.

Comma 136: filiera suinicola

Vengono rifinanziati gli interventi di cui al comma 1, dell’art. 11 bis del DL 27 del 2019

Comma 138: filiera apistica

Viene istituito un fondo per la tutela della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio

Comma 144: contrasto all’italian soundig e incentivi al deposito di brevetti e marchi

Viene modificata la normativa prevista dall’art. 32 del DL 34 del 2019

Comm1 161–167 : sgravi contributivi

La decontribuzione per il Sud d’Italia prevista dall’art. 27, comma 1 del DL 104 del 2020 viene estesa, con modifiche, agli anni fino al 2029.

Comma 170: resto al Sud

Le misure agevolative già previste dal DL 91 del 2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese nel Sud d’Italia da parte di giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni viene ora estesa elevando la fascia di età dei beneficiari fino ai 55 anni.

Commi 171–172 Bonus Sud

Il credito d’imposta previsto per gli investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature di cui alla Legge 208 del 2015, art. 1, commi 98–110 viene prorogato dal 31⁄12⁄20 al 31⁄12⁄22.

Commi 173–176: agevolazioni fiscali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

I commi in esame contengono alcune agevolazioni per le imprese che già operano o che dovessero stabilirsi nelle ZES: è prevista la riduzione delle imposte sui redditi del 50% relativamente al reddito derivante dalle nuove iniziative, per l’anno di inizio dell’attività e per i sei successivi.

Il beneficio è subordinato al mantenimento dell’attività e della nuova occupazione per almeno 10 anni.

La misura è sottoposta al regime degli aiuti di stato “de minimis” che prevede che l’importo complessivo degli aiuti non possa superare Euro 200 mila nel triennio.

Commi 185–187: bonus ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 1, comma 200 della Legge 160 del 2019 a favore delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene prorogato fino al 31⁄12⁄2022.

Comma 197:Fondo di sostegno per le attività economiche, commerciali ed artigianali

Viene confermata l’operatività del Fondo istituito con la legge 205 del 2017 (art. 1, commi 65 ter, 65 quater e 65 quinquies) e ne viene prorogata l’applicabilitàò per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Commi 206 e 208–212: liquidità per le imprese

La misura denominata “Garanzia Italia” di cui all’art. 1 del DL 23 del 2020 che prevede la garanzia della SACE a supporto della liquidità delle imprese viene prorogata, ed allargata ad altri soggetti, al 30⁄6⁄2021.

Commi 219–226: credito d’imposta minusvalenze PIR

I Piani di Investimento Individuale del Risparmio (PIR) sono stati introdotti da alcuni anni nell’ordinamento italiano allo scopo di incentivare il risparmio a medio⁄lungo termine e prevedono agevolazioni fiscali sia nel campo delle imposte sui redditi sia ai fini successori. Con il DL 34 del 2020 (Decreto Rilancio) sono stati istituiti i c.d. PIR alternativi al fine di incentivare l’afflusso di risorse alle piccole e medio imprese (PMI), non solo capitali di rischio ma anche capitale di debito.

Con i commi in esame, al fine di renderli ancora più attrattivi da punto di fiscale, è stato introdotto un credito d’imposta nei casi in cui si verifichino perdite derivanti dai PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021. In particolare qualora gli investimenti effettuati nel 2021 registrino minusvalenze, viene riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche titolari del PIR alternativo in misura pari alla minusvalenza a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.

Il credito d’imposta maturato non concorre alla formazione del reddito deve esclusivamente essere utilizzato in compensazione in 10 quote annuali di pari importo.

Comma 230: credito d’imposta per la quotazione

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 89 della Legge 205 del 2017 che spetta alle PMI che ottengono la quotazione in un mercato regolamentato, viene prorogato al 31 dicembre 2021.

Comm1 233–242: operazioni di aggregazione aziendale e trasformazione delle DTA

Per le operazioni di aggregazione aziendale attraverso operazioni di fusione, scissione o trasferimento, tutte le azienda che partecipano all’operazione possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti: perdite fiscali ed eccedenze ACE. Nel caso di trasformazione di imposte anticipate occorre versare il 25% delle attività per imposte anticipate trasformate, in due rate di cui l’ultima entro l’anno successivo a quello in cui si effettua l’operazione.

Le società interessate devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

  • essere operative da almeno due anni;
  • alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%.

Commi 263–264: rafforzamento patrimoniale imprese.

Il comma 263 proroga i seguenti incentivi già contenuti nel decreto Rilancio (34 del 2020, art. 26) ), vengono prorogati dal 31⁄12⁄2020 al 30⁄6⁄2021

  • il credito d’imposta del 50% sulle perdite d’esercizio del 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite medesime;
  • il credito d’imposta del 30% dell’aumento di capitale
  • viene prorogato al 30⁄6⁄2021 l’operatività del Fondo Patrimonio PMI finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione

Comma 266: rinvio dei termini per la copertura delle perdite.

Il comma in esame modifica l’art. 6 del DL 23 del 2020: per tutte le perdite dell’esercizio 2020 è possibile provvedere alla copertura fino alla fine del 2025. Ricordiamo che in presenza di perdite d’importo superiore al terzo del capitale sociale occorre provvedere alla riduzione del medesimo in modo da assorbire le perdite ovvero procedere con una ricapitalizzazione della società.

La norma conferma quanto già disposto precedentemente circa la “sterilizzazione” delle perdite dell’esercizio 2020 attraverso la disapplicazione della normativa civilistica in materia di perdite d’importo superiore al terzo del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter). Pertanto l’assemblea che approverà il bilancio del 2020, in presenza di perdite d’importo superiore ad un terzo del capitale sociale, potrà semplicemente disporne il rinvio a nuovo fino al 31⁄12⁄2025. La medesima disposizione si applica qualora la perdite del 2020 sia d’importo inferiore al terzo del capitale sociale ma, cumulata con la perdita del 2019, superi tale limite.

La suddetta normativa si applica anche qualora, per effetto delle perdite, il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale previsto per ciascuna tipologia di società.

Secondo l’Assonime (circolare n° 3 del 25 febbraio 2021) al medesimo trattamento sarebbero assoggettate eventuali perdite successive al 2020, quindi quelle degli anni dal 2021 al 2025.

Commi 309–311: proroga blocco licenziamenti

Viene esteso fino al 31⁄3⁄2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo e a quelli collettivi per motivi economici

Comma 333: incremento spese veterinarie detraibili

Le spese veterinarie sostenute dal 1⁄1⁄2021 sono detraibili al 19% fino ad un importo massimo di Euro 550 (per la parte che eccede Euro 129,11)

Comma 362: assegno per i nuovi nati

L’assegno mensile di Euro 600 di cui all’art. 1, comma 125 della Legge 190 del 2014 viene riconosciuto anche per i nuovi nati o adottati nel 2021.

Comma 365: assegno per le madri

Per gli anni 2021, 2022 e 2023 viene riconosciuto un assegno mensile di 500 Euro mensili alle madri disoccupate e monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico e con disabilità non inferiore al 60%

Commi 381–384: credito d’imposta per riduzione canoni ad uso locativo

Per l’anno 2021 viene concesso un contributo a fondo perduto ai locatori che concedono una riduzione del canone per l’anno 2021 relativamente agli immobili ad uso abitativo situati nei Comuni ad alta densità abitativa. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 50% della riduzione del canone e per un importo massimo di 1.200 Euro ad ogni locatore. La riduzione del canone deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.

Commi 386–401: indennità per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Per il triennio 2021–2023 viene istituita in via sperimentale l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Per ottenerla i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • non essere pensionati
  • non essere assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria
  • essere iscritti nella Gestione sepatata INPS
  • non essere beneficiari del reddito di cittadinanza
  • aver conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi di lavoro autonomo nei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda
  • aver conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 Euro
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
  • essere titolari di P. IVA da almeno quattro anni

La domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS entro il 31 ottobre di ogni anno.

L’indennità che non concorre alla formazione del reddito è fissata in misura del 25% dell’ultimo reddito con un minimo di 250 Euro ed un massimo di 800 Euro e viene erogata per sei mensilità e può essere richiesta una sola volta nel triennio. I soggetti percettori dell’indennità non possono cessare la P. IVA nel corso del periodo di erogazione e devono partecipare a percorsi di aggiornamento professionale

Comma 418 e 471: test anti COVID e vaccini anche in farmacia

I test miranti a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM ed i tamponi antigenici rapidi nonché la somministrazione dei vaccini possono essere eseguiti anche presso le farmacie.

Commi 437–439: contributo acquisto occhiali da vista

Ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 Euro viene riconosciuto un contributo di 50 Euro per l’acquisto di occhiali da vista negli anni 2021–2023. Le regole attuative di questo bonus saranno disciplinate da apposito decreto ministeriale.

Commi 452–453: aliquota IVA per le strumentazioni anti COVID

Il Decreto Rilancio (34 del 2020) aveva concesso l’esenzione da IVA per determinati materiali e dispositivi sanitari. Si ricorda che l’esenzione era applicabile a qualsiasi cedente ed in qualsiasi stadio e fase della commercializzazione. Quindi non solo alle case produttrici dei beni ma anche a tutte le operazioni effettuate dai grossisti, dai distributori dai dettaglianti. L’elencazione dei beni contenuta nell’art. 124 del Decreto Rilancio è tassativa.

Ora i commi in esame prorogano detta esenzione esclusivamente per la strumentazione diagnostica per COVID–19 (che abbia i requisiti previsti dalla Direttiva 79⁄1998 e dal Regolamento 745⁄17 della UE) e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.

Inoltre viene prevista l’esenzione per la cessione di vaccini e tamponi contro il COVID 19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse ai medesimi dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Per tutti gli altri beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria, dal 1° gennaio 2021, si applica l’aliquota IVA del 5%.

Commi 515–517: intermediazione on line e motori di ricerca

Per i fornitori di servizi di intermediazione on line e per i motori di ricerca che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti in Italia) viene previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

Comma 526: studenti universitari fuori sede

Per gli studenti universitari fuori sede iscritti alle università statali ed appartenenti ad un nuvleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 Euro vengono previsti contributi per le spese di locazione abitativa.

Comma 576: bonus giovani

La carta elettronica prevista dal comma 357 dell’art. 1 della Legge 160 del 2019 per i giovani che compione 18 anni nel 2020 viene estesa anche a coloro che compiono 18 anni nel 2021.

Comma 583: credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica

La misura massima del credito d’imposta previsto dagli articoli 15, 16 e 19 della legge 220 del 2016 viene incrementata dal 30% al 40%.

Commi 595–597: locazioni brevi

Le “locazioni brevi” sono regolamentate dal DL 50 del 2017 che fa rientrare in tale tipologia le locazioni stipulate fra persone fisiche che hanno una durata fino ad un massimo di trenta giorni annui per ogni soggetto sul medesimo immobile, anche se comprendenti servizi accessori di pulizia e fornitura della biancheria. Anche su questi contratti è applicabile la cedolare secca del 21% che, in caso di intervento di intermediari, deve essere trattenuta prima del pagamento del canone al proprietario.

I soggetti che destinano alle locazioni brevi cinque o più unità immobiliari nel corso del medesimo anno vengono considerati imprenditori con conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e di apertura della P. IVA. L’obbligo sussiste anche se i soggetti si avvalgono di agenti immobiliari o per il tramite di portali telematici.

Si precisa che la norma fa riferimento esclusivamente alle locazioni brevi, non anche agli ordinari contratti di locazione secondo le varie tipologie legislativamente previste (uso commerciale, 4+4, 3+2 ...).

Le conseguenze del superamento del limite di quattro unità sono:

  • adozione delle scritture contabili in base al regime contabile proprio (è possibile optare per il regime forfetario);
  • apertura della Partita IVA
  • iscrizione al Registro imprese

Viene altresì prevista l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati ad affitti brevi con assegnazione di un codice ad ogni immobile, da utilizzare per le comunicazioni relative all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza.

Commi 599–601 e 1116–1119: esenzione IMU 2021

I seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari e termali
  • alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi
  • immobili in uso alle attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di fiere e manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night clubs e simili

sono esentati dal pagamento della prima rata IMU per il 2021 a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i soggetti gestori dell’attività (esclusi quelli in concessione).

Queste disposizioni si applicano nel rispetto della comunicazione della commissione europea C(2020) 1863 final

Comma 602: bonus locazioni

Il bonus locazioni degli immobili ad uso non abitativo (ex art. 28, comma 5 del DL 34⁄2020) per le imprese turistico ricettive viene esteso alle agenzie di viaggio ed ai tour operate e viene allargato ai primi quattro mesi del 2021. Possono usufruirne i soggetti che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% in ciascun mese del 2021 rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019.

Restano ferme le altre condizioni per poter beneficiare del bonus di cui le principali sono:

  • il bonus spetta solamente dopo che il canone è stato pagato anche in ritardo;
  • nel caso di impresa che esercita più attività occorre che quella turistico ricettiva sia prevalente rispetto alle altre
  • qualora il credito d’imposta maturato nel corso del 2020 non sia stato completamente utilizzato entro il 31 dicembre 2020, il residuo potrà essere portato in compensazione dei debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi per il 2020;
  • nel caso di canone assoggettato ad IVA e di percentuale di indetraibilità pari al 100% (da pro rata), l’IVA indetraibile concorre alla determinazione del costo sul quale conteggiare il credito d’imposta.

Comma 608: bonus investimenti pubblicitari

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari previsto dall’art. 57 bis del DL 50 del 2017 viene esteso agli anni 2021 e 2022

Ricordiamo che il credito d’imposta viene concesso a:

  • imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
  • in misura pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali e riviste, anche in formato digitale (sono quindi esclusi quelli sulla radio e la televisione);

Comma 609: bonus edicole

Il credito d’imposta per le edicole previsto dall’art. 1 commi 506–509 della Legge 145⁄18 viene concesso anche per gli anni 2021 e 2022. Possono usufruirne le imprese che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali e riviste e le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono i rivenditori nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

Comma 610: bonus acquisto servizi digitali

Il credito d’imposta previsto dall’art. 190 del DL 342⁄20 viene esteso anche agli anni 2021 e 2022. Detto credito spetta alle imprese editrici di quotidiani e periodici che siano iscritte nel Registro degli operatori in comunicazione ⁄ROC) e che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Il credito spetta nella misura del 30% della spesa effettiva sostenuta nel in ciascun anno per l’acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate digitali e per information tecnology di gestione della connettività.

Commi 612–613: bonus acquisto abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila Euro viene riconosciuto un bonus di 100 Euro finalizzato all’acquisto di abbonamenti anche in formato digitale negli anni 2021 e 2022. I bonus può essere concesso in aggiunta al bonus acquisto servizi digitali di cui ai commi 623–625

Il bonus assumerà la veste di sconto sul prezzo di acquisto. Viene prevista l’emanazione di apposito decreto per la regolamentazione degli aspetti pratici.

Commi 614–615: bonus TV

La legge 205⁄17 (art. 1, comma 1039) aveva gi previsto un bonus per l’acquisto di apparecchi televisivi idonei alla ricezione con la nuova tecnologia DVB–T2 negli anni 2019–2022. Questo fondo viene ora incrementati di 100 milioni di Euro per il 2021.

La legge del 2017 prevede la corresponsione di un bonus di 50 Euro sul prezzo di acquisto senza alcuna limitazione in ordine all’ammontare massimo di reddito ISEE.

Commi 623–625: kit digitalizzazione

Viene prevista la concessione di un dispositivo mobile elettronico in comodato gratuito per la durata di un anno o di un bonus di valore equivalente alle seguenti condizioni:

  • almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria;
  • avere un reddito ISEE non superiore a 20 mila Euro
  • non essere già titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile
  • dotarsi del sistema pubblico di identità digitale SPID

Il bonus spetta ad uno solo dei componenti dei nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 Euro sulla base delle regole attuative che verranno definite da apposito decreto.

Commi 628–630: abrogazione imposta regionale sulla benzina

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 l’Imposta regionale sulla benzina – IRBA di cui all’art. 17 D. Lgs 398⁄90 viene abolita

Commi 631–633: esenzione ritenuta OICR

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 gli Organismi di Investimento del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti nei Paesi UE non sono più soggetti alla ritenuta del 27% prevista dall’art. 37, comma 3 del DPR 600⁄73 sugli utili percepiti. Parimenti non concorrono alla formazione del redditi dei suddetti le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) dell’art. 67 del TUIR.

Comma 652: ecobonus

Alle persone fisiche e giuridiche che nel corso del 2021 acquistano (con o senza rottamazione di un veicolo vecchio) un veicolo con determinate caratteristiche, viene riconosciuto un contributo parametrato alle emissioni di anidride carbonica. Un contributo simile è riconosciuto a chi acquisti un veicolo commerciale

Comma 664: decontribuzione per le imprese di cabotaggio e crocieristiche

Il credito d’imposta di cui all’art. 88 del DL 104 del 2020 a favore delle imprese di cabotaggio, di rifornimento di prodotti petroliferi alle navi ed alle piattaforme petrolifere viene prorogato al 30 aprile 2021.

Commi 698–699: credito d’imposta acquisto cargo bike

Per le micro e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio che acquistano cargo bike e cargo bike a pedalata assistita viene riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 2.000 Euro per impresa.

Commi 708–712: disciplina fiscale della nautica da diporto

Viene modificato l’art. 8 bis del DPR 633⁄72 (legge IVA) nel senso che le navi si considerano adibite alla navigazione in alto mare se hanno effettuato più del 70% di tragitti in alto mare.

Nuovo dietro front del legislatore rispetto alla pur recente disposizione sulla territorialità IVA delle prestazioni di locazione, noleggio e simili delle unità da diporto. Viene ora previsto che gli utilizzatori, ai fini dell’applicabilità dell’art. 7 sexies del DPR 633⁄72 (legge IVA), possano dichiarare con apposita comunicazione telematica, la percentuale di impiego dell’imbarcazione nelle acque comunitarie. La dichiarazione dovrà essere successivamente verificata ex post ed eventualmente modificata entro il primo mese di ogni anno successivo a quello al quale si riferisce.

Commi 1051–1063 e 1065: transizione 4.0

La legge finanziaria per il 2020 (160⁄2019) ha eliminato il c.d. superammortameto ed ha introdotto al suo posto il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi. La norma prevedeva una durata annuale per il solo anno 2020 salvo la proroga al 30⁄6⁄21 al verificarsi di determinate condizioni.

I commi in esame modificano l’ambito temporale di applicazione che, ora, riguarda gli investimenti effettuati dal 16⁄11⁄20 al 31⁄12⁄22 con possibilità di estensione fino al 30⁄6⁄2023.

Tuttavia la normativa è parecchio articolata e differenziata:

  • per i beni strumentali materiali ed immateriali (genericamente intesi e non appartenenti al c.d. “beni Industria 4.0”) la percentuale del credito d’imposta spettante è stata elevata dal 6% al 10% (nonché al 15% per gli investimenti in beni tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile) ma solamente per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16⁄11⁄2020 fino al 31⁄12⁄2021 con possibile estensione fino al 30⁄6⁄2022
  • per gli investimenti effettuati nel 2022 (sempre con la possibile estensione al 30⁄6⁄2023) la percentuale torna al 6%.
  • per i beni strumentali “Industria 4.0” le percentuali del credito d’imposta sono ulteriormente differenziate nel modo seguente:
    • investimenti effettuati nel periodo dal 16⁄11⁄2020 al 31⁄12⁄2021
    • investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31⁄12⁄2022
  • per gli investimenti in beni strumentali immateriali (compresi quelli “Industria 4.0”) il credito d’iposta è stato elevato dal 15 al 20% con un investimento massimo di un milione (prima era di 700 mila Euro).

Ricordiamo che i “beni Industria 4.0” sono quelli indicati negli allegati A e B della Legge 232⁄2016 ovvero (a titolo di esempio):

  • alcune tipologie molto specializzate di beni strumentali a controllo computerizzato
  • alcuni sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazioe, definizione delle prestazioni e produzione di amnutatti

Per questi beni il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • se l’investimento è effettuato dal 16⁄11⁄2020 al 31⁄12⁄2021 nella misura del 50% fino ad 2,5 milioni di investimento e del 30% per la quota eccedente e fino a 10 milioni, 10 % per la quota ancora eccedente e fino al limite massimo di 20 milioni;
  • se l’investimento viene effettuato nel 2022 le suddette percentuali per scaglioni di investimento sono: 40% fino a 2,5 milioni, 20% fino a 10 milioni e 10% fino a 20 milioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo (prima erano cinque). L’eventuale quota non utilizzata in un esercizio può essere cumulata con la quota di spettanza dell’esercizio successivo ma, comunque, entro il triennio. Per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica soluzione.

Nella fattura di acquisto deve essere indicata la normativa di riferimento

L’agevolazione spetta alle imprese residenti incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato (sono inclusi i forfetari) Possono usufruirne anche i professionisti ma limitatamente ai beni non “Industria 4.0”..

L’incentivo non assume la natura di aiuto di Stato.

Sono esclusi i seguenti beni:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
  • i beni con aliquota di ammortamento fiscalmente riconosciuta inferiore al 6.5%
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni di cui all’allegato 3 della Legge 208⁄2015 (condutture, materiale rotabile, aerei)

Comma 1064, lettere da a) a h): Bonus Ricerca & Sviluppo

Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è stato introdotto dalla legge 160⁄19, commi da 198 a 209 che, a sua volta, aveva soppiantato il credito d’imposta previsto dall’art. 3 del DL 145⁄2015.

Per attività di R&S si intendono le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.

Le modifiche apportate sono:

  • proroga fino al 31⁄12⁄2022
  • del credito possono usufruirne tutte le imprese a prescindere dal regime contabile adottato
  • vengono forniti alcuni chiarimenti sulle spese sostenute con soggetti non residenti
  • vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle spese per i servizi di consulenza inerenti le attività di R&S;
  • per le sole attività di design e ideazione estetica vengono incluse tra quelle agevolabili anche le spese per il software
  • infine vengono rimodulate le percentuali del credito d’imposta in relazione alle diverse attività nel modo seguente:
    • per le attività di ricerca e sviluppo: 20%
    • per le attività di innovazione tecnologica: 10%
    • per le attività di design e ideazione estetica: 10%
    • per le attività di innovazione tecnologica: 15%

Rimangono immutate le altre caratteristiche del credito d’imposta, fra le quali:

  • il credito può esser esclusivamente utilizzato in compensazione
  • deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo
  • deve essere effettuata un’apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
  • il credito non può essere ceduto nemmeno all’interno del bilancio consolidato
  • non costituisce reddito ai fini delle imposte sui redditi né contribuisce alla determinazione della base imponibile IRAP

Comma 1064, lett i): proroga bonus formazione

La disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione di competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Imprese 4.0 (art.1, commi 45–56 della Legge 205⁄17) viene prorogato al 31 dicembre 2022 (la precedente scadenza era 31⁄12⁄2020).

La misura del credito d’imposta occorre distinguere tra:

  • attività di ricerca e sviluppo che (ex DM 26⁄5⁄2020) comprende:
    • ricerca fondamentale;
    • ricerca industriale;
    • sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico
  • attività di innovazione tecnologica
  • attività di design ed ideazione estetica

I credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • 20% (prima era del 12%) per le attività di ricerca e sviluppo con un importo massimo del credito spettante di 4 milioni (prima 3 milioni).
  • 10% (prima era del 6%) per gli investimenti in innovazione tecnologica, con limite annuo che passa da 1,5 a 2 milioni
  • 10% per gli investimenti in design e ideazione estetica con limite annuo che passa da 1,5 a 2 milioni.

Commi 1079–1083: contrasto frodi utilizzo plafond IVA

Le norme previste dal comma in esame, congiuntamente ad altre disposizioni precedenti, hanno lo scopo di evitare e prevenire il dilagante fenomeno delle lettere d’intento false con conseguente abuso del diritto di effettuare gli acquisti senza applicazione dell’IVA.

Viene previsto un piano di verifiche allo scopo di contrastare il falso utilizzo del plafond IVA spettante agli esportatori abituali. Qualora in seguito alle verifica consegua il disconoscimento della qualifica di esportatore abituale (per aver rilasciato delle lettere d’intento false) verrà inibita la possibilità di emettere nuove lettere d’intento. Analogamente verrà inibito al cedente prestatore di servizi di emettere fattura non imponibile con l’indicazione di un protocollo relativo ad una lettera d’intenti invalidata.

Commi 1084–1085: plastic tax

La plastic tax introdotta con la legge di bilancio 2020 viene ora modificata con la legge in esame per i seguenti aspetti:

  • l’entrata in vigore viene differita al 1° luglio 2021
  • vengono considerati tassabili anche i prodotti semilavorati
  • viene istituita la responsabilità solidale del rappresentante in Italia dei soggetti non stabiliti;
  • l’importo minimo al di sotto del quale l’imposta non è dovuta viene elevato da 10 a 25 Euro.

Commi 1086: sugar tax

La normativa sulla sugar tax subisce alcune modifiche;

  • vengono apportate alcune modifiche sul momento in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta
  • l’entrata in vigore viene posticipata al 1° gennaio 2022

Commi 1087–1089: credito d’imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate dagli acquedotti.

Il credito spetta a:

  • persone fisiche
  • esercenti attività d’impresa
  • professionisti
  • enti non commerciali

relativamente agli acquisti effettuati negli anni 2021 e 2022.

La misura del credito d’imposta è fissata come segue:

  • Euro 1.000 per le persone fisiche non esercenti attività economica per ciascuna unità immobiliare
  • Euro 5.000 per gli altri soggetti per ciascun immobile adibito all’attività commerciale

È prevista una comunicazione da inviare all’ENEA

Commi 1095–1097: lotteria scontrini e cashback

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina:

  • la partecipazione alla lotteria dei corrispettivi viene ammessa esclusivamente in caso di pagamenti elettronici;
  • le segnalazioni di rifiuto del codice lotteria dovranno essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e non dell’Agenzia delle entrate;
  • viene modificata la disciplina premiale per il cashback
  • viene chiarito che i rimborsi ottenuti non concorrono alla formazione del reddito

Commi 1098–1100: credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

I credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti per far rispettare le prescrizioni sanitarie contro il Covid è stato istituito con il DL 34 del 2020 (Decreto Rilancio). Con i commi in esame alcuni termini vengono anticipati:

  • 30 giugno 2021 per la fruizione o l’eventuale cessione a terzi
  • 31 maggio 2021 per la comunicazione telematica delle spese effettivamente effettuate.

Ricordiamo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore in misura del 60% (teorico) per un massimo di 80 mila euro di spesa.

Comma 1101: accordi preventivi imprese con attività internazionale

Viene modificato l’art. 31 ter del DPR 600 del 1972 relativo agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. In particolare viene modificato l’ambito temporale di efficacia degli accordi con possibilità di retrodatarli agli anni precedenti e viene inserito l’obbligo del pagamento di una somma determinata in funzione del fatturato del gruppo internazionale di appartenenza.

Commi 1102–1107: semplificazioni fiscali

Vengono apportate alcune semplificazioni del tutto marginali:

  • per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 viene abolito l’esterometro, ovvero il modulo di comunicazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti esteri. In realtà la comunicazione viene solamente sostituita da apposita procedura da effettuare attraverso lo SDI, del tutto analoga alla metodologia di trasmissione delle fatture elettroniche. Ricordiamo che l’invio della nuova comunicazione che sostituisce l’esterometro dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda le operazioni attive e passive che abbiano come controparte un soggetto non residente in Italia (UE ed extra UE). L’unica eccezione riguarda le operazioni attive per le quali sia stata volontariamente (non c’è l’obbligo) redatta la fattura elettronica;
  • viene modificato il regime sanionatorio per l’omesso o ritardato invio dei dati delle operazioni transfrontaliere
  • il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie viene prorogato a tutto il 2021. I dati delle persone fisiche dovranno continuare ad essere trasmessi all’Agenzia delle entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria

Comma 1108: imposta di bollo fatture elettroniche

Viene chiarito che, nel caso la fattura elettronica venga emessa da un terzo incaricato dal cedente, entrambe i soggetti sono coobbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo ove dovuta.

Commi 1109–1115: memorizzazione e trasmissione corrispettivi elettronici

Dal 1° gennaio 2021 cessano le semplificazioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 127⁄2015. Pertanto anche gli esercenti minori sono tenuti ad utilizzare i registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle entrate.

La legge in esame ha apportato alcune modifiche:

  • la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione
  • è rinviato al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale è possibile avvalersi di sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi;
  • viene modificata la disciplina sanzionatoria

Comma 1120: abrogazione imposta sui money transfer

Viene abrogata la normativa sulle commissioni per i trasferimenti di denaro all’estero effettuate tramite i c.d. money transfer (istituita con l’art. 25 novies del DL 119⁄18)

Commi 1122–1123: proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene disposta la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2021 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% sul valore risultante da apposita perizia giurata. La perizia deve essere redatta e l’imposta deve essere pagata entro il 30 giugno 2021.




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