STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 3 DEL 22 – 1 – 2024
Oggetto: legge finanziaria per il 2024

La legge finanziaria per il 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12 e si compone di 21 articoli. Con la solita deprecabile modalità, l’art. 1 si compone di 561 commi e contiene tutte le disposizioni, gli altri articoli sono relativi agli stati di previsione dei singoli ministeri.

Commi 2–6: misure per il sostegno agli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”

I commi prevedono due distinti rifinanziamenti di:

  • fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico. Si tratta del fondo istituito con il comma 450 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2023 (197/2022) che finanzia la c.d Social Card , ora denominata Dedicata a Te e destinata ai soggetti con ISEE non superiore a 15.000 Euro. Il contributo ammonta ad Euro 382,50 per ogni nucleo familiare ed è erogabile tramite carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane e spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari che hanno aderito alla convenzione. Sono escluse le bevande alcoliche. Non è cumulabile con il reddito di cittadinanza, con il reddito di inclusione, con la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) né con l’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS–COLL), con la CIG (Cassa integrazione Guadagni)
  • fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti istituito con l’art. 58 del DL 83/2012

Commi 7–13: mutui prima casa

Il comma 7 modifica il DL 73/2021 all’art. 64 comma 3 relativamente alla misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l’acquisto delle prima casa che (normalmente copre il 50%) viene prorogata a favore di determinati soggetti nella misura maggiorata dell’80%. Si tratta di una misura a favore delle c.d. categorie prioritarie che, vengono ulteriormente ampliati dal comma 8.

Le categorie prioritarie con le modifiche apportate in sede di legge di bilancio 2024 sono:

  • giovani coppie
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
  • conduttori di alloggi IACP
  • giovani di età inferiore a 36 anni
  • nuclei familiari con tre figli di età inferiore a 21 anni ed ISEE del nucleo non superiore a 40.000 Euro
  • nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE del nucleo non superiore a 45.000 Euro
  • nuclei familiari con cinque figli di età inferiore a 21 anni e ISEE del nucleo non superiore a 50.000 Euro

che intendono acquistare la prima casa purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 40.000 Euro
  • mutuo d’importo superiore all’80% del valore dell’immobile

Inoltre viene previsto un ulteriore innalzamento della percentuale massima:

  • all’85% per le famiglie con tre figli
  • al 90 % per le famiglie con quattro figli.

La disciplina di favore viene prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Comma 14: contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico

Il comma in esame attribuisce anche per il primo trimestre 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal DL 32/2023 per il quarto trimestre 2023.

Il bonus è parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare ed è riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico quali:

  • nuclei familiari presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature medico–terapeutiche, alimentate ad energia elettrica
  • clienti economicamente svantaggiati

Comma 15: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Il comma 15 reitera per l’intero anno 2024 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati già previsto per gli anni 2022 e 2023.

L’esonero è stabilito come segue:

  • 6% se la retribuzione imponibile non eccede Euro 2.692
  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede Euro 1.923

Commi 16–17: esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

I commi in esame prevedono, per il solo anno 2024, una disciplina di favore in materia di esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti relativamente ai c.d. fringe benefits.

L’agevolazione consiste nella maggiorazione della cifra ordinaria di Euro 258,23 prevista dal TUIR fino a_

  • 2.000 Euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico
  • 1.000 Euro per gli altri

I suddetti importi coprono:

  • beni e servizi ceduti o prestati direttamente dal datore di lavoro;
  • somme erogate dal medesimo per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale nonché delle spese per il contratto di locazione della prima casa o per gli interessi del mutuo.

Si ricorda che i figli fiscalmente a carico sono quelli con un reddito non superiore a 4.000 Euro o ad Euro 2.840 se di età superiore a 24 anni.

Comma 18: riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa

L’art. 1, commi 182–189 della legge 208/15 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% su alcune componenti variabili dello stipendio dei lavoratori subordinati, ad esempio i premi di risultato e le varie forme di partecipazione agli utili dell’impresa.

Con la legge 197/2022 l’aliquota del 10% è stata ridotta al 5% per il solo anno 2023. Con il comma in esame la riduzione dal 10% al 5% viene prorogata al 2024.

Ricordiamo che il limite massimo degli importi che possono usufruire dell’imposta sostitutiva (ordinariamente del 10%, ora del 5%) è di 3.000 Euro annui elevato a 4.000 per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Comma 19: riduzione del canone RAI

Per il solo anno 2024 il canone RAI viene ridotto da 90 a 70 Euro

Commi 21–25: trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico–alberghiere

Per il primo semestre del 2024 viene riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti del settore della somministrazione di alimenti e bevande e del settore turismo, con un reddito (del 2023) fino a 40.000 Euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito.

Ai sensi della legge 287/91 (art.5) il settore della somministrazione di alimenti e bevande distingue i pubblici esercizi in:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • esercizi sopra detti in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

Analoga misura era stata prevista per i soli lavoratori del comparto turistico dal DL 48/2023, art. 39 bis, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023.

Comma 44: imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

Il comma in esame reca un’ulteriore posticipazione al 1° luglio 2024 della plastic tax e della sugar tax previste dalla legge 160/2019, commi 634–658 e commi 661–676

Comma 45: innalzamento dell’aliquota IVA per prodotti per l’igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia

Torna al 10% l’aliquota IVA per:

  • prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali
  • latte e preparazioni alimentari per lattanti
  • pannolini per bambini

Torna al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Comma 46: riduzione dell’IVA applicabile sul pellet

Viene prolungata ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dell’aliquota IVA al 10% sul pellet già prevista dalla legge 197/2022, art. 1, comma 73

Commi 49–51: differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari ed assicurativi

La normativa del TUIR (art. 106) prevede che gli enti creditizi e finanziari possano dedurre integralmente solamente le perdite su crediti sopportate in seguito alla cessione a titolo oneroso mentre le svalutazioni e le perdite diverse da quelle conseguenti alla cessione dei crediti potevano essere dedotte in quote costanti in cinque anni.

Con l’art. 16 del DL 82/2015 è stata ampliata la deducibilità delle perdite su crediti anche alle svalutazioni ed alle perdite diverse da quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso, con il limite del 75% del loro ammontare complessivo. L’eccedenza, pari al 25%, è stata resa deducibile in quote prefissate, ovvero:

  • il 5% nel 2016
  • l’8% nel 2017
  • il 10% nel 2018
  • il 12% negli esercizi dal 2019 al 2024
  • il 5% nel 2025

Successivamente sono state apportate modifiche alla deducibilità sopra esposta.

Ora, con il comma in esame, una parte della quota deducibile per il 2024 (pari all’1%) viene rimandata agli esercizi 2026 e 2027

In definitia, quindi, anche per effetto delle ulteriori modiche apportate negli anni precedenti, la quota deducibile nel 2024 delle eccedenze passa dal 18% al 17%.

Commi 52–53: rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati

Il comma 52 reca un’ennesima proroga della possibilità di rivalutare le partecipazioni ed i terreni (agricoli ed edificabili) ditro pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%

Comma 54: tax credit cinema

Viene modificato l’art. 15, comma 2 della legge 220/2016 che prevede un credito d’imposta (variabile tra il 15 ed il 40 per cento) del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con la nuova versione del comma 2 viene previsto che le aliquote del credito d’imposta vengano fissate tenendo conto delle risorse disponibili, delle dimensioni dell’impresa richiedente o che vengano fissate delle soglie di costi ammissibili.

Viene modificato anche l’art. 17 della legge 220/2016 relativo alle imprese di esercizio cinematografico che prevede un credito d’imposta (variabile dal 20 al 40 per cento) per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino e la ristrutturazione

Ancora, il comma 54 in esame modifica l’art. 18 della legge 220/2016 relativo al credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica.

Viene ora previsto che agli esercenti sale cinematografiche venga riconosciuto un credito d’imposta del 40% dei costi di funzionamento se esercite da grandi imprese o del 60% per le piccole imprese.

Vengono inoltre modificate le regole per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Comma 59: modifiche al regime fiscale delle plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti

Viene estesa ai soggetti non residenti in Italia ma comunque residenti nella UE la normativa PEX (participation exemption) .

Commi 60–62: misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico

I commi in esame prevedono che l’Agenzia delle entrate e l’INPS mettano a diposizione l’un l’altro le rispettive banche dati al fine di scambiare ed analizzare congiuntamente i dati allo scopo di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L’Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti i dati aquisiti e dovrà predisporre la dichiarazione precompilata

Comma 63: modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi di beni immobili

Vengono apportate alcune rilevanti modifiche alla normativa contenuta nell’articolo 4 del DL 50/2017:

  • ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante cedolare secca del 26%
  • l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dalla locazione breve di una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nella riscossione dei canoni, devono operare una ritenuta del 21% che è operata a titolo di acconto e non di cedolare secca.
  • vengono modificate le modalità di adempimento distinguendo tra soggetti residenti fuori della UE e soggetti residenti all’interno della UE.

Commi 64–67: plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Le modifiche di cui infra si applicano alle cessioni di immobili operate a partire dal 1° gennaio 2024.

Mediante modifica dell’art. 66 del TUIR vengono aggiunte tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso degli immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati dal c.d. Superbonus se la cessione avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori agevolati. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati l’abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione

Le suddette plusvalenze possono essere assoggettate ad imposta sostituiva del 26%

Viene modificato anche l’art. 68 relativo alla determinazione della plusvalenza.

La plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile.

Nella determinazione della plusvalenza non possono essere aggiunti al costo di acquisto i costi relativi ad interventi con bonus 110% sostenuti da non più di cinque anni al momento della cessione dell’immobile.

Parimenti non si tiene conto di detti costi qualora il fornitore abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura né quando il proprietario abbia effettuato la cessione del credito

Nel caso gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, i costi agevolati possono essere aggiunti al costo di acquisto nella misura del 50%

Infine, sempre per gli immobili acquisiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Comma 71: norma interpretativa esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale

Il comma reca una norma interpretativa della legge 160/2019, art. 1, comma 759 che disciplina l’esenzione IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricreative, sulturali e sportive, di religione e di culto.

In particolare voene precisato che:

  • gli immobili si considerano “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato ad un ente pubblico o privato diverso dalle società, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile, sempre con modalità non commerciali, le attività sopra elencate e che sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente;
  • gli immobili si intendono “utilizzati” quando sono strumentali alle attività sopra elencat anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse.

Questa norma pone fine alla interpretazione della Cassazione secondo cui l’esenzione spetterebbe solamente nel caso di utilizzo diretto del bene immobile. Ora, l’esenzione spetta anche nel caso di utilizzo indiretto purché i due enti siano legati da in nesso di stretta strumentalità nella realizzazione delle attività benefiche elencate.

Comma 77: imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea.

Viene ridotta a 70 Euro la soglia (prima era 300 mila lire – 154,95 Euro) minima delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della UE, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA.

La nuova sogli si applica a partire dal 1° febbraio 2024.

Commi 78–85: adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 N° 917

I commi in esame consentono di adeguare valore e quantità delle rimanenze di merci alla reale consistenza presente in magazzino.

Le modalità di adeguamento sono due:

  • eliminazione delle esistenze qualora il valore contabile sia superiore a quello effettivo
  • integrazione del valore delle rimanenze qualora, invece, il valore contabile sia inferiore a quello effettivo

In caso di riduzione del valore contabile:

  • occorre versare l’IVA mediante applicazione dell’aliquota media del 2023 al valore ottenuto moltiplicando l’importo da stornare dalla contabilità per il coefficiente che verrà stabilito con apposito decreto del Dirigente dell’Agenzia delle entrate;
  • occorre versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura del 18% da applicare alla differenza tra il valore calcolato come da punto precedente ed il valore contabile delle rimanenze.

In caso di aumento del valore delle rimanenze:

  • occorre versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura del 18% da applicare sul maggior valore iscritto

Le imposte dovute debbono essere versate in due rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2023, la seconda entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte per il 2024.

L’adeguamento non ha alcuna conseguenza in termini sanzionatori, i valori adeguati hanno rilevanza civilistica e fiscale a partire dall’esercizio 2023

Commi 86–87: misure in materia di variazione dello stato dei beni

I commi in esame riguardano i soggetti che hanno effettuato lavori che beneficiano del Superbonus e che, ove ne sussistano le condizioni, devono presentare la variazione catastale per adeguare l’archivio catastale al nuovo stato degli immobili anche con riferimento ad eventuali variazioni della rendita catastale.

L’Agenzia delle entrate potrà verificare la presentazione o meno della dichiarazione di variazione (DOCFA) e, ove la stessa non sia stata presentata, potrà inviare apposita comunicazione

Commi 88–90: ritenuta bonifici. Ritenuta sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

I commi apportano due modifiche alla disciplina delle ritenute d’acconto:

  • l’aliquota della ritenuta d’acconto dovuta dai beneficiari all’atto dell’accreditamento dei bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detraibile viene aumentata, con decorrenza dal 1° marzo 2024, dall’8% all’11%. Si tratta della ritenuta che le banche e Poste Italiane spa devono operare all’atto dell’accreditamento dei pagamenti effettuati dai contribuenti alle imprese che hanno effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le spese per interventi di risparmio energetico nonché a tutti gli interventi sul patrimonio immobiliare (bonus mobili etc.).
  • la ritenuta che i soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate viene estesa ai rapporti, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari viene estesa agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione ed ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione ed i rispettivi agenti generali, con decorrenza dal 1° aprile 2024

Comma 91: modifiche all’IVIE e all’IVAFE

Le aliquote dell’IVIE e dell’IVAFE vengono rispettivamente aumentate all’1,06 % (prima era 0,76%) ed al 4 per mille (prima era del 2 per mille) per i prodotti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Comma 92: modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi

Vengono apportare alcune modifiche in materia di:

  • atti a titolo oneroso che comportino costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
  • alcuni redditi diversi. Vengono introdotti tra i redditi diversi quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, locazione e noleggio di veicoli, dall’affitto di azienda.
  • plusvalenze per la cessione di metalli preziosi. In mancanza della documentazione relativa all’acquisto la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi viene determinata in misura pari al corrispettivo incassato.

Comma 93: immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso

Al fine di contrastare le frodi IVA viene estesa la procedura di cui all’art. 1, comma 9 ter del DL 262/2006 anche agli automezzi provenienti dalla Città del Vaticano e da San Marino

Commi 94–98: versamento unitario e compensazione; costi di riscossione

I commi in esame introducono alcune ulteriori restrizioni alla possibilità di effettuare le compensazioni nel modello F24:

  • viene introdotto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL
  • viene esclusa la possibilità di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100 mila Euro.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2024

Comma 99: disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Viene modifica l’art. 35 del DPR 633/72 (legge IVA), l’obbligo di fideiussione è ora previsto anche nei casi in cui il contribuente abbia cessato volontariamente la P IVA nei dodici mesi precedente all’apertura di una nuova P. IVA.

Commi 101–111: misure in materia di rischi catastrofali

Viene istituito l’obbligo di stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

Il nuovo obbligo è previsto a carico delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.

L’eventuale inadempimento avrà rilevanza in sede di assegnazione di contributi o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Le compagnie assicurative che contravvengano all’obbligo di contrarre saranno sanzionate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con una sanzione da 100 mila a 500 mila Euro.

Sono esclusi gli imprenditori agricoli per i quali esiste già il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo–brina e siccità facente parte del bilancio del Ministero dell’agricoltura.

Commi 142–155: ISCRO Indennità di Continuità Reddituale e Operativa)

Viene messa a regime (precedentemente era stata fatta una sperimentazione) l’ISCRO in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. L’indennità è riconosciuta per sei mensilità.

Gli iscritti alla getione separata INPS sono, sostanzialmente, i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaboraione coordinata e continuativa che non abbiano alcuna copertura previdenziale obbligatoria.

Per poter presentare la domanda di ISCRO occorre soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di pensione e non siano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari dell’Assegno di inclusione
  • aver conseguito un reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente la presentazione della domanda inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti;
  • aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 Euro
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
  • essere titolari di P. IVA attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda

L’ISCRO viene erogata per sei mensilità ed è pari al 25% della media dei redditi da avoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, con un minimo di 250 Euro ed un massimo di 800 Euro.

Commi 177–178: incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche

Viene incrementato, al verificarsi di una specifica fattispecie, l’importo del buono per il pagamento delle rette relative alla frequena di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie.

L’incremento riguarda i nati dopo il 1° gennaio 2024 al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • presenza di almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni
  • valore dell’ISEE non superiore a 40.000 Euro

Comma 179: misure in materia di congedi parentali

Per i lavoratori con figli di età inferiore a 6 anni e che terminano, dopo il 31/12/2023, il periodo di congedo di maternità o di paternità, viene riconosciuta un’ulteriore indennità pari al 80% (rispetto all’attuale 60%) della retribuzione per un mese ulteriore al primo.

Commi 180–182: decontribuzione delle lavoratrici con figli

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo di 3.000 Euro annui.

Per i solo anno 2024 l’esenzione viene riconosciuta anche alle lavoratrici madri di due figli.

Commi 183–185: esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE

Nel calcolo per la determinazione dell’ISEE non si tiene conto dei titoli di Stato e di alcuni altri prodotti finanziari posseduti, fino alla soglia massima di 50.000 Euro

Commi 191–193: assunzione vittime di violenza nel settore privato

Ai datori di lavoro privati che nel triennio 2024–2026 assumano donne disoccupate vittima di violenza e beneficiarie del reddito di libertà, viene riconosciuta l’esenzione contributiva al 100% per un periodo di 24 messi fino ad un massimo di 8.000 Euro annui.

Il periodo di esenzione è ridotto a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e a 18 mesi se il contratto viene trasformato da tempo determinato a indeterminato.

Commi 237–241: disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale

I residenti in Italia che utilizzano il Servizio sanitario nazionale e che lavorano e soggiornano in Svizzera dovranno partecipare alla spesa del SSN.

Viene modificato l’importo minimo del contributo al SSN dovuto dagli stranieri che usufruiscono del SSN in alternativa alla stipula di apposita polizza assicurativa.

L’attuazione delle novità è demandata alle Regioni e ad apposito decreto ministeriale

Commi 296–297: credito d’imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci

Il credito d’imposta di cui al DL 144/2022 viene esteso alle spese sostenute nel mese di luglio 2022. Si tratta del credito previsto per le imprese di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed è stabilito nella misura del 12% della spesa per il gasolio per i veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Comma 298: destinazione delle risorse non impiegate del Fondo straordinario per gi interventi di sostegno all’editoria

La legge 234/2021 ha istituito, per l’anno 2022, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, con lo scopo di:

  • incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica ed alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media;
  • sostenere le ristrutturazione aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione

La parte inutilizzata di detto fondo viene ora resa utilizzabile per gli anni 2024 e 2025

Comma 319: credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

Il comma in esame prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta del 30% del costo della carta, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte nel Registro degli operatori in comunicazione (ROC), per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.




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