Studio Ghiglione Commercialisti Associati

Fra Luca Pacioli

CIRCOLARE N° 3⁄2014

Legge di stabilità per il 2014

Con la solita deprecabile tecnica legislativa è stata approvata la Legge di stabilità per il 2014 che è composta da un articolo formato da ben 749 commi. Nel seguito ve ne forniamo un rapido sunto omettendo i commi non di interesse.

Comma 22: incentivo per l’occupazione nel settore dei call center.

Viene istituito un incentivo per l’occupazione nel settore dei call center inteso a salvaguardare la continuità occupazionale dei lavoratori del settore.

Comma 27: fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici

L’importo del Fondo viene incrementato con nuove somme destinate fino al 40% alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti e occupazione nel campo dell’internazionalizzazione.

Comma 29: fondo credito all’esportazione

Viene rifinanziato il Fondo per le finalità connesse all’attività di credito all’esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo

Comma 31: sostegno alla filiera agroalimentare

Viene previsto che gli interventi di cui alla legge 289⁄2002, art. 66, comma 3 debbano essere prioritariamente destinati a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra 18 e 40 anni.

Comma 32: terreni demaniali agricoli

Viene previsto che il 20% dei terreni demaniali agricoli sia destinato alla locazione a favore di giovani imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 40 anni

Comma 33 web tax - (vedasi anche i commi 177⁄178)

Nel DPR 633⁄72 relativo all’IVA viene introdotto l’art. 17 bis che reca le seguenti disposizioni:

• al primo comma si prevede che i fornitori esteri di servizi web debbano prendere la partita IVA italiana per continuare a vendere a soggetti che a loro vola siano titolari di partita IVA. Tale disposizione si applicherà dal 1° luglio 2014 • nel secondo comma si prevede che ogni pubblicità on line e ogni link sponsorizzato di ciascuna pagina web visualizzabile nel territorio italiano debba essere acquistata in Italia. In sostanza gli spazi pubblicitari on line ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti servizi di search advertising) visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o durante la fruizione di un servizio on line debbono esser acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana.

Commi 34 e 35: disposizioni per l’agricoltura

La vendita di terreni agricoli demaniali può essere finanziata con la cassa per la formazione della proprietà contadina a favore di giovani agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni

Comma 36: determinazione del reddito delle imprese agricole

Le società agricole (sia di capitali sia di persone) potranno ancora determinare il reddito imponibile in base alle risultanze catastali. La legge di stabilità, infatti, abroga i commi 513 e 514 della legge 228⁄12 che a loro volta avevano previsto l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge 296⁄06. In definitiva, quindi, i commi 1093 e 1094 della legge 296⁄2006 vengono “resuscitati” e pertanto torna ad essere applicabile il regime catastale.

Commi 49 e 50: tracciabilità affitti e contrasto all’evasione

A partire dal 1° gennaio 2014 i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative dovranno avvenire esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili. I pagamenti quindi dovranno avvenire soltanto mediante assegni bancari, carte di credito, bonifici bancari e postali ed altre modalità che ne consentano la tracciabilità. La sanzione (art. 58 D. Lgs. 231⁄07) va dall’1% al 40% dell’importo eventualmente pagato in contanti.

Commi 56-59: associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

Viene istituito un Fondo destinato al sostegno alle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI) o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che operano su manifattura sostenibile e artigianato digitale, promuovendo ricerca e sviluppo software e hardware e ideando modelli di vendita non convenzionali e forme di collaborazione.

Commi 60 e 61: delocalizzazione della produzione

Viene previsto che le imprese italiane ed estere beneficiarie di contributi pubblici perdano il contributo e lo debbano restituire qualora entro tre anni dall’erogazione delocalizzino la propria produzione in un Paese extra UE con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%

Commi 63-67: disposizioni per i notai nelle compravendite immobiliari

I commi in esame prevedono che, nel caso di compravendita di immobili e di aziende, il prezzo debba essere pagato al notaio e non più al venditore. Il notaio dovrà trattenere la somma fino all’avvenuta trascrizione del contratto, quindi potrà versare la somma al cedente.

A tal fine i notai debbono istituire un apposito conto corrente dedicato destinato a raccogliere le seguenti somme:

• prezzo della compravendita che l’acquirente non versa più direttamente al venditore bensì al notaio • onorari notarili legati alle compravendite immobiliari • imposte relative

Il conto corrente dedicato costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio del notaio ed è impignorabile.

Tale nuovo adempimento a carico dei notai verrà regolamentato con apposito Decreto entro 120 giorni.

Comma 95: autotrasporto – fatturazione dei servizi

Con una modifica dell’art. 83 bis del decreto legge 112⁄2008 viene eliminato l’obbligo di emettere fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada.

In seguito alla detta modifica tornano ad essere applicabili i principi generali posti dalla normativa IVA (artt. 6 e 21 DPR 633⁄72) secondo cui le fatture debbono essere emesse al momento di effettuazione dell’operazione che, per le prestazioni di servizi, coincide con il pagamento del corrispettivo.

Sempre con riferimento agli autotrasportatori per conto terzi di merci su strada si ricorda la seguente normativa:

• l’art. 21, comma 4 del DPR 633⁄72 prevede che possa essere emessa una fattura differita riepilogativa delle operazioni effettuate nel medesimo mese solare e nei confronti del medesimo soggetto recante il dettaglio delle operazioni eseguite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (cioè del pagamento); • l’art. 74, comma 4 del DPR 633⁄72 prevede che gli autotrasportatori iscritti nel relativo albo possano emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare; • non viene modificata la parte dell’art. 83 bis, comma 12 del D L 112⁄2008 relativa ai termini di pagamento per i trasporti dei beni. Dal 22⁄8⁄2008, infatti, ferma restando l’applicazione delle regole europee sugli interessi di mora, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto merci su strada non può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Comma 127: modifiche alle detrazioni IRPEF

Il comma in esame contiene una molteplicità di disposizioni:

• riformulazione degli scaglioni IRPEF • riformulazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

Comma 132: stabilizzazione delle deduzioni IRAP per incremento occupazionale

La misura in esame è la riproposizione di quanto già previsto per gli anni dal 2005 al 2008.

