Studio Ghiglione Commercialisti Associati

Fra Luca Pacioli

CIRCOLARE N° 8/2014

Start up innovative

In occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30⁄3 del Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la modalità di attuazione dell’art. 29 del decreto legge 18⁄10⁄2012 n° 179 nonché ad ulteriore chiarimento di quanto già comunicatovi con le nostre circolari 3 e 11 del 2013, con la presente circolare vi illustriamo le principali caratteristiche e la normativa di riferimento delle start up innovative.

INTRODUZIONE

La definizione di start up innovativa è fornita dall’art. 25, comma 2 del DL 179⁄2012:

“ ... l’impresa start up innovativa, ..., è la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ... , le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.

Quindi possono essere start up innovative le srl (di qualunque genere), le spa, le sapa e le cooperative.

REQUSITI PER DIVENTARE START UP INNOVATIVA

La legge pone una serie di requisiti (tutti da soddisfare) per assumere la qualifica di start up innovativa:

Inoltre deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

La qualifica di start up innovativa ha la durata massima di quattro anni e, salvo proroghe, cessa comunque con il 31 dicembre 2013.

Il decreto in esame istituisce inoltre le start up a vocazione sociale ossia quelle che soddisfano i requisiti posti dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 155⁄2006 ovvero quelle che hanno per oggetto la produzione e lo scambio dei seguenti beni e servizi:

Infine viene prevista la figura dell’ “incubatore di start up innovative certificato” ovvero una società di capitali, anche in forma di cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

La sussistenza dei requisiti sopra riportati deve essere autocertificata dall’incubatore mediante dichiarazione del legale rappresentante sulla base di valori minimi individuati da apposito decreto del Ministero della sviluppo economico .

Le imprese start up innovative e gli incubatori certificati debbono iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese. L’iscrizione nell’apposita sezione è subordinata alla presentazione di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

La permanenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione delle start up deve essere periodicamente confermata. E’ previsto che in sede di deposito del bilancio annuale e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio si debba ripresentare l’autocertificazione, pena la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale. Nell’ipotesi di perdita dei requisiti occorre comunicarlo entro 60 giorni.

AGEVOLAZIONI DI TIPO CIVILISTICO

Le agevolazioni previste dalla normativa sono le seguenti:

AGEVOLAZIONI NEL CAMPO DEL DIRITTO DEL LAVORO

Particolari agevolazioni sono previste nel settore delle assunzioni a tempo determinato. Solo per le start up innovative, infatti, è ammessa l’assunzione a tempo determinato con possibilità di più rinnovi (normalmente invece è ammesso un solo rinnovo) fino al termine massimo di 4 anni (normalmente 1 anno) e senza soluzione di continuità. Inoltre non è richiesta l’’esplicitazione delle particolari ragioni” per cui si ricorre ad un rapporto di lavoro a tempo determinato che invece è richiesta per tutte le altre aziende.

Sono previste agevolazioni anche per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 24 del DL 83⁄2012. Detto articolo prevede la concessione di un credito d’imposta del 35% (con il limite di Euro 200 mila annui ad impresa) del costo aziendale sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato di:

che sia impiegato nelle seguenti attività:

Le imprese decadono dal credito d’imposta qualora:

I controlli sulla corretta applicazione della normativa sul presente credito d’imposta vengono effettuati da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili o dal collegio sindacale se presente e la documentazione deve essere allegata al bilancio. Sono previste sanzioni specifiche per il revisore contabile che incorra in colpa grave nell’esecuzione dei controlli.

Trattasi di un credito d’imposta che non è tassabile né i fini IRES⁄IRPEF né ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ulteriori agevolazioni vengono previste per la defiscalizzazione anche contributiva per i piani di incentivazione (stock options) e per l’utilizzo del work for equity a beneficio di dipendenti, collaboratori e fornitori della società.

Viene previsto che la remunerazione agli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi mediante assegnazione di strumenti finanziari e di stock options non concorra alla formazione del reddito imponibile degli assegnatari né alla base imponibile contributiva a condizione che i suddetti diritti non vengano mai riacquistati dalla start up.

Sempre in materia di determinazione del reddito dei vari collaboratori delle start up innovative viene previsto che l’assegnazione di partecipazioni e strumenti finanziari a favore di chi apporta opere e servizi anche professionali (al posto del pagamento) non concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.

