STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 13 DEL 28 – 6 – 2024
Oggetto: concordato preventivo biennale (D. Lgs. 13/2024)

Il decreto in esame è stato emanato in attuazione della legge delega di riforma tributaria che, tra le altre disposizioni, prevede l’introduzione del Concorda Preventivo Biennale destinato ai contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB), su base volontaria, tutti i contribuenti titolari di P. IVA (imprese e professionisti) che applicano gli ISA (Indici di Affidabilità Fiscale), nonché i forfetari (che non applicano gli ISA), per i quali sono state previste regole particolari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Finalità

Il Concordato preventivo biennale è uno strumento di “compliance” tra contribuenti e fisco e consiste in una quantificazione predeterminata del reddito per gli anni d’imposta 2024 e 2025 al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute.

Art. 7 – Ambito di applicazione

La determinazione anticipata del reddito ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per i contribuenti che applicano il regime forfetario la proposta ha valenza annuale per il solo 2024.

Art. 8 – Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato

L’articolo 8 è relativo alle tempistiche per la messa a disposizione dei contribuenti degli appositi programmi informatici per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione è stato formulato un calendario ad hoc, quando sarà a regime, entro il 1° aprile di ogni anno l’Agenzia metterà a disposizione apposito programma informatico per l’inserimento da parte dei contribuenti dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Per il primo anno (2024) la tempistica è particolare: dal 15 giugno al 15 ottobre (probabilmente tale scadenza verrà prorogata al 31/10).

Art. 9 – Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

Di regola il termine per aderire al concordato coinciderà con la data per il pagamento del saldo delle imposte (30 giugno di ogni anno per le imposte dell’anno precedente). Tuttavia in sede di prima applicazione (nel 2024 per il biennio 2024–2025) il termine per aderire è fissato al 15 ottobre (che slitterà al 31/10/24) che coincide con il termine per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi del 2023 con, al suo interno, il quadro CPB. Quindi, in questo primo anno di applicazione, il pagamento delle imposte dovute sulla base dell’accordo dovrà esser effettuato in sede di secondo acconto (30 novembre 2024).

DISPOSIZIONI PER I CONTRIBUTNTI CHE APPLICANO GLI ISA

Art. 10 – Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

I contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale sono quelli che applicano gli ISA purch&ecute; con riferimento all’anno precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi il 2023), non abbiano debiti tributari e previdenziali d’importo pari o superiore a 5.000 Euro per tributi, interesse e sanzioni.

Per debiti tributari si intendono quelli derivanti da:

  • atti impositivi conseguenti ad attività di controllo
  • atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione
  • cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni ex artt. 36 bis, 36 ter del DPR 600/73 (sull’accertamento delle imposte sui redditi applicabile anche all’IRAP) ed ex art. 54 bis del DPR 633/72 in materia di IVA.

La proposta di concordato è svincolata dal punteggio ottenuto in sede di applicazione degli ISA.

Art. 11 – Cause di esclusione

Questo articolo è destinato all’individuazione delle ipotesi che impediscono l’accesso al concordato.

Non possono accedere al concordato i contribuenti che:

  • non hanno presentato (pur essendovi tenuti) la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre esercizi precedenti a quello di applicazione del concordato (quindi per gli anni 2021, 2022 e 2023)
  • siano in una condizione di irregolarità fiscale ovvero abbiano debiti tributari o contributivi d’importo pari o superiore a 5.000 Euro compresi interessi e sanzioni
  • abbiano subito una condanna per i seguenti reati:
    • quelli previsti dal D. Lgs 74/2000
    • di cui all’art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali)
    • di cui all’art. 648 bis C.P (riciclaggio)
    • di cui all’art. 648 ter C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
    • di cui all’art. 648 ter 1 C.P. (auto riciclaggio) negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del concordato preventivo

Art. 12 – Effetti dell’accettazione della proposta

Viene disposto che l’accettazione da parte del contribuente della proposta dell’Agenzia lo impegna a dichiarare nella dichiarazione del redditi e IRAP (ove dovuta) gli importi concordati. I titolari di P. IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per gli anni 2024/2025. Saranno considerati irrilevanti i maggiori o minori redditi realizzati rispetto a quelli oggetto di concordato.

Ai fini INPS l’adesione al concordato obbliga al pagamento dei contributi sul reddito concordato.