Si prevede che, a partire dall’esercizio 2014, i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale possano portare in diminuzione dalla base imponibile IRAP il costo dei dipendenti “incrementali” ossia di quelli assunti ad incremento della media dei dipendenti dell’esercizio precedente. La deduzione è ammessa per tre anni se il numero dei dipendenti resta superiore alla media del periodo di riferimento ed è ammessa fino ad Euro 15.000 per ogni nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato. L’incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzione occupazionali verificatesi in società controllate e collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Beneficiari sono tutti i soggetti IRAP, sia imprese sia professionisti.

Particolari misure antielusione sono previste per gli enti non commerciali che esercitano contemporaneamente anche attività commerciale.

Commi 133–134: stabilizzazione dei contrati di associazione in partecipazione

La norma in esame proroga al 31⁄3⁄2014 la possibilità di sanare gli abusi in materia di contratti di associazione in partecipazione attraverso una serie di incentivi per favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei falsi associati. In sostanza l’impresa deve assumere entro tre mesi, con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti che hanno già lavorato presso l’impresa stessa sulla base di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In questo caso l’impresa ha la garanzia di chiudere ogni pendenza con il passato in quanto il lavoratore ha l’onere di rinunciare a qualsiasi rivendicazione in merito al rapporto pregresso. L’impresa deve versare una quota pari al 5% della quota di contribuzione prevista a carico degli associati per il periodo di durata del rapporto pregresso con un massimo di sei mesi.

Commi 137–138: modifiche alla disciplina dell’ACE

L’ACE (aiuto alla crescita economica) è stato introdotto nel 2011 allo scopo di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio. Viene infatti ammesso in deduzione il rendimento figurativo degli incrementi del capitale proprio rispetto all’ammontare al 31⁄12⁄2010.

I commi in esame modificano la disciplina relativa all’incentivo alla capitalizzazione delle imprese, incrementando, per il triennio 2014⁄2016, la quota di rendimento del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito d’impresa. Gli effetti di questa modifica saranno rilevabili nella dichiarazione 2015 per i redditi del 2014 senza possibilità di tenerne conto in sede di versamento degli acconti per il 2014. Le nuove misure del rendimento nozionale sono quindi le seguenti:

2014: 4% 2015: 4,5% 2016: 4,75%

Per il conteggio del rendimento nozionale del triennio 2011⁄2013 si continua ad applicare l’aliquota del 3%.

Comma 139: proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico

Il comma in esame dispone alcune proroghe alle detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico. In particolare:

• la detrazione del 50 % per le ristrutturazioni edilizie è stata prorogata al 31⁄12⁄2014 con il limite di spesa di Euro 96.000 per unità immobiliare. Per l’anno 2015 la detrazione scenderò al 40% sempre con il limite di spesa di Euro 96.000. A partire dal 2016 dovrebbe rientrare in vigore la misura standard del 36% con il limite di euro 48.000 • solo per pro memoria ricordiamo che gli interventi che danno diritto alla detrazione sono:  manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli edifici residenziali  manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia sulla singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze  ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali  eliminazione delle barriere architettoniche  adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi  esecuzione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico  conseguimento di risparmi energetici  adozione di misure antisismiche  bonifica dall’amianto o realizzazione di opere destinate ad evitare incidenti domestici • interventi per il risparmio energetico su singole unità immobiliari: vengono stabilite nelle seguenti misure:  65% per quelle sostenute dal 6⁄6⁄2013 (entrata in vigore del DL 63⁄2013) fino al 31⁄12⁄2014  50% per quelle sostenute dal 1° gennaio al 31⁄12⁄2015. Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo con un massimo di detrazione diverso a seconda del tipo di intervento:  riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento Euro 100 mila  miglioramento termico dell’edificio come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti: Euro 60.mila  installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda: Euro 60 mila  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: Euro 30 mila • adozione di misure antisismiche. Anche tali spese, fino ad un importo massimo di Euro 96.000 per unità immobiliare, possono usufruire delle seguenti detrazioni:  65% se sostenute fino al 31⁄12⁄2014  50% se sostenute fino al 31⁄12⁄2015 • interventi di risparmio energetico su parti comuni o interi edifici:la detrazione del 65% è prorogata al 30⁄6⁄2015 per passare al 50% dal 1° luglio 2015 al 30⁄6⁄2016. • bonus arredi: i soggetti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione con spese sostenute fino al 31⁄12⁄2014 possono usufruire della detrazione del 50% per l’acquisto effettuato fino al 31⁄12⁄2014 di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetici non inferiore alla A+ finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un importo massimo di Euro 10.000. Il comma 151 contiene una limitazione che esclude la detrazione della parte di spesa superiore all’importo della ristrutturazione, ma detta norma è già stata abrogata dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 151⁄2013. Pertanto anche se l’importo della detrazione per la ristrutturazione è inferiore all’importo delle spese per i mobili, questi sono deducibili fino ad Euro 10.000.

Commi 140–147: rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

BENI D’IMPRESA

I commi in esame consentono alle imprese soggette ad IRES, alle società di persone ed alle imprese individuali di far emerge le plusvalenze latenti su alcune tipologie di beni consentendo così di allineare il valore contabile a quello economico o di mercato.

Si tratta di un provvedimento che sostanzialmente ricalca quello emesso precedentemente (DL 185⁄2008) seppure con alcune differenze. La più rilevante riguarda l’impossibilità di effettuare la rivalutazione esclusivamente ai fini contabili escludendo ogni effetto fiscale. Con l’attuale legge la rivalutazione deve essere effettuata sia ai fini contabili sia ai fini fiscali e quindi comporta obbligatoriamente il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. L’affrancamento della riserva da rivalutazione è soggetta ad un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio del 2013 e può riguardare i beni che siano presenti nel bilancio del 2012 e nel 2013.

L’effettuazione della rivalutazione è interessante quando i beni a bilancio sono valutati in misura notevolmente inferiore rispetto al loro valore di mercato e si prevede di cederli (non prima del 1° gennaio 2017 data di efficacia dei nuovi valori ai fini della determinazione della plusvalenza). L’allineamento infatti consente di incrementare il valore del patrimonio aziendale (ad esempio ai fini del rating bancario).

Circa la determinazione del valore rivalutato non viene stabilito alcun criterio particolare, soltanto viene fissato un limite massimo: “I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti” (Art. 11, comma 2 della Legge 342⁄2000 richiamato dalla legge in esame)

L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo (senza interessi) con possibilità di compensazione.

Oggetto della rivalutazione possono essere tutti i beni d’impresa (posseduti al 31⁄12⁄2012) inclusi i beni immateriali (brevetti, diritti di concessione, licenze, marchi, know how) con esclusione dei beni che sono oggetto della produzione dell’impresa (rimanenze di magazzino ad esempio gli “immobili merce”). La rivalutazione deve essere effettuata con il medesimo criterio per tutti i beni appartenenti alla categoria omogenea. La definizione delle categorie omogenee deve avvenire con i seguenti criteri:

• beni materiali ammortizzabili , diversi dagli immobili e dai mobili iscritti in pubblici esercizi: devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; • immobili: devono essere raggruppati secondo le seguenti tipologie:  fabbricati non strumentali  fabbricati strumentali per destinazione  fabbricati strumentali per natura  aree non fabbricabili  aree fabbricabili

Si ricorda che gli impianti ed i macchinari stabilmente infissi al suolo si considerano beni mobili e che il valore dell’area già scorporato dal prezzo di acquisto dell’immobile non può subire alcuna rivalutazione.

• beni iscritti in pubblici registri: devono essere raggruppati secondo le seguenti tipologie:  aeromobili  veicoli  navi  imbarcazioni • beni immateriali: la rivalutazione può essere effettuata singolarmente per ogni singolo bene

I beni a deducibilità ridotta nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.

Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti secondo la seguente tempistica:

• le quote di ammortamento relative alla parte di valore conseguente alla rivalutazione saranno deducibili fiscalmente a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene eseguita. Quindi, considerando che la rivalutazione viene seguita nel 2013, si parte dal 2016; • plusvalenze e minusvalenze: la rilevanza fiscale delle suddette voci è differita al quarto esercizio successivo, quindi dal 2017. Tale previsione comporta che in caso di cessione in data anteriore al 1⁄1⁄2017 il valore da prendere a riferimento per la determinazione della plusvalenza o minusvalenza è quello ante rivalutazione. • spese di manutenzione: anche ai fini del conteggio del plafond delle spese di manutenzione deducibili, la postergazione degli effetti fiscali è al 2016 • società di comodo: anche ai fini della disciplina delle società di comodo la rilevanza fiscale è posticipata al 2016

La rivalutazione può avvenire, tecnicamente, secondo una delle seguenti metodologie che deve essere esplicitata nella nota integrativa:

• rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento • rivalutazione del solo costo storico • riduzione dei fondi ammortamento.

E’ anche possibile utilizzare congiuntamente due delle precedenti modalità qualora consenta una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale.

Il saldo attivo della rivalutazione deve essere accantonato in apposita riserva (denominata con riferimento alla legge 147⁄2013) che, fiscalmente, costituisce riserva di utili in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione ai soci la stessa concorrerà alla determinazione del reddito dei percipienti (con lo stesso regime dei dividendi) nonché, trattandosi di riserva in sospensione, alla determinazione del reddito della società. Tale ulteriore duplice tassazione può essere evitata affrancando la riserva con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP) nella misura del 10%.

L’imposta sostitutiva per la rivalutazione e per l’affrancamento della riserva di rivalutazione è indeducibile.

In considerazione dell’onerosità della rivalutazione e del differimento dei termini per usufruire dei vantaggi fiscali, assume rilevanza la valutazione dei vantaggi civilistici che non sono indifferenti:

Il maggior valore attribuito ai beni si riversa in una riserva che fa parte integrante del capitale netto. Questo maggior ammontare del patrimonio comporta che:

• la riserva può essere utilizzata a copertura di eventuali perdite (non serve l’affrancamento) • migliorando il capitale netto migliora altresì il rating bancario • per le società di persone l’intero ammontare della riserva di rivalutazione (in quanto parte del capitale netto) costituisce base imponibile ai fini ACE già dal 2013 con conseguente incremento della quota degli interessi nozionali deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa

PARTECIPAZIONI

Possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni immobilizzate di controllo o di collegamento.

La rivalutazione delle partecipazioni avviene in modo analogo a quella prevista per i beni, l’imposta sostitutiva è fissata al 12%, gli effetti fiscali della rivalutazione sono posticipati al 2017.

Per le partecipazioni le categorie omogenee sono determinate secondo i seguenti criteri:

• titoli emessi dal medesimo soggetto ed aventi uguali caratteristiche • quote non azionarie emesse dal medesimo soggetto ed aventi uguali caratteristiche

Comma 149: strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale – irrilevanza fiscale

Viene disposto che i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES e IRAP. Resta ferma, invece, la deducibilità ai fini IRES delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.

Commi 150–152: affrancamento maggiori valori contabili a seguito di operazioni straordinarie

Le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimenti di azienda) effettuate dal 1° gennaio 2012 hanno la possibilità di affrancare fiscalmente i maggiori valori limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali pagando un’imposta sostitutiva del 16% entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta durante il quale l’operazione è stata effettuata. Per le operazioni effettuate nel 2012 l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30⁄6⁄2014. L’effetto fiscale della rivalutazione è postdatato al secondo esercizio successivo a quello del pagamento. Gli effetti della rivalutazione sono revocati se i beni vengono ceduti entro il 4° esercizio successivo a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva.

Commi 156–157: rivalutazione di quote e terreni per i soggetti IRPEF

Le persone fisiche che detengono (fuori dal regime del reddito d’impresa) partecipazioni in società non quotate, terreni agricoli e aree fabbricabili possono affrancare il plusvalore attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 2% (per le partecipazioni non qualificate) o del 4% per le aree edificabili e le partecipazioni qualificate. I requisiti richiesti sono: • essere titolari al 1° gennaio 2014 • far redigere apposita perizia asseverata da parte di uno dei soggetti abilitati con data precedente alla cessione e comunque entro il 30⁄6⁄2014. La data della perizia deve essere antecedente alla stipula dell’atto al fine di permettere l’indicazione del valore risultante dalla medesima nell’atto di cessione e non perdere le agevolazioni dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il valore della perizia costituisce il prezzo iniziale da confrontare con il ricavato della vendita al fine di determinare l’eventuale plusvalenza.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30⁄6⁄2014

Si tratta di un’agevolazione già ripetutamente proposta nell’ultimo decennio per cui le ipotesi di concreto interesse sono piuttosto scarse e sostanzialmente si concretizzano nelle seguenti fattispecie: • per chi non ha mai effettuato alcuna rivalutazione ed ora prevede di cedere entro breve termine; • per chi deve cedere un fabbricato fatiscente ad un soggetto che intende demolirlo e ricostruirlo ex novo. In questo caso infatti, oggetto della cessione non è il fabbricato bensì l’area edificabile con connessa potenzialità edificatoria stabilita dal piano regolatore del Comune ove è ubicata. • soggetti che hanno già effettuato una delle passate rivalutazioni ed ora vendono l’area ad un prezzo inferiore a quello dell’ultima perizia. In questo caso, se il terreno si è notevolmente deprezzato, è comunque opportuno redigere una nuova perizia in quanto l’imposta sostitutiva non è comunque dovuta e si ha una base imponibile minore ai fini dell’imposta di registro, catastale ed ipotecaria. L’effettuazione di una nuova perizia a valore ribassato non comporta il pagamento di alcuna imposta sostitutiva. Per la cessione delle partecipazioni l’effettuazione di una nuova perizia a valore ribassato non è necessaria in quanto il valore della perizia già effettuata non costituisce valore minimo di riferimento come per le aree edificabili • relativamente alle partecipazioni la convenienza varia in funzione della quota posseduta e deve essere calcolata tenendo presente l’aliquota marginale IRPEF del soggetto cedente

Commi 158–161: modifiche al regime di deducibilità delle perdite su crediti

La disciplina sulla deducibilità delle perdite su crediti subisce una variazione a prima vista marginale ma, in effetti, rilevante. Viene ora previsto che la perdita sia deducibile (in quanto si considerano automaticamente verificati gli elementi di certezza e precisione) qualora venga operato lo stralcio del credito dal bilancio in ottemperanza ai principi contabili. Tale nuova disposizione si applica già ai bilanci del 2013.

Si ricorda che secondo l’art. 2426, n° 8 del Codice Civile i crediti devono essere valutati al valore di presumibile realizzo. Pertanto i crediti che vengano ritenuti assolutamente inesigibili debbono essere stornati dalla contabilità e contabilizzati quale perdite. Ai fini fiscali bisogna primariamente utilizzare il fondo svalutazione crediti e, per la parte eccedente, si può considerare la perdita deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Questa previsione si aggiunge a quelle recentemente operate dal DL 83⁄12 che considera deducibili le perdite dei crediti di modesta entità (fino ad Euro 2500 per le imprese di modesta entità o 5000 per le altre) scaduti da oltre sei mesi e dei crediti prescritti. Le imprese di modesta entità sono quelle con ricavi fino a 150 milioni. La cancellazione del credito dal bilancio può essere legittimamente operata nei seguenti casi: • cessione pro soluto del credito senza azione di regresso • transazione con riduzione definitiva del credito • rinuncia al credito stesso

Come sempre l’Agenzia delle Entrate potrà controllare l’effettività delle operazioni svolte e disconoscere le operazioni che dissimulano atti di liberalità o operazioni elusive.

Si ricorda, infine, che sono fiscalmente deducibili i crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali.