Tutte le quote, azioni o strumenti finanziari assegnati alle varie tipologie di collaboratori delle start up innovative concorrono alla formazione del reddito degli assegnatari in caso di cessione a titolo oneroso.

La normativa come sopra sinteticamente riepilogata si applica anche alle start up innovative con le seguenti semplificazioni:

DISPOSIZIONI NEL CAMPO DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Al fine di agevolare la chiusura delle imprese in crisi, le start up innovative sono escluse dall’applicazione delle procedure concorsuali e vengono assimilate ai soggetti non fallibili con conseguente applicazione delle procedura del c.d. sovraindebitamento e per la composizione della crisi in continuità e per ridurre i tempi della liquidazione

DECRETO 30 GENNAIO 2014

In attuazione dell’articolo 29 del DL 179 in esame è stato emanato il decreto ministeriale 30-1-2014 che illustriamo sinteticamente nel seguito.

Articolo 1: ambito di applicazione e definizioni

Per start up innovative si intendono le società, anche non residenti in Italia ma comunque nella UE a condizione cha esercitino in Italia un’attività tramite una stabile organizzazione.

Articolo 2: soggetti interessati

Le agevolazioni fiscali che verranno descritte nell’articolo 4 si applicano ai soggetti passivi IRPEF (persone fisiche e società di persone) e IRES (società di capitali) che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nel corso degli esercizi dal 2013 al 2016 inclusi. Pertanto l’agevolazione spetta ai soci della società start up innovativa e non alla società medesima. Sono previste alcune limitazioni alla fruizione del beneficio nel caso l’investimento venga effettuato tramite OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) o per investimenti effettuati in società del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Articolo 3: nozione di investimento agevolato

Per investimento agevolato si intendono i conferimenti in denaro conseguenti a sottoscrizioni in sede di costituzione della società o ad aumenti del capitale sociale anche con sovraprezzo che deve essere accantonato in apposita riserva.

L’investimento agevolato si intende effettuato alla data del deposito al Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. Se l’effettivo versamento del capitale sociale o del suo aumento avviene successivamente al deposito di cui sopra, l’investimento agevolato si intende effettuato alla data del deposito al Registro delle imprese della comunicazione dell’avvenuto versamento.

Articolo 4: agevolazioni fiscali.

Come visto nell’articolo 2 l’agevolazione spetta ai soci che hanno effettuato la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale ed è differenziata in relazione alla tipologia di socio.

Per i soggetti IRPEF persone fisiche l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta dovuta da parte del socio del 19% dei versamenti effettuati fino ad un importo massimo dell’investimento di Euro 500.000 per ogni periodo d’imposta. Per le società di persone il limite di Euro 500.000 si applica al conferimento in denaro effettuato dalla società (non vi è quindi alcun effetto moltiplicativo in relazione al numero dei soci). Il beneficio verrà imputato ai soci in relazione alla quota di partecipazione alla società che ha effettuato l’investimento. Qualora la detrazione del 19% dell’investimento (o quota) effettuato sia superiore all’imposta lorda dovuta, l’eccedenza pu6ograve; essere portata in detrazione dall’IRPEF degli anni successivi, ma non oltre il terzo.

I soggetti IRES potranno contabilizzare un componente negativo di reddito pari al 20% dei conferimenti effettuati fino ad un ammontare massimo d’investimento di Euro 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta. Qualora l’importo del 20% dell’investimento sia superiore al reddito della società, l’eccedenza pu6ograve; essere computata in diminuzione del reddito complessivo degli esercizi successivi ma non oltre il terzo.

Per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale nonché nelle start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad altro valore tecnologico, la detrazione del 19% è aumentata al 25% e la deduzione del 20% è aumentata al 27%.

I codici attività ATECO 2007 che danno diritto alla maggiore percentuale di detrazione⁄deduzione sono:

Le deduzioni fiscali in capo ai soci delle start up innovative sono sottoposte altresì ai seguenti ulteriori limiti:

Articolo 5: condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali le ditte individuali ed i soci delle società devono ricevere e conservare:

Art. 6: decadenza dalle agevolazioni fiscali

Qualora entro due anni dalla data di effettuazione dell’investimento da parte del socio della start up innovativa si verifichi uno dei sotto elencati accadimenti, il socio decade dall’agevolazione:

Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

La decadenza dall’agevolazione è ab origine nel senso che viene persa non solo per l’esercizio in cui si verifica la decadenza ma anche per quelle già usufruite negli anni precedenti. Pertanto occorrerà versare l’importo della detrazione già usufruita o incrementare il reddito di pari importo (per i soggetti IRES)

ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per le start up innovative sono altresì previste le seguenti agevolazioni

CROWFUNDING

Il decreto legge 179, all’articolo 30, prevede una particolare ed innovativa modalità di reperimento di risorse finanziarie: il crowfunding, ovvero la possibilità di costituire portali on line per la raccolta di capitale diffuso. La materia è stata oggetto di un Regolamento emanato dalla Consob in data 26⁄6⁄2013.