Per le casse professionali private, invece, il concordato non dovrebbe avere alcuna rilevanza, i contributi devono essere calcolati sul reddito professionale effettivo. Le Casse Previdenziali sono quindi libere di deliberare se l’adesione al CPB possa o meno avere rilevanza ai fini dei contributi dovuti.

I soggetti che aderiscono alla proposta di concordato sono esclusi dagli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 (accertamenti induttivi) hanno accesso di diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA (esonero in casi ben specifici dal visto di conformità per la compensazione dei crediti e dei rimborsi, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento).

Art. 13 – Adempimenti

I contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato non sono esentati dagli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi.

Art. 14 – Rinnovo del concordato

Al termine del biennio, previa nuova verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, sarà possibile elaborare ed aderire ad un nuovo concordato..

Art. 15 – Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, l’ammontare del reddito che l’Agenzia propone ai contribuenti è individuato con riferimento all’art. 54 del TUIR, senza considerare eventuali plusvalenze e minusvalenze né i redditi di partecipazione di cui all’art. 5 del TUIR (ad esempio partecipazione in studi associati). Ai fini della determinazione del reddito imponibile, il reddito risultante dal conteggio dovrà quindi essere integrato con le seguenti poste:

  • plusvalenze
  • minusvalenze
  • redditi di partecipazione

Per le associazioni professionali e le società di persone, l’adesione al concordato impegna i soci alla dichiarazione pro quota del reddito concordato.

Deve comunque in ogni caso essere dichiarato un reddito minimo di 2.000 Euro

Art. 16 – Reddito d’impresa oggetto di concordato

Viene definito il concetto di reddito d’impresa che è oggetto di concordato. Anche per le imprese, dopo aver determinato il reddito concordato, ai fini della tassazione bisognerà aggiungere o togliere le plusvalenze e e minusvalenze.

Per le società di persone l’adesione al concordato impegna i soci alla dichiarazione pro quota del reddito concordato.

Deve comunque in ogni caso essere dichiarato un reddito minimo di 2.000 Euro

Nel decreto correttivo in fase di approvazione sono state previste alcune misure di riduzione del reddito concordato nei seguenti casi:

  • contribuenti che hanno sede in zone colpite da calamità naturali per le quali è stato deliberato lo stato di emergenza;
  • contribuenti che sono stati interessati da eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali tali da renderli del tutto o parzialmente inagibili
  • contribuenti che hanno comunicato la sospensione dell’attività al Registro imprese o all’Ordine professionale.

La riduzione sarà del 10% se la sospensione è fra 30 e 60 giorni, del 20% fino a 120 giorni del 30% per sospensioni più lunghe.

Art. 17 – Valore della produzione netta oggetto di concordato

Viene definito il concetto valore della produzione netta ai fini IRAP che è oggetto di concordato.

Art. 18 – Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

L’art. 18 prevede che l’adesione al concordato non produce alcun effetto ai fini IVA la cui applicazione continua ad essere regolata dalla ordinarie regole.

Art. 19 – Rilevanza delle basi imponibili concordate

Eventuali differenze tra il reddito effettivamente conseguito e quello definito nel concordato non hanno rilevanza ai fini della determinazione delle imposte e dei contributi INPS. Relativamente ai contributi INPS, qualora il reddito effettivo sia superiore rispetto a quello concordato, il contribuente può scegliere di versare i contributi sul maggior reddito.

Qualora i reddito effettivo sia inferiore al 50% dei valori concordati, l’accordo con l’Agenzia delle entrate cessa di sussistere a partire da periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica. Sul punto dovrò essere emanato apposito provvedimento del Ministro dell’Economia.

Art. 20 – Determinazione degli acconti

Nel caso di adesione al concordato, l’acconto dovuto per l’anno di adesione non viene calcolato sulla base delle imposte dovute per l’anno precedente (come è nella normalità dei casi) bensì sulla base dei redditi e del valore della produzione concordati. Poiché però il versamento della prima rata di acconto (per il 2024) scadrà prima della definizione del concordato, per il calcolo del primo acconto (scadenza 31/7/24) si applicheranno le ordinarie regole di determinazione ovvero sulla base delle imposte dovute per il 2023.

Il secondo acconto, invece, verrà calcolato come differenza tra quanto dovuto per il 2024 sulla base del concordato e quanto già versato in sede di primo acconto.

Art. 21 – Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella svolta precedentemente. Tuttavia se la nuova attività rientra nel medesimo ISA di quella esercitata precedentemente non si verifica la decadenza;
  • viene cessata l’attività.

Art. 22 – Decadenza del concordato

Il concordato decade se si verifica che:

  • risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati
  • nel caso vengano commesse altre irregolarità di non lieve entità;
  • se, a seguito di modifica o integrazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti il 2024 ad opera del contribuente (dichiarazione integrativa), ne risulta una quantificazione diversa del reddito concordato. Questa situazione è gravemente penalizzante per i contribuenti che, accortisi di errori minimi, potrebbero essere spinti a non regolarizzare la situazione, pena la decadenza dal concordato;
  • viene omesso il versamento delle imposte dovute in base al concordato
  • si verifica una delle circostanze eccezionali che verranno identificate dal Ministero con apposito decreto, che provocano minori redditi al di sotto del 50% del reddito concordato.

Le violazioni di non lieve entità di cui sopra sono:

  • violazioni penali ex D. Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato ed ai tre precedenti;
  • la comunicazione di dati inesatti relativi alla determinazione dei valori concordati in misura tale da causare un minor reddito o valore della produzione oggetto del concordato d’importo superiore al 30%
  • relativamente alle annualità oggetto di concordato vengano commesse le seguenti violazioni:
    • D. Lgs. 471/97, art. 1 comma 1, art. 2 comma 1, art 5 comma 1
    • D. Lgs 471/97 art 6 commi 2 bis e 3 contestate innumero pari o superiore a tre commesse in giorni diversi;
    • D. Lgs 471/97 art. 9 comma 2
    • D. Lgs 471/97 art. 11 commi 5 e 5 bis e legge 18/1983 art. 2.

DISPOSIZIONI PER I FORFETARI

La normativa per i forfetari è sostanzialmente uguale a quella dei soggetti non forfetari, nel seguito si illustrano esclusivamente gli aspetti specifici per i forfetari.

Art. 23 – Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

Per i forfetari, il 2024 sarà un anno di sperimentazione e l’adesione sarà annuale e non biennale.

Nel caso di passaggio tra il regime semplificato e quello forfetario valgono le seguenti regole:

  • i contribuenti che nel 2023 seguivano il regime semplificato e che nel 2024 sono forfetari non possono aderire al concordato per il 2024;
  • i contribuenti che erano già titolari di P. IVA (col regime forfetario) nel 2023 e diventano contribuenti semplificati nel 2024 verranno esclusi dal concordato (in base al decreto correttivo in fase di promulgazione).

Art. 24 – Cause di esclusione

L’acceso al concordato preventivo non è possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente e, ovviamente, in quello in corso;

Art. 26 – Adempimenti

Anche i contribuenti forfetari che aderiscono al concordato devono continuare ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’ordinaria normativa.

DISPOSIZIONI DOMUNI E DI COORDINAMENTO

Art. 34 – Attività di accertamento

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 non possono essere effettuati salvo nel caso ricorrano le cause di decadenza ex art.. 22 e 23 del decreto stesso.

Art. 37 – Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

Per tutti i soggetti potenzialmente interessati al CPB il termine di versamento delle imposte è prorogato al 31 luglio 2024 (anziché al 30 giugno). Pertanto anche qualora il contribuente decidesse di non aderire al CPB può comunque usufruire del differimento.

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ALCUNE CONSIDERAZIONI

  • il conteggio del reddito concordato parte dal reddito effettivo dichiarato per il 2023
  • ai fini del concordato, tale importo viene rielaborato tenendo conto del voto fiscale dell’ISA 2023, dei risultati medi degli ultimi tre esercizi, e dei valori di riferimento settoriali. Pertanto, stante l’impossibilità di influire sui risultati medi passati e sui riferimenti settoriali, l’unico dato a disposizione del contribuente è il voto fiscale degli ISA 2023. E’ quindi necessario porre particolare attenzione in questa elaborazione perché influisce notevolmente sulla misura del reddito calcolato con il software del concordato.
  • La convenienza ad aderire al concordato è tanto maggiore quanto maggiore sarà l’incremento del reddito degli anni 2024 e 2025 rispetto al 2023. Per il 2024, poiché la decisione se aderire o no può essere presa dopo l’estate, si potrà già avere un’idea dell’andamento mentre per il 2025 le incertezze sono maggiori.



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