Commi 162–166: modifiche alla disciplina sulla deducibilità dei canoni di leasing, cessione dei contratti di leasing immobiliare e imposta di registro

I commi in esame apportano una serie di modifiche al regime di deducibilità dei canoni di leasing: • il periodo di deducibilità dei canoni di leasing viene ridotto alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili acquistati da imprese e professionisti (prima era di 2⁄3) • il periodo di deducibilità dei canoni di leasing relativi all’acquisto di beni immobili da parte delle imprese e dei professionisti viene fissato in 12 anni (prima era variabile da 11 a 18 anni con prevalenza del periodo di 18 anni) • le nuove regole si applicano ai nuovi contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 • ai fini IRAP le suddette modifiche non comportano alcuna variazione rispetto alla precedente situazione • viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro del 4% sulle cessioni (da parte degli utilizzatori) dei contratti di leasing di immobili strumentali, anche se assoggettati ad IVA. L’imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto • al 1° gennaio 2014, in caso di riscatto del leasing di autovetture, viene abolita l’Imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Poiché la normativa sulla deducibilità dei canoni di leasing è stata oggetto di numerose modifiche, nella seguente tabella riportiamo una breve sintesi dei vari regimi:

IMPRESE

Beni mobili: • contratti stipulati precedentemente al 1° gennaio 2008: deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario • contratti stipulati dal 1 gennaio 2008 fino al 28⁄4⁄2012: deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari ai 2⁄3 del periodo di ammortamento • contratti stipulati dal 29⁄4⁄2012 fino al 31⁄12⁄2013: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore ai 2⁄3 del periodo di ammortamento fiscale; • contratti stipulati dal 1° gennaio 2014: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale

Beni immobili: • contratti stipulati precedentemente al 3⁄12⁄2005: deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari a 8 anni • contratti stipulati dal 3⁄12⁄2005 fino al 31⁄12⁄2007: deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 • contratti stipulati dal 1° gennaio 2008 fino al 28⁄4⁄2012: deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari a 2⁄3 del periodo di ammortamento con un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni • contratti stipulati dal 29⁄4⁄2012 fino al 31⁄12⁄2013: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore ai 2⁄3 del periodo di ammortamento con un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni • contratti stipulati dal 1° gennaio 2014: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni

Autovetture non strumentali e non assegnate ai dipendenti: • contratti precedenti al 12⁄8⁄2006: deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario • contratti stipulati dal 12⁄8⁄2006 al 28⁄4⁄2012: deduzione legata alla durata minima contrattuale pari alla durata del periodo di ammortamento ordinario • contratti stipulati dal 29⁄4⁄2012: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento ordinario

PROFESSIONISTI

Beni mobili: • contratti stipulati fino al 28⁄4⁄2012: deduzione legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario. • contatti stipulati dal 29⁄4⁄2012: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario

Beni immobili non ad uso promiscuo: • contratti stipulati prima del 1° gennaio 2007: indeducibilità assoluta dei canoni • contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31⁄12⁄2009: deduzione legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15. La deduzione è stata ulteriormente ridotta ad un terzo nel periodo 2007⁄2009 • contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31⁄12⁄2013: indeducibilità assoluta dei canoni • contratti stipulati dal 1° gennaio 2014: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale dovrebbe essere ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni, si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Beni immobili ad uso promiscuo: nessuna deducibilità dei canoni

Autovetture non assegnate ai dipendenti: applicando le percentuali di deducibilità parziale dei costi • contratti precedenti al 1° gennaio 2007: deduzione pari a quella dei beni mobili • contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28⁄4⁄2012: deduzione legata alla durata minima contrattuale pari a quella del periodo di ammortamento ordinario • contratti stipulati dal 29⁄4⁄2012: a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità fiscale è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento ordinario

Le regole sopra viste (sia per le imprese sia per i professionisti) valgono anche ai fini IRAP salvo lo scorporo degli interessi impliciti nei canoni di leasing che sono indeducibili.

Commi 167–171: conversione di imposte anticipate in crediti d’imposta

Viene ampliato l’ambito di operatività dell’art. 2, comma 55 del DL 225⁄2010 che permette di trasformare le imposte differite attive in crediti d’imposta.

Le modifiche apportate sono: • relativamente alle perdite su crediti viene modificata la normativa ma solo relativamente alle banche • viene estesa la possibilità di trasformare in crediti d’imposta anche le imposte anticipate IRAP • viene estesa la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate generate dall’ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali

Comma 172: aliquota IVA ridotta per le prestazioni socio assistenziali rese da cooperative sociali

Viene ripristinata l’aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani disabili e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi (ex legge 381⁄1991), sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione.

Qualora le suddette prestazioni siano rese da cooperative non aventi i requisiti per rientrare nella definizione di cooperative sociali, l’IVA dovrà essere applicata nella misura del 10%.

Comma 173: incremento aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande tramite erogatori in luoghi pubblici

In conseguenza dell’aumento dell’aliquota IVA al 10% per tali particolari vendite, i prezzi di vendita degli alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività potranno essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA.

Comma 174: deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore

Mediante modifica dell’art. 10 del TUIR viene riconosciuta la deducibilità dal reddito complessivo delle persone fisiche per le somme restituite al soggetto erogatore se sono state tassate in anni precedenti.

Comma 175: reddito dei frontalieri

Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorrerà, a partire dal 1° gennaio 2014, alla formazione del reddito complessivo per la parte eccedente Euro 6.700

Comma 176: cooperative non iscritte all’albo degli intermediari finanziari

Il termine di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari per le cooperative che concedono finanziamenti esclusivamente ai propri soci viene prorogato al 31 dicembre 2016.

Comma 177–178 (vedasi anche il comma 33) – pagamento tracciabile della pubblicità on line

I commi in esame dispongono che dal 1° gennaio 2014 (non vale la proroga al 30⁄6⁄2014 disposta dal DL 151⁄2013): • l’acquisto di pubblicità on line e di servizi ad essa ausiliari debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili dai quali devono risultare i dati identificativi del beneficiario ; • gli intermediari finanziari debbono trasmettere apposita comunicazione delle operazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di invio verranno definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Commi 281–284: rilevanza del transfer pricing ai fini IRAP

I commi in esame dispongono una norma di interpretazione autentica sul transfer pricing ai fini IRAP. Si tratta di un vero e proprio dietro front rispetto alla legge 244⁄2007, art. 1, comma 50 che aveva abolito dal 1⁄1⁄2008 la rilevanza ai fini IRAP delle variazioni fiscali imposte dal TUIR che, quindi, avevano rilevanza solo per le imposte sui redditi. In conseguenza anche per tutte le annualità passate, in conseguenza della “veste” di norma interpretativa, l’Amministrazione finanziaria potrà considerare rilevanti ai fini IRAP eventuali rettifiche operate sui prezzi di trasferimento, ma senza applicazione della sanzione per infedele dichiarazione (ex art. 1, comma 2 D. Lgs 471⁄97) fino al 2012 incluso.

In proposito si osserva che ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello Statuto del contribuente le norme di interpretazione autentica in campo tributario per avere effetto retroattivo devono espressamente contenere tale qualificazione, cosa che invece manca nei commi in esame.

In realtà si tratta di un abuso di interpretazione autentica perché l’abrogazione già sopra citata era chiara ed incontrovertibile, si tratta invece di una estensione retroattiva del presupposto dell’IRAP ad operazioni che ne erano state espressamente escluse, comportamento già censurato dalla Corte Costituzionale che, quindi, sarò fonte di nuovo contenzioso.

Commi 486–487: contributo di solidarietà sulle pensioni d’importo elevato

Viene istituito un contributo obbligatorio a carico delle pensioni d’importo elevato che verrà trattenuto direttamente dall’INPS.

L’importo si calcola con le seguenti percentuali: 6% per la parte della pensione che eccede l’importo di 14 volte il trattamento minimo INPS (Euro 501,87 mensili 12% per la parte che eccede l’importo di 20 volte il trattamento minimo INPS 18% per la parte che eccede l’importo di 30 volte il trattamento minimo INPS–.

Comma 491: aliquote Gestione separata INPS

L’aliquota contributiva alla Gestione separata INPS per i lavoratori che siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie, viene elevata nelle seguenti misure: • 22% per il 2014 • 23,5% per il 2015.

A partire dal 2016 l’aliquota è già stata fissata al 24%

Comma 574: ampliamento dei casi di compensazione tributaria che necessitano del visto di conformità

La normativa che impone il visto di conformità per utilizzare in compensazione crediti IVA d’importo superiore ad Euro 15.000 viene ora estesa anche alle imposte sui redditi e all’IRAP. Conseguentemente l’utilizzo in compensazione di crediti per imposte dirette e IRAP risultanti dalla dichiarazione relativa al 2013 obbliga all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione relativa al 2013 da inviare telematicamente entro il 30⁄9⁄2014.

I crediti coinvolti nella nuova normativa sono quelli che emergono dalle dichiarazioni per il 2013 che siano sorti nel medesimo anno (sono quindi esclusi i crediti riportati da anni precedenti) relativi a: • IRES e relative addizionali • IRAP • ritenute • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Detti importi sono liberamente utilizzabili in compensazione verticale (senza alcun limite quantitativo) e in compensazione orizzontale (cioè per compensare debiti di alte imposte) con le seguenti modalità: • fino ad Euro 15.000 annui senza alcuna formalità • oltre Euro 15.000 e fino a 700.000 previo:  apposizione del visto di conformità (ex art. 35, comma 1, lettera a) del decreto 241⁄97) relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito  per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile (ex art. 2409 bis C.C) la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione

Comma 581: imposta di bollo su titoli

Viene modificata la misura dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari. A decorrere dal 2014 l’aliquota passerà al 2 per mille. Vengono inoltre modificati gli importi minimi e massimi dell’imposta medesima che vengono fissati come segue: • 2012: importo minimo Euro 34,20 – importo massimo Euro 1.200 • 2013: importo minimo Euro 34,20. Solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche importo massimo Euro 4.500 • 2014: importo massimo solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche Euro 14.000

Comma 582: incremento IVAFE (Imposta sul valore della attività finanziarie detenute all’estero)

Il comma in esame ha incrementato l’aliquota dell’IVAFE dall’1,5 per mille (per il 2013) al 2 per mille (per il 2014). Come è noto l’imposta è dovuta dalle persone fisiche e colpisce gli investimenti finanziari detenuti all’estero

Comma 583: soppressione di crediti d’imposta e agevolazioni fiscali

Vengono abrogate le seguenti disposizioni: • Art. 41 DL 78⁄2010 che prevedeva per le imprese residenti in un altro Stato UE che intraprendono in Italia nuove attività economiche, di applicare, per un periodo massimo di tre anni una qualsiasi normativa tributaria vigente nella UE al posto di quella italiana; • Art. 1, comma 368, lettera a) Legge 266⁄2005 • Art. 3, commi da 1° a4 DL 5⁄2009 • Art. 5 Legge 449⁄97 che prevedeva un credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per assunzioni a tempo pieno e per i contratti di ricerca commissionata a Università o enti analoghi; • Art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR relativa all’esclusione dall’imponibile delle plusvalenze reinvestite in aziende costituite da non più di tre anni.

Commi 586–589: rimborsi da modello 730

Al fine di ridurre gli abusi derivanti dall’inserimento nelle dichiarazioni dei redditi di falsi oneri deducibili o detraibili viene ora previsto che i rimborsi d’importo superiore ad Euro 4.000 saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non più dai sostituti d’imposta.

La nuova regola si applica a partire dalle dichiarazioni per il 2013 che si presenteranno settembre 2014. Entro sei mesi dalla scadenza del termine per l’invio telematico (30⁄9) l’Agenzia effettuerà dei controlli preventivi se l’importo del credito da rimborsare è superiore ad Euro 4.000 anche per effetto di crediti riportati da anni precedenti. Questa nuova previsione comporta, come minimo, un differimento del rimborso di almeno 8⁄10 mesi, infatti con il vecchio regime i rimborsi venivano effettuati dal sostituto nei mesi di luglio e agosto, così, invece, non si avranno prima di aprile dell’anno successivo.

Comma 590: contributo di solidarietà sui redditi elevati

Viene prorogato per il triennio 2014–2016 il contributo di solidarietà del 3% (introdotto da DL 138⁄2011) sulla parte di reddito eccedente Euro 300 mila.

Commi 519–597: imposta di bollo su istanze telematiche

Viene previsto il pagamento di un’imposta fissa di 16 Euro nel caso di istanze trasmesse in via telematica agli uffici ed organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, consorzi e comunità montane e unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri.

L’importo è dovuto, a prescindere dalla dimensione del documento, per le istanze che tendono ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Entro il mese di giugno 2014 saranno stabilite le modalità per il pagamento in via telematica anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Comma 608: imposta di registro e agevolazioni per l’acquisto di terreni

Vengono confermate le agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: imposta catastale 1% imposta ipotecaria in misura fissa di Euro 200 imposta di registro in misura fissa di Euro 200

Comma 610: attività di Equitalia spa per la riscossione dei tributi locali

Viene prorogata al 31⁄12⁄2014

Comma 611: modifiche all’istituto del reclamo e della mediazione tributaria

Viene apportata una modifica formale ma assai rilevante all’istituto del reclamo e della mediazione tributaria. Secondo la precedente versione il contribuente aveva l’obbligo di attivare tale procedura in caso di cause tributarie d’importo non superiore ad Euro 20.000 “a pena di inammissibilità” del successivo eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Se il reclamo non veniva presentato si perdeva definitivamente il diritto di presentare ricorso alla Commissione.

Con la nuova versione la mediazione diventa condizione di procedibilità del successivo ricorso, le somme pretese saranno di diritto sospese per tutto l’iter e i maggiori imponibili concordati avranno rilevanza anche ai fini previdenziali.

Inoltre sono stati modificati i termini per la presentazione del ricorso. Nella precedente versione il ricorso doveva essere depositato entro 30 giorni decorrenti o dal termine di 90 giorni in caso di silenzio da parte dell’Ufficio ovvero dalla notifica della risposta all’istanza di mediazione. Ora, invece, il termine per la costituzione in giudizio è di 30 giorni decorrenti sempre dopo i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione.

Infine viene previsto che le somme oggetto di reclamo non potranno essere riscosse nel termine di 60 giorni (termine ordinario di esecutività di tutti gli accertamenti tributari) bensì in quello più lungo di 90 giorni

Commi 617–617: modifiche alla normativa sull’assistenza fiscale

Commi 618–624: definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Oggetto della c.d. mini rottamazione sono gli accertamenti esecutivi notificati ai contribuenti ed i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione fino al 31⁄10⁄2013 emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni.

Il beneficio della sanatoria attiene esclusivamente allo sconto sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora. In sostanza bisogna pagare integralmente il debito per i tributi e le sanzioni con il solo sconto degli interessi.

Il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire in un’ unica soluzione entro il 28⁄2⁄2014

In materia di rottamazione delle cartelle non è chiaro se possano essere saldati anche gli avvisi di addebito dell’INPS, le cartelle di pagamento emesse da Equitalia relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti previdenziali che hanno affidato la riscossione ad Equitalia nonché i debiti verso l’INAIL

Commi 639–728: istituzione della IUC e altre imposte comunali (TARI e TASI), disposizioni in materia di IMU

La legge di stabilità per il 2014 ridisegna la fiscalità comunale affidando le entrate dei comuni alla IUC che comprende l’IMU, la TARI e la TASI.

I presupposti del tributo IUC sono: • possesso di immobili diversi dall’abitazione principale • erogazione dei servizi comunali.

La dichiarazione relativa alla IUC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui si verificano i requisiti oggettivi e soggettivi. La dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, ha effetti anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifiche ai dati dichiarati; in tal caso la nuova dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.

TARI

E’ il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in sostituzione della Tares.

Soggetti passivi sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, occupano o conducono locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie (giardini condominiali, cortili …) e le parti comuni dell’edificio (tetti, lastrici solari, aree destinate a parcheggio …)

In via provvisoria la superficie da prendere come base per la determinazione del tributo è quella calpestabile già dichiarata ai fini della precedente tassa sui rifiuti (TARES o altre varie denominazioni), in mancanza di tale dato i Comuni possono assumere come superficie convenzionale l’80% della superficie catastale.

I Comuni dovranno adottare regolamenti ad hoc per disciplinare la tassa con riferimento ai seguenti aspetti: • criteri di determinazione delle tariffe; • classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. • disciplina delle riduzioni ed esenzioni tariffarie anche tenendo conto delle potenzialità economiche delle famiglie. Le riduzioni possono essere deliberate con riferimento alle seguenti situazioni:  abitazioni con un unico occupante  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi all’estero  fabbricati rurali ad uso abitativo • individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali • numero delle rate e relative scadenze

TASI

La TASI è il tributo dovuto per i servizi indivisibili a carico sia dei possessori sia degli utilizzatori degli immobili. Il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso o dalla detenzione per oltre sei mesi, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili: • fabbricati ad uso abitativo, compresa l’abitazione principale, • aree scoperte • aree edificabili

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassati e le aree comuni condominiali I Comuni possono prevedere riduzioni ed esenzioni per i seguenti casi: • abitazioni con unico occupante; • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale • locali diversi dalle abitazioni ad uso stagionale • abitazioni occupate da soggetti che risiedano all’estero per più di sei mesi • fabbricati rurali ad uso abitativo

Nel caso di immobili posseduti e detenuti da due soggetti diversi (ad esempio proprietario ed inquilino) entrambi sono tenuti al pagamento della TASI secondo la percentuale di ripartizione che ogni comune è libero di fissare a carico dell’inquilino tra il 10% ed il 30%.

