STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 16 DEL 14 – 6 – 2021 |
Oggetto: decreto Sostegni bis |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25⁄5 il decreto legge 73⁄2021 – Decreto Sostegni bis, nella presente circolare vi illustriamo le norme principali: Art. 1 – contributo a fondo perduto In materia di contributi a fondo perduto il decreto Sostegni bis innova in modo significativo quanto già previsto nel decreto Sostegni. In pratica il vecchio contributo a fondo perduto viene scisso in tre distinte componenti. PRMA COMPONENTE A tutti i contribuenti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41⁄2021 (art. 1) viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto di pari importo L’erogazione avviene in automatico sul conto corrente già comunicato e non occorre presentare alcuna istanza SECONDA COMPONENTE In alternativa al contributo appena visto, viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto, per il quale bisogna presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica che, a tutt’oggi, non è ancora stata attivata. Le modalità di determinazione di questo secondo contributo sono differenti rispetto a quelle per il contributo ex DL 41⁄2021, per tale motivo può accadere che l’ammontare di tale secondo contributo sia differente rispetto a quello che in automatico l’Agenzia riconosce ai titolari di P. IVA. In tal caso si applicano le seguenti regole:
I requisiti per presentare la domanda del nuovo contributo sono:
Il contributo viene determinato in maniera differente a seconda se il contribuente abbia già percepito il contributo di cui al DL 41⁄2021 o no. Quindi i soggetti che hanno già percepito il contributo del DL Sostegni e che riceveranno in automatico il contributo del Sostegni bis (prima componente), se fanno la domanda riceveranno esclusivamente l’eventuale differenza. Per chi ha già percepito il contributo del decreto Sostegni (DL 41⁄2020), il nuovo contributo si determina applicando le seguenti percentuali alla perdita mensile del fatturato:
Per chi, invece, non ha percepito il contributo di cui al DL 41⁄2021 le percentuali, da applicare sempre alla perdita di fatturato, sono:
TERZA COMPONENTE Una terza componente che viene appena delineata e che sarà oggetto di successivi provvedimenti è prevista per i soggetti che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio (cioè del reddito non del fatturato) relativo al 2020 rispetto a quello del 2019. Con decreti ministeriali dovrò essere stabilito:
Questo contributo, essendo a conguaglio, dovrà essere defalcato delle somme già percepite con le componenti sopra viste. L’istanza per questo contributo potrà essere presentata solamente se la dichiarazione dei redditi verrà presentata entro il 10⁄9⁄2021, quindi con grande anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30⁄11. I nuovo contributo determinato come sopra non può comunque eccedere l’importo di 150 mila Euro. Il contributo non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi né dell’IRAP né concorre alla determinazione del pro rata in presenza di redditi esenti e, su scelta dei contribuenti, può essere riconosciuto nell’intero ammontare sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Il nuovo contributo è subordinato all’autorizzazione dell’Unione europea. Art. 2 – fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse Per le attività che dal 1° gennaio 2021 al 26 maggio sono state chiuse per effetto delle misure anti covid, per almeno quattro mesi, viene istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni. Le modalità di ripartizione del suddetto fondo saranno stabilite che apposito decreto. Art. 3 – incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana L’apposito fondo istituito dall’articolo 2 del DL 41⁄2021 è incrementato di 100 milioni. Art. 4 – estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Per le imprese turistico–ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e gli stabilimenti termali il credito d’imposta (del 60%) per i canoni di locazione di cui all’art. 28, comma 5 DL 34⁄2020 è concesso fino al 31⁄7⁄21 a condizione che abbiano subito un diminuzione del fatturato nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2020. Per le altre imprese e per i professionisti il credito d’imposta per i canoni di locazione viene prorogato al 31⁄5⁄21 purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Art. 6 – agevolazioni Tari Viene previsto un fondo di 600 milioni da assegnare ai Comuni per la concessione di agevolazioni alle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni a causa dell’epidemia. Art. 7 – misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’arte e bonus alberghi Vengono previsti ulteriori fondi per 200 milioni per le finalità turistiche. In particolare viene disposto che:
Art. 8 – misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica. Il credito d’imposta previsto dall’art. 48 bis DL 34⁄2020 si applica anche per il 2021. Ricordiamo che detto credito d’imposta spetta ai soggetti operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti la media del medesimo valore registrato nel tre periodi d’imposta precedenti. Il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 2022. Art. 9 – proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 Viene ulteriormente esteso al 30⁄6⁄21 il termine di sospensione del versamento di tutte le cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31⁄7⁄21. L’entrata in vigore della plastic tax è rinviata al 1° gennaio 2022. Art. 10 – misure di sostegno al settore sportivo Le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104⁄2020 si applicano anche per il 2021 alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati. Viene previsto un fondo di 56 milioni per il riconoscimento di contributi a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test diagnostici a favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Il fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è incrementato di 180 milioni. Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini per la prestazione di garanzie da parte del Fondo istituito con la legge 289⁄2002, art. 90, comma 12 e vengono modificate le condizioni per il relativo rilascio. Art. 11 – misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione Per l’anno 2021 viene aumentata la dotazione del Fondo per la promozione integrata per la realizzazione delle seguenti iniziative:
