STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 15 DEL 3 – 7 – 2024
Oggetto: Regione Liguria – marchio “Bottega ligure”

Con la Legge regionale 1 del 2007 la Regione Liguria ha istituito il marchio “Bottega Ligure”, marchio collettivo geografico che può essere riconosciuto agli esercizi di vicinato ed alle botteghe storiche al fine di scongiurare la “desertificazione commerciale”.

Successivamente con Delibera della Giusta Regionale del giugno 2024 è stata approvata l’attuazione del marchio, ora è stato emanato il Regolamento di attuazione:

Finalità

Lo scopo è quello di contraddistinguere e certificare le imprese di vendita al dettaglio che operano da più di 30 anni sul territorio ligure anche promuovendo il turismo enogastronomico

Titolare del marchio è la Camera di Commercio di Genova.

Soggetti

Possono presentare la domanda gli esercizi di vicinato e le “Botteghe storiche” nonché le imprese che operano nei settori ammissibili a diventare “Bottega storica” purché non siano iscritte all’Albo delle imprese artigiane, quali:

  • servizi alla persona;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • agenzie immobiliari
  • agenzie di viaggio

(vedasi l’elenco in calce)

che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano ubicate nel territorio della Regione Liguria

b) siano iscritte al Registro imprese ed in regola con il diritto camerale

c) siano state ininterrottamente iscritte nell’ambito del medesimo settore merceologico da almeno 30 anni

d) siano in regola con tutte le autorizzazioni di legge (autorizzazione igienica–sanitaria, norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, HACCP)

Modalità di richiesta

Il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio è riconosciuto previa apposita richiesta e relativa istruttoria. Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell’impresa con la relativa documentazione storica atta a dimostrare quanto affermato.

Al fine di ottenere l’inserimento nell’elenco delle Botteghe Liguri, le imprese possono inviare:

  • logo e marchio attuale e passato
  • fotografie d’epoca o riproduzione di documenti storici (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, pubblicità)
  • pubblicazioni sulle origini e storia dell’impresa.

Quota contributiva a carico del licenziatario

Ogni impresa è tenuta, all’atto dell’iscrizione, al versamento di un contributo iniziale.

Durata e rinnovo della Concessione d’uso del Marchio

La durata della concessione all’uso del marchio è di due anni e si intende tacitamente rinnovata salvo che venga disposta la sospensione o la revoca.

Diritti e doveri del concessionario

Le imprese autorizzate all’utilizzo del marchio devono sottostare ai seguenti obblighi:

  • osservare fedelmente il Regolamento
  • esporre l’attestato all’interno del locale
  • assoggettarsi alle verifiche
  • mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso il rilascio del Marchio
  • utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche con le modalità specificate nel manuale d’uso

CODICI ATECO

Sezione G

Sono ammesse esclusivamente:

45.1 commercio ai autoveicoli

45.11 commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.19 commercio di altri autoveicoli

45.20.91 lavaggio autoveicoli

45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.32 commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

Divisione 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motoveicoli)

È ammessa tutta la divisione tranne:

47.11.10 ipermercati

47.11.20 supermercati

47.11.30 discount alimentari

47.11.40 minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.19.10 grandi magazzini

47.81 commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.91 commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet

47.99 altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Sono ammessi, ma solo se esercitate in sedi ubicate nei Comuni di cui alle aree SNAI 2021 – 2027:

47.11.4 minimercati e altri servii non specializzati di alimentari vari

47.19.90 empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti alimentari

Sezione I

Divisione 56 “attività dei servii di ristorazione”

È ammessa tutta le divisione tranne:

56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.13 attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche

56.10.42 ristorazione ambulante

56.10.50 ristorazione su treni e navi

56.29.10 mense

56.29.20 catering continuato su base contrattuale

SEZIONE L

È ammesso esclusivamente :

68.31.00 attività di mediazione immobiliare

SEZIONE N

Èammesso esclusivamente:

79.11.0 attività delle agenzie di viaggio

SEZIONE S

Sono ammessi esclusivamente:

96.03 onoranze funebri

96.04 servizi di centri per il benessere fisico

96.09 servizi alla persona




Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 010⁄887786
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