La base imponibile è la medesima dell’IMU. L’aliquota base è dell’1 per mille ma ogni comune può ridurla, fino ad azzerarla, o aumentarla fino al 2,5 per mille tenendo conto che la somma delle aliquote TASI e IMU non può superare il 10,6 per mille.

IMU

Anche la disciplina dell’IMU viene modificata dalla legge in esame.

Le principali modifiche riguardano: • definitiva esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze • la detrazione di 200 euro viene ora prevista esclusivamente per le unità immobiliari destinate a prima casa delle categorie A⁄1, A⁄8 e A⁄9 (le uniche ad essere assoggettate ad IMU anche se adibite a prima casa). I Comuni possono disporre l’elevazione della suddetta detrazione fino a concorrenza con l’imposta dovuta; • in tema di immobili assimilabili alla prima casa, viene sostanzialmente confermata la normativa precedente con alcune differenze. La situazione attuale relativamente alla abitazioni assimilabili alla prima casa è la seguente:  unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno posto la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non venga locata;  unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;  unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita non eccedente l’importo di Euro 5000 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad Euro 15.000. Questa agevolazione può essere sfruttata una sola volta  unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;  unità immobiliari destinati ad alloggi sociali;  casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione o divorzio  unità immobiliare posseduto dal personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco a condizione che non siano locate; • sono esclusi dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale • per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP il moltiplicatore è ridotto a 75 anziché 110 • per gli enti non commerciali vengono stabilite alcune regole ad hoc:  la dichiarazione IMU deve essere presentata esclusivamente in via telematica  l’imposta deve essere versata in tre rate di cui le prime due pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente e l’ultima, a conguaglio, entro il 16⁄6 dell’anno successivo

Solo per pro memoria ricordiamo che: • la base imponibile dell’IMU è data dal valore catastale del fabbricato che si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori;  160 per gli immobili di categoria A (esclusi A⁄10,) C⁄2, C⁄6 e C⁄7  140 per gli immobili di categoria B, C⁄3, C⁄4 e C⁄5  65 per gli immobili di categoria D (esclusi i D⁄5)  80 per gli immobili di categoria A⁄10 e D⁄5  55 per gli immobili di categoria C⁄1 • per i terreni la base imponibile è data dal valore catastale che si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per i seguenti moltiplicatori:  135 per i terreni agricoli  65 per i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) • per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore al 1° gennaio di ogni anno

Molto sinteticamente riportiamo, per ogni tipologia di unità immobiliare, le imposte che gravano sulle medesime a partire dal 2014: • abitazione principale:  IMU: (abolita)  TASI  TARI: sostituisce la tassa sui rifiuti • seconde case  IMU: continua ad essere applicata con le regole stabilite da ogni singolo Comune. L’aliquota massima è fissata all’1,6%  TASI:  TARI: sostituisce la tassa sui rifiuti • negozi:  IMU: continua ad essere applicata con le regole stabilite da ogni singolo Comune. L’aliquota massima è fissata all’1,6%  TASI: viene calcolata sul valore catastale dell’immobile. L’aliquota di base è pari all’1 per mille e i comuni possono azzerare del tutto il tributo.  TARI: viene stabilita da ogni Comune in base alla tipologia dell’attività economica esercitata • terreni agricoli  IMU: sono assoggettati ad IMU.  TASI: viene calcolata sul valore catastale dell’immobile.  TARI: non si applica ai terreni agricoli ma solo ai fabbricati strumentali • immobili delle imprese:  IMU: viene calcolata sul valore catastale dell’immobile con l’aliquota dello 0,76% totalmente devoluta allo Stato. I Comuni possono deliberare una maggiorazione a loro favore fino allo 0,30%. Per gli immobili strumentali (sia per natura sia per destinazione), sia per le imprese sia per i professionisti, l’IMU è deducibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRES) nella misura del 30% per l’anno 2013 e del 20% dal 2014. I fabbricati “merce” sono esclusi. Si ricorda che l’IMU (ex art. 99 TUIR) è deducibile per cassa, quindi sono deducibili gli importi effettivamente pagati nel 2013 a prescindere dall’annualità di riferimento. Resta invece confermata l’indeducibilità ai fini IRAP.  TASI: viene calcolata sul valore catastale dell’immobile.  TARI: viene stabilita da ogni Comune in base alla tipologia dell’attività economica esercitata. Le superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal tributo.

Infine si ricorda che: • per il 2013 gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune dell’abitazione principale concorrono a formare il reddito complessivo del proprietario nella misura del 50%. Rientrano tra gli immobili non locati quelli dato in comodato gratuito ai parenti. Restano invece escluse da IRPEF le case di villeggiatura in quanto situate in un Comune diverso da quello della residenza • dal 2014 gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta alla prima casa saranno nuovamente assoggettati ad IRPEF

Anche per la TASI i Comuni dovranno adottare regolamenti ad hoc per disciplinare la tassa con riferimento ai seguenti aspetti: • disciplina delle riduzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie • l’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativo costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Comma 744: contribuzione alla Gestione separata INPS

Viene sterilizzato l’aumento dell’1% dei contributi INPS a carico dei professionisti con partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS del lavoro autonomo. Pertanto per l’anno 2014 il contributo resta del 27% oltre allo 0,72% destinato a finanziare l’assistenza per maternità e sanità.

Per gli altri iscritti in via esclusiva (co.co.co. e co.co.pro.) invece il contributo passa al 28%.

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Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento