Studio Ghiglione Commercialisti Associati

Fra Luca Pacioli

CIRCOLARE N° 5⁄2014

Riforma della legge Fornero

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20&ndash:3 è stato pubblicato il Decreto Legge n° 34, in vigore dal 21⁄3, relativo ad alcune modifiche alla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro.

Nel seguito forniamo alcune indicazione delle modifiche principali.

Sulla causalità nei contratti a tempo determinato

Nella precedente legge Fornero la durata massima dei rapporti a tempo determinato senza “causale” era di 12 messi. Ora questa durata è triplicata fino a 36 mesi. L&rsquo:indicazione della causale consisteva nella esplicitazione dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che giustificavano l&rsquo:apposizione di un termine al contratto. Per contratti di durata fino a 12 mesi tale indicazione poteva essere omessa. Adesso si può evitare di indicare la causale per i contratti di durata non superiore a 36 mesi.

Sul rinnovo dei contratti a tempo determinato

Anche sul lato dei rinnovi la nuova normativa è molto più elastica della precedente. Con la legge Fornero era ammessa una sola proroga a condizione che, comunque, vi fossero ragioni oggettive e l&rsquo:attività lavorativa non venisse mutata. Con la nuova normativa possono essere effettuate fino ad 8 proroghe (sempre nel limite dei 36 mesi) e non viene richiesta la condizione delle ragioni oggettive. Quindi l&rsquo:unica condizione per la proroga è che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa (ovvero che non vengano cambiate le mansioni del lavoratore) e che il termine deve risultare da atto scritto. Viene altresì abolito l&rsquo:intervallo di 10 o 20 giorni tra un contratto e l&rsquo:altro (c.d. stop and go).

Sul limite quantitativo dei contratti a tempo determinato

Il numero complessivo di contratti a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non può superare il 20% dell&rsquo:organico complessivo dell&rsquo:impresa. Tale limite non si applica alle imprese che occupano fino a 5 dipendenti. La contrattazione collettiva può modificare il tetto del 20% tenendo conto delle esigenze legate alle sostituzioni ed alla stagionalità.

Sulla formazione dei lavoratori a tempo determinato

L&rsquo:obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante con l&rsquo:offerta formativa pubblica diventa discrezionale. Le linee guida delle Regioni avevano stabilito in 120 ore la formazione obbligatoria, riducibile a 40 ore per i laureati. Con la nuova normativa la formazione diventa facoltativa.

Sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Con apposito decreto ministeriale verranno definite le modalità per la consultazione del DURC esclusivamente per via telematica.

Apprendistato

Anche sul fronte dell&rsquo:apprendistato vengono introdotte alcune modifiche. Innanzitutto viene previsto uno sconto sulle ore da retribuire: il 100% delle ore lavorate ed il 35% delle ore di formazione effettivamente svolta. Inoltre viene eliminato l&rsquo:obbligo di assunzione di una quota di apprendisti, al temine del percorso formativo, come condizione per poter ricorrere a nuovi apprendisti.

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Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento