STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 19 DEL 5 – 8 – 2024
Oggetto: modifiche alla normativa del Terzo Settore

Con la legge 104/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19/7 sono state apportate alcune modifiche alla normativa del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Per quanto di interesse ai fini della presente circolare le modifiche sono contenute negli articoli 4, 7 e 8 ed entrano in vigore il 3/8.

ART. 4 modifiche al Codice del Terzo Settore

L’art. 4 della legge in esame apporta parecchie modifiche a svariati articoli del Codice del Terzo Settore:

Modifiche all’art. 6 (relativo alle attività diverse)

La modifica riguarda esclusivamente gli ETS che siano anche iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Gli ETS possono (da sempre) esercitare sia attività d’interesse generale sia attività diverse che, al soddisfare di determinati requisiti, non influenzano la natura di Ente non commerciale dell’ente stesso.

In particolare viene ora disposto che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che abbiano la duplice iscrizione al RASD ed al RUNTS, i proventi delle seguenti attività secondarie:

  • derivanti da attività di sponsorizzazione o promo pubblicitarie
  • derivanti dalla cessione di diritti/indennità collegate alla formazione degli atleti
  • derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportivi

sono escluse ai fini del computo dei rapporti percentuali tra le attività principali e le secondarie a condizione che gli stessi ricavi siano impiegati nella propria attività d’interesse generale.

Modifiche all’art. 11, comma 3 (relativo all’iscrizione al RUNTS)

Occorre ricordare che ove gli ETS esercitino l’attività principalmente in forma di impresa commerciale devono iscriversi al Registro delle imprese. Tale previsione, di fatto, riguarda esclusivamente le imprese sociali perché, per tutti gli altri ETS, la prevalenza della commercialità fa decadere dall’iscrizione al RUNTS.

Viene ora disposto che:

  • per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l’iscrizione nell’apposita sezione dedicata alle imprese sociali del Registro delle imprese comporta in automatico l’iscrizione al RUNTS (come già previsto per tutte le imprese sociali) e comporta anche l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato ex art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Modifiche all’art. 13, comma 2 (relativo al bilancio)

  • viene ora disposto che per gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi non superiori a 300 mila Euro (precedentemente il limite era 220 mila), il bilancio possa essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Oltre tale importo dovranno redigere il bilancio (secondo il criterio della competenza temporale) formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Relazione di missione;
  • viene introdotta un’ulteriore semplificazione per la compilazione del rendiconto per cassa per gli enti con entrate fino a 60.000 Euro. Il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. A tal fine verrà emanato un nuovo prospetto semplificato.

Sempre in tema di bilancio e di scritture contabili il codice prevede che gli ETS che esercitano la propria attività principalmente in forma di impresa commerciale (come detto sopra solamente le imprese sociali possono farlo) devono tenere le scritture contabili previste dall’art. 2214 del C.C. (come le società commerciali).

Qualora tali enti non abbiano la qualifica di impresa sociale possono continuare ad adottare gli schemi di bilancio propri degli ETS (scritture contabili e rendiconto per cassa, quindi non quelli del bilancio UE)

Modifiche all’art. 24, comma 4 (in materia di assemblea degli associati)

Viene capovolto il principio base sulle assemblee a distanza.

Mentre nella vecchia versione le assemblee si potevano tenere in via telematica solamente ove fosse previsto dallo Statuto, ora la modalità telematica è sempre possibile salvo che lo Statuto lo vieti. Ovviamente devono sempre essere soddisfate le usuali condizioni circa la verifica dell’identità degli associati, etc.

Modifiche agli articoli 30 e 31, (in materia di organo di controllo)

Vengono modificati i limiti dimensionali oltre i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore contabile.

La normativa prevista per le associazioni risultante dopo le modifiche prevede che la nomina sia obbligatoria se vengono superati, per due anni consecutivi, due dei seguenti parametri:

  • totale attivo dello stato patrimoniale Euro 150.000, prima era 110.000)
  • totale ricavi Euro 300.000, prima era 220.000
  • media dei dipendenti n° 7, prima era 5

L’obbligo di nomina cessa qualora per due esercizi consecutivi i predetti parametri non vengano più superati.

Resta fermo l’obbligo di nominare sempre l’organo di controllo per le fondazioni.

L’obbligo d nomina del revisore legale dei conti scatta quando l’Ente abbia superato per due esercizi successivi due dei seguenti parametri:

  • totale attivo dello stato patrimoniale Euro 1,5 milioni, prima era 1,1 milioni
  • totale ricavi 3 milioni, prima era 2,2 milioni
  • media dei dipendenti n° 20, prima era 12

Modifiche all’art. 36 (in materia di lavoro dipendente nelle Associazioni di promozione sociale)

L’art. 36 prevede per le APS:

  • l’obbligo di esercitare la propria attività mediane l’utilizzo de volontari non retribuiti
  • che possano ricorrere a lavoratori dipendenti (anche soci dell’ente) nel caso sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale.

In questo caso il numero dei dipendenti non può eccedere una determinata percentuale rispetto al numero dei soci e dei volontari

Tale limiti, erano precedentemente fissati:

  • al 50% dei volontari
  • al 5% dei soci

La nuova versione prevede che la percentuale del 5% dei soci venga elevata al 20%.

La norma fa riferimento ai lavoratori dipendenti, quindi non hanno alcuna rilevanza i professionisti e gli occasionali, mentre deve tenersi conto dei lavoratori dipendenti distaccati da altri Enti

Modifiche all’art. 41 (in materia di reti associative)

Qualora il numero degli enti associati in Rete associativa scenda al di sotto del limite fissato dal CTS (500 ETS o 100 Fondazioni), dovrà provvedersi al reintegro entro un anno, decorso inutilmente il quale la rete associativa verrà cancellata dall’apposita sezione del RUNTS.

Modifiche all’art. 48 (in materia di scritture contabili)

Il termine per il deposito del bilancio al RUNTS viene reso mobile “entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio …”

Per gli ETS commerciali il deposito del bilancio al Registro delle imprese deve avvenire entro 60 giorni dall’approvazione.

ART. 5 Modifiche al D. Lgs 112/2017

Le imprese sociali devono destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali il 3% degli utili netti (prima era prevista un quota non superiore al 3%).

ART 7 modifiche all’art. 36 del D Lgs 346/90 in materia di imposta sulle successioni e donazioni

Ricordiamo che la normativa in materia di successioni e donazioni prevede che siano gratuiti (senza applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nonché delle ipocatastali) i trasferimenti di beni (compresi gli immobili) a favore degli ETS (incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali) purché i beni stessi siano impiegati per attuare le finalità istituzionali.

La modifica introdotta ora prevede che l’ETS non sia responsabile dell’imposta sulle successioni e donazioni eventualmente non versata da altri eredi.




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