STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 6 DEL 31– 3 – 2023
Oggetto: superbonus 110% – proroga al 30 settembre

Con un comunicato stampa pubblicato nella tarda serata di ieri 30 marzo, il Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF) ha comunicato che, attraverso un emendamento al DL n 11 del 16/2/23 (in sede di conversione che avverrà la prossima settimana, quindi dopo la scadenza del 31/3):

  • il termine per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari (le cosiddette villette) è stato prorogato dal 31 marzo al 30 settembre sempre a condizoine che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • per la comunicazione della prima cessione del credito per i bonus edilizi (relativa alle spese sostenute nel 2022 ed alle residue rate delle spese sostenute nel 2020 e 2021) in scadenza i 31 marzo (oggi) è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se il contratto di cessione, a favore di banche e intermediati, è concluso dopo il 31 marzo 2023. E’ previsto il pagamento di una sanzione di 250 Euro.

Il comunicato è decisamente scarno, cerchiamo di fare il punto della situazione anche con riferimento agli adempimenti che non sono stati prorogati.

In sintesi cerchiamo di riepilogare le principali regole attualmente in vigore (alcune già stabilite da tempo):

  • il superbonus 110% per il 2023 passa al 90%;
  • le spese sostenute nel 2023 (fino al 30 settembre) sulle villette unifamiliari e unità indipendenti continueranno, in deroga alla regola generale, a godere del superbonus al 110% a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%;
  • il termine per la comunicazione delle prime cessioni relative alle spese sostenute nel 2022 ed alle rate residue delle spese sostenute negli anni precedenti, anche se non è ancora stato stipulato il contratto con la banca o altro intermediario finanziario, slitta al 30 novembre 2023;
  • solamente per le spese sostenute nel 2022 relative ad interventi che possono usufruire del superbonus 110%, lo sconto fiscale potrà essere ripartito, su opzione del contribuente, in dieci rate annuali di pari importo, anziché le ordinarie quattro. In caso venga esercitata l’opzione per la detrazione in dieci rate però, l’utilizzo in detrazione potrà iniziare nel 2023. Qualora venga indicata nella dichiarazione relativa al 2022 la rata di detrazione, la possibilità di esercitare l’opzione per la ripartizione in 10 anni (anziché quattro) è persa.
  • se non si esercita la suddetta opzione, invece, la rata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione relativa al 2022;
  • non è chiaro se, in caso di esercizio dell’opzione per l’allungamento a 10 anni, sarà possibile, successivamente, cedere le rate residue;
  • per i condomìni la percentuale di detrazione sarà al 90% per il 2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025;
  • per le villette unifamiliari, la fruizione della detrazione del 90% relativamente alle spese sostenute nel 2023 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
    • i lavori dovranno essere stati avviati a partire da gennaio
    • sarà necessario intervenire sull’abitazione principale
    • bisogna essere i proprietari o titolari di un diritto reale sullì’immobile
    • avere un reddito non superiore a 15 mila Euro in base al nuovo quoziente familiare.
    • nei condomini sarà possibile usufruire del 110% per le spese sostenute nel 2023 alle seguenti condizioni:
    • delibera approvata entro il 18 novembre 2022 con Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022
    • delibera approvata tra il 19 ed il 24 novembre 2022 con Cilas presentata entro il 25 novembre 2022

Riepiloghiamo nel seguito l’evolversi delle detrazioni per bonus edilizi per i prossimi anni:

Bonus ristrutturazioni ordinarie: 2023 50%; 2024 50%; 2025 36%

Ecobonus (caldaie, infissi, pannelli solari etc.) 2023 50% o 65%; 2024 50% o 65%. 2025 ZERO

Ecobonus lavori pesanti (riqualificazione edifici e parti comuni etc.): 2023 65%, 70% 75%; 2024 65%, 70%, 75%; 2025 ZERO

Sismabonus: 2023 70% 75% 80% 85%; 2024 70% 75% 80% 85%; 2025 ZERO

Sismabonus acquisti: 2023 75% 85%; 2024 75% 85%; 2025 ZERO

Bonus energetico + sismico: 2023 80% 85%; 2024 80% 85%; 2025 ZERO

Bonus mobili (spetta solamente se agganciato ad un lavoro di ristrutturazione): 2023 50%; 2024 50%; 2025 ZERO

Bonus barriere architettoniche: 2023 75%; 2024 75%; 2025 75%;

Bonus verde: 2023 36%; 2024 36%; 2025 ZERO;

Superbonus condomini (con le condizioni sopra viste): 2023 90%; 2024 70%; 2025 65%;

Superbonus villette (con le condizioni sopra viste): 2023 90%; 2024 ZERO

In materia di cessioni successive alla prima e di responsabilità degli acquirenti dei crediti fiscali, la normativa (già illustrata nella nostra circolare n° 2/2023), viene ulteriormente modificata in maniera marginale.




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