STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 21 DEL 15 – 7 – 2021
Oggetto: aiuti al settore dell’editoria

Facendo seguito alla nostra circolare 34 del 2020 di pari oggetto, informiamo che la legge di bilancio per il 2021 (178 del 2020) ha prorogato per il 2021 ed il 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali, inizialmente previsto per il solo anno 2020 dal DL 34 del 2020.(art. 190)

Il credito d’imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e la relativa domanda deve essere presentata dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

La normativa è conforme a quella per il precedente credito e prevede che;

  • beneficiario sono le imprese editrici di quotidiani e di periodici che siano iscritte al ROC (Registro degli operatori della comunicazione)
  • le imprese devono avere almeno un dipendente a tempo indeterminato
  • il credito spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2020 per:
    • servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale
    • information technology di gestione della connettività
  • occorre presentare apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • non possono accedere alla misura agevolativa le imprese che siano già beneficiarie di contributi diretti ex art. 2, commi 1 e 2 della legge 198 del 2016 e del D. Lgs. 70 del 2017
  • l’impresa deve avere sede nel territorio dello spazio economico europeo
  • la residenza fiscale dell’impresa deve essere in Italia o, in alternativa, deve sussistere in Italia una stabile organizzazione cui deve essere riconducibile l’attività per la quale si richiede il credito d’imposta
  • l’impresa deve essere classificata con uno dei seguenti codici di attività ATECO
    • 58.13 edizione di quotidiani
    • 58.14 edizioni di riviste e periodici
  • le spese devono essere riferite all’anno 2020 secondo il criterio della competenza
  • l’impresa deve munirsi di apposita attestazione che attesti l’effettuazione della spesa
  • l’attestazione può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35, commi 1, lettera a) e 3 del D. Lgs. 241 del 1997 legittimati a rilasciare il visto di conformità oppure da un revisore contabile
  • la domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere utilizzato fino ad esaurimento senza alcun limite di tempo



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