Art. 13 – misure di sostegno alla liquidità delle imprese Viene modificata la disciplina di cui all’art. 1, 1 bis, 13 del DL 23⁄2020 nonché di cui al comm1 244 e 245 della legge 178⁄2020 in materia di garanzie rilasciate dalla SACE spa. Quindi la moratoria sui prestiti viene prorogata al 31⁄12⁄2021. Art. 14 – tassazione capital gain start up innovative Le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative, acquisite in occasione della sottoscrizione del capitale sociale delle medesime nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni, sono esenti da tassazione. La medesima esenzione si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in piccole e medie imprese innovative di cui all’art. 4 DL 3⁄2015. Sono altresì esentate da tassazione le plusvalenze conseguite da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone e di capitali qualora entro un anno dalla realizzazione vengano reinvestite (entro il 31⁄12⁄2025) in start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale. Art. 18 – recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali Nuovo stravolgimento delle regole per l’emissione delle note di credito per IVA nel caso il debitore venga assoggettato a procedura concorsuale. La nuova normativa si applica esclusivamente alla procedure concorsuali aperte successivamente al 26⁄5⁄21 L’articolo in esame modifica la disciplina di cui all’art. 26 DPR 633⁄72 prevedendo che il cedente⁄prestatore possa effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, a partire dalla data di inizio della procedura. Questa misura era già stata introdotta in passato ma successivamente era stata abrogata e, quindi, era tornata applicabile la normativa che ammette l’emissione della nota di credito solamente al termine della procedura concorsuale. Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, il corrispettivo venga pagato (anche parzialmente) il cedente⁄prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento. Art. 19 – proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese colpite dalla crisi viene modificata la normativa ACE (Aiuto alla crescita economica), in particolare viene aumentata la misura di questa agevolazione e viene prevista la possibilità di usufruirne attraverso un credito d’imposta. Inoltre viene prevista la proroga della scelta se convertire in crediti d’imposta le imposte anticipate relative alle perdite ed alle eccedenze ACE riportate a nuovo a seguito della cessione di crediti deteriorati. Relativamente alla prima misura di aumento della misura agevolativa, la norma prevede che la percentuale del rendimento figurativo da scomputare dall’imponibile IRES e IRAP passi da 1,3% al 15% relativamente agli incrementi del capitale proprio realizzati nel 2021. Ricordiamo che l’agevolazione ACE si calcola sugli incrementi del patrimonio realizzati attraverso nuovi conferimenti, rinunce di crediti e accantonamenti di utili. In definitiva quindi:
Infine viene previsto che per gli incrementi patrimoniali del 2021 non si applichi il pro rata temporis, che quindi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di effetto dell’incremento medesimo. La seconda previsione riguarda la possibilità di utilizzare l’agevolazione relativa al 2021 non come variazione in diminuzione del reddito imponibile bensì come credito d’imposta, previa presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, richiesto a rimborso o ceduto a terzi. Art. 20 – modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi L’articolo in esame estende alla generalità delle imprese e dei professionisti (con ricavi superiori a 5 milioni) la facoltà di utilizzare il credito d’imposta maturato per gli investimenti in beni strumentali c.d. ordinari (cioè diversi da quelli “Industria 4.0”) effettuati nel periodo dal 16⁄11⁄20 al 31⁄12⁄21 in un’unica quota. Precedentemente il relativo credito era utilizzabile in tre quote annuali di pari importo Art. 22 – estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 Il limite previsto per le compensazioni “orizzontali”, per il 2021, viene elevato a 2 milioni. Art. 32 – credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione Viene istituito un nuovo credito d’imposta del 30% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi, effettuati nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. L’importo massimo del credito è di 60 mila Euro. Il credito d’imposta può essere richiesto da:
Il credito d’imposta non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’IRAP Art. 42 – proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo Ai soggetti che già hanno beneficiato delle indennità disposte con il DL Sostgni (DL 41⁄2021, art. 10, commi da 1 a 9) viene erogata una tantum un’ulteriore indennità di 1.600 Euro Art. 53 – misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche Viene istituito un fondo di 500 milioni da ripartire fra i Comuni per le dette finalità Art. 64 – misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile Per i giovani under 36 che abbiano un ISEE fino a 40.000 Euro vengono introdotto alcune agevolazioni amministrative e fiscali per l’acquisto della prima casa nel periodo dal 26⁄5⁄2021 al 30⁄6⁄2022 Art. 67 – misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari Vengono introdotte o confermate alcune disposizioni di supporto al settore editoriale. Molto sinteticamente:
Art. 68 – misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’art. 34, comma 1, del DPR 633⁄72 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%. |
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