Il Crowfunding consiste nel finanziamento di progetti “esposti” su portali on line, da parte di una massa di investitori (crow) attraverso l’offerta di denaro (funding) via internet. Oggetto dell’investimento è un titolo di partecipazione societaria. In altri termini con il crowfunding si indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro (anche piccole di poche centinaia di euro) per finanziare un progetto imprenditoriale utilizzando siti internet. Si parla di equity based crowfunding quando tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società, in tal caso il sottoscrittore pu6ograve; essere esposto ai seguenti risultati:

L’Italia è all’avanguardia nella regolamentazione del crowfunding, in molti paesi europei e negli USA la normativa è del tutto assente o in via di formazione. La regolamentazione emessa dalla Consob ha lo scopo di conferire affidabilità ed evitare frodi nel reperimento di fondi tramite internet.

Oggetto della proposta possono essere esclusivamente gli “strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio”, quindi azioni o quote di srl. Non è quindi possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (tipo le obbligazioni). Ovviamente possono essere offerte tutte le tipologie di azioni e quote con i vari diritti connessi, così come previsto dalla normativa del codice civile. E’ previsto che l’offerta vada a buon fine se almeno il 5% dell’ammontare viene sottoscritto da un investitore professionale.

Le offerte pubblicate sui portali web possono essere di due tipi:

La Consob ha emanato un apposito regolamento che disciplina l’attività di crowfunding. Le linee essenziali del suddetto regolamento vengono qui esposte brevemente.

Definizioni

Registro

Viene istituito un Registro dei gestori in cui occorre indicare tutte le informazioni relative al gestore:

Il registro è pubblicato ai seguenti link:

http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/gestori_portali.html

http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/banche:iv.html

Le imprese che vogliano iscriversi al Registro dei gestori devono presentare apposita domanda secondo uno schema appositamente predisposto. Al termine dell’istruttoria la richiesta pu6ograve; essere accolta o respinta, qualora successivamente all’iscrizione dovessero venire meno i requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione medesima, la Consob dispone la cancellazione della società.

Obblighi del gestore

Il gestore deve:

Informazioni generali relative all’investimento in start up innovative

Il gestore deve fornire le seguenti informazioni minime relative ad ogni investimento proposto:

Il gestore deve altresì indicare se intende fornire le seguenti ulteriori informazioni:

Le indicazioni sopra riportate hanno lo scopo di tutelare gli investitori retail (non professionali) che devono completare un vero e proprio percorso di investimento consapevole prima di accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte presenti.

Informazioni relative alle singole offerte

Per ogni singola offerta il gestore deve fornire le seguenti informazioni:

Comunicazioni alla Consob

Il gestore deve comunicare alla Consob le seguenti informazioni che lo riguardano e le relative variazioni:

Controllo delle offerte da parte del gestore

Prima di pubblicare l’offerta di investimento sul portale il gestore deve verificare che lo statuto della start up preveda:

Il gestore deve altresì verificare che una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start up innovative

Adesione

Come detto sopra il gestore del portale non pu6ograve; ricevere la provvista per partecipare all’investimento. Il suo scopo è soltanto quello di pubblicizzare le opportunità di investimento nelle start up innovative e fare da intermediario tra gli investitori e le banche o le SIM che gestiscono l’operazione. Una volta ricevuta la richiesta di adesione da parte dell’investitore, il gestore deve trasmetterla alla banca o alla SIM che provvederà a perfezionare la sottoscrizione ed a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente (la start up).

In virtù della normativa vigente (la MIFID) le banche e le SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamenti nei confronti degli investitori (la c.d. profilatura della clientela). Per agevolare la raccolta di finanziamenti da parte delle start up innovative, il Regolamento della Consob prevede l’esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti che siano al di sotto di determinate soglie pari a:

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Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento