CIRCOLARE N° 8/2014
Start up innovative
In occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30⁄3 del Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la modalità di attuazione dell’art. 29 del decreto legge 18⁄10⁄2012 n° 179 nonché ad ulteriore chiarimento di quanto già comunicatovi con le nostre circolari 3 e 11 del 2013, con la presente circolare vi illustriamo le principali caratteristiche e la normativa di riferimento delle start up innovative.
INTRODUZIONE
La definizione di start up innovativa è fornita dall’art. 25, comma 2 del DL 179⁄2012:
“ ... l’impresa start up innovativa, ..., è la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ... , le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.
Quindi possono essere start up innovative le srl (di qualunque genere), le spa, le sapa e le cooperative.
REQUSITI PER DIVENTARE START UP INNOVATIVA
La legge pone una serie di requisiti (tutti da soddisfare) per assumere la qualifica di start up innovativa:
- essere costituita da non più di 4 anni
- la maggioranza delle quote deve essere posseduta da persone fisiche
- avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
- a partire dal secondo anno di attività avere un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni
•
- non aver mai distribuito utili né distribuirne in futuro
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- non essere il risultato di operazioni di fusione o scissione societaria né essersi costituita a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
Inoltre deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuali e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte nella nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavorativa complessiva, di personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22⁄10⁄2004 n° 270;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
La qualifica di start up innovativa ha la durata massima di quattro anni e, salvo proroghe, cessa comunque con il 31 dicembre 2013.
Il decreto in esame istituisce inoltre le start up a vocazione sociale ossia quelle che soddisfano i requisiti posti dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 155⁄2006 ovvero quelle che hanno per oggetto la produzione e lo scambio dei seguenti beni e servizi:
- assistenza sociale
- assistenza sanitaria
- assistenza socio sanitaria
- educazione, istruzione e formazione
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale
- formazione universitaria e post-universitaria
- ricerca ed erogazione di servizi culturali
- formazione extra scolastica
- servizi strumentali alle imprese sociali
Infine viene prevista la figura dell’ “incubatore di start up innovative certificato” ovvero una società di capitali, anche in forma di cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative,
- dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative
- è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente
- ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative
- ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative
La sussistenza dei requisiti sopra riportati deve essere autocertificata dall’incubatore mediante dichiarazione del legale rappresentante sulla base di valori minimi individuati da apposito decreto del Ministero della sviluppo economico .
Le imprese start up innovative e gli incubatori certificati debbono iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese. L’iscrizione nell’apposita sezione è subordinata alla presentazione di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La permanenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione delle start up deve essere periodicamente confermata. E’ previsto che in sede di deposito del bilancio annuale e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio si debba ripresentare l’autocertificazione, pena la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.
Nell’ipotesi di perdita dei requisiti occorre comunicarlo entro 60 giorni.
AGEVOLAZIONI DI TIPO CIVILISTICO
Le agevolazioni previste dalla normativa sono le seguenti:
- vengono eliminati i costi per l’iscrizione nel registro imprese. In particolare, già in occasione della domanda di iscrizione alla sezione speciale nonché per tutte le successive comunicazioni al Registro delle imprese, è prevista la totale esenzione dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo.
- sono esentate dal pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro imprese
- in caso di perdite d’importo superiore ad un terzo del capitale sociale, l’art. 2446 C.C. prevede che, se entro l’esercizio successivo l’importo della perdita non si è ridotto al di sotto del terzo, l’assemblea debba deliberare la riduzione del capitale sociale. Per le start up innovative viene ora previsto che il termine sia posticipato al secondo esercizio successivo, quindi viene concesso un anno in più rispetto al termine ordinario del Codice Civile.
- analogamente viene posticipato di un anno il termine previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter per la convocazione dell’assemblea straordinaria in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale con contestuale sospensione, per pari tempo, della causa di scioglimento prevista dagli articoli 2484 e 2545 duodecies.
- il divieto assoluto di operazioni sulle proprie quote (per le srl) di cui all’art. 2474 del C.C. non trova applicazione qualora l’operazione sia finalizzata a piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali
- vengono estese alle srl alcune particolarità tipiche delle spa tipo:
- possibilità di emettere quote con diritti amministrativi limitati o particolari. Questa previsione deve essere inserita nello statuto e pu6ograve; essere calibrata a seconda delle necessità. I particolari diritti sono legati al possesso della quota che li ha inclusi (non quindi alla figura del socio) e vengono trasferiti con essa se la quote viene ceduta. Tra le clausole che tipicamente vengono inserite in caso di emissione di “quote oggettivizzate” cioè con diritti diversi da quelli standard, si ricordano:
- quote postergate nelle perdite
- quote prive del diritto di voto in assemblea o con diritto di voto limitato a particolari argomenti
- quote con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione
Non è possibile (in quanto vietato dal C.C.) emettere quote in violazione del patto leonino (cioè quote che non partecipano mai agli utili o alle perdite) e quote con voto plurimo,
- possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi
- facoltà di offerta al pubblico di prodotti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi
AGEVOLAZIONI NEL CAMPO DEL DIRITTO DEL LAVORO
Particolari agevolazioni sono previste nel settore delle assunzioni a tempo determinato. Solo per le start up innovative, infatti, è ammessa l’assunzione a tempo determinato con possibilità di più rinnovi (normalmente invece è ammesso un solo rinnovo) fino al termine massimo di 4 anni (normalmente 1 anno) e senza soluzione di continuità. Inoltre non è richiesta l’’esplicitazione delle particolari ragioni” per cui si ricorre ad un rapporto di lavoro a tempo determinato che invece è richiesta per tutte le altre aziende.
Sono previste agevolazioni anche per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 24 del DL 83⁄2012. Detto articolo prevede la concessione di un credito d’imposta del 35% (con il limite di Euro 200 mila annui ad impresa) del costo aziendale sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato di:
- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito scientifico e tecnico
che sia impiegato nelle seguenti attività:
- lavori sperimentali o teorici svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Le imprese decadono dal credito d’imposta qualora:
- il numero dei dipendenti diminuisca rispetto all’anno precedente
- se i nuovi posti di lavoro non vengono mantenuti per almeno tre anni (due anni per le piccole e medie imprese)
- se l’impresa beneficiaria delocalizza la produzione in un paese extra UE nei tre anni successivi alla fruizione del credito d’imposta
- in caso di violazioni alla normativa fiscale e contributiva con irrogazione di sanzioni per un importo non inferiore ad Euro 5000 oppure violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro o per comportamento antisindacale del datore di lavoro
I controlli sulla corretta applicazione della normativa sul presente credito d’imposta vengono effettuati da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili o dal collegio sindacale se presente e la documentazione deve essere allegata al bilancio. Sono previste sanzioni specifiche per il revisore contabile che incorra in colpa grave nell’esecuzione dei controlli.
Trattasi di un credito d’imposta che non è tassabile né i fini IRES⁄IRPEF né ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ulteriori agevolazioni vengono previste per la defiscalizzazione anche contributiva per i piani di incentivazione (stock options) e per l’utilizzo del work for equity a beneficio di dipendenti, collaboratori e fornitori della società.
Viene previsto che la remunerazione agli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi mediante assegnazione di strumenti finanziari e di stock options non concorra alla formazione del reddito imponibile degli assegnatari né alla base imponibile contributiva a condizione che i suddetti diritti non vengano mai riacquistati dalla start up.
Sempre in materia di determinazione del reddito dei vari collaboratori delle start up innovative viene previsto che l’assegnazione di partecipazioni e strumenti finanziari a favore di chi apporta opere e servizi anche professionali (al posto del pagamento) non concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.
Tutte le quote, azioni o strumenti finanziari assegnati alle varie tipologie di collaboratori delle start up innovative concorrono alla formazione del reddito degli assegnatari in caso di cessione a titolo oneroso.
La normativa come sopra sinteticamente riepilogata si applica anche alle start up innovative con le seguenti semplificazioni:
- è ammessa anche l’assunzione con contratto di apprendistato
- non si applicano le disposizioni in materia di controllo dal parte di un revisore o del collegio sindacale
- le start up innovative sono preferite nella graduatoria per la concessione del credito d’imposta a tutte le altre imprese. Sono seconde soltanto alle imprese danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
- l’istanza per la domanda del credito d’imposta è semplificata
DISPOSIZIONI NEL CAMPO DEL DIRITTO FALLIMENTARE
Al fine di agevolare la chiusura delle imprese in crisi, le start up innovative sono escluse dall’applicazione delle procedure concorsuali e vengono assimilate ai soggetti non fallibili con conseguente applicazione delle procedura del c.d. sovraindebitamento e per la composizione della crisi in continuità e per ridurre i tempi della liquidazione
DECRETO 30 GENNAIO 2014
In attuazione dell’articolo 29 del DL 179 in esame è stato emanato il decreto ministeriale 30-1-2014 che illustriamo sinteticamente nel seguito.
Articolo 1: ambito di applicazione e definizioni
Per start up innovative si intendono le società, anche non residenti in Italia ma comunque nella UE a condizione cha esercitino in Italia un’attività tramite una stabile organizzazione.
Articolo 2: soggetti interessati
Le agevolazioni fiscali che verranno descritte nell’articolo 4 si applicano ai soggetti passivi IRPEF (persone fisiche e società di persone) e IRES (società di capitali) che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nel corso degli esercizi dal 2013 al 2016 inclusi.
Pertanto l’agevolazione spetta ai soci della società start up innovativa e non alla società medesima.
Sono previste alcune limitazioni alla fruizione del beneficio nel caso l’investimento venga effettuato tramite OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) o per investimenti effettuati in società del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.
Articolo 3: nozione di investimento agevolato
Per investimento agevolato si intendono i conferimenti in denaro conseguenti a sottoscrizioni in sede di costituzione della società o ad aumenti del capitale sociale anche con sovraprezzo che deve essere accantonato in apposita riserva.
L’investimento agevolato si intende effettuato alla data del deposito al Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. Se l’effettivo versamento del capitale sociale o del suo aumento avviene successivamente al deposito di cui sopra, l’investimento agevolato si intende effettuato alla data del deposito al Registro delle imprese della comunicazione dell’avvenuto versamento.
Articolo 4: agevolazioni fiscali.
Come visto nell’articolo 2 l’agevolazione spetta ai soci che hanno effettuato la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale ed è differenziata in relazione alla tipologia di socio.
Per i soggetti IRPEF persone fisiche l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta dovuta da parte del socio del 19% dei versamenti effettuati fino ad un importo massimo dell’investimento di Euro 500.000 per ogni periodo d’imposta.
Per le società di persone il limite di Euro 500.000 si applica al conferimento in denaro effettuato dalla società (non vi è quindi alcun effetto moltiplicativo in relazione al numero dei soci). Il beneficio verrà imputato ai soci in relazione alla quota di partecipazione alla società che ha effettuato l’investimento.
Qualora la detrazione del 19% dell’investimento (o quota) effettuato sia superiore all’imposta lorda dovuta, l’eccedenza pu6ograve; essere portata in detrazione dall’IRPEF degli anni successivi, ma non oltre il terzo.
I soggetti IRES potranno contabilizzare un componente negativo di reddito pari al 20% dei conferimenti effettuati fino ad un ammontare massimo d’investimento di Euro 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta. Qualora l’importo del 20% dell’investimento sia superiore al reddito della società, l’eccedenza pu6ograve; essere computata in diminuzione del reddito complessivo degli esercizi successivi ma non oltre il terzo.
Per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale nonché nelle start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad altro valore tecnologico, la detrazione del 19% è aumentata al 25% e la deduzione del 20% è aumentata al 27%.
I codici attività ATECO 2007 che danno diritto alla maggiore percentuale di detrazione⁄deduzione sono:
- 27.1: fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
- 27.2: fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
- 27.32: fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
- 27.33: fabbricazione di attrezzature per cablaggio
- 28.12: fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
- 28.12: fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- 28.13: fabbricazione di altre pompe e compressori
- 28.14: fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- 28.15: fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
- 28.21: fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
- 28.25: fabbricazione di attrezzature di uso no domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- 28.2922: fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
- 29.31: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
- 72.1: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
Le deduzioni fiscali in capo ai soci delle start up innovative sono sottoposte altresì ai seguenti ulteriori limiti:
- l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati da parte della start up innovativa in ogni periodo d’imposta non deve essere superiore ad Euro 2,5 milioni. L’eventuale superamento di tale limite comporta la perdita del beneficio fiscale in capo ai soci anche in relazione agli investimenti pari o inferiori a questa soglia;
- non sono agevolabili gli investimenti effettuati da soci che abbiano una partecipazione superiore al 30%
Articolo 5: condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali le ditte individuali ed i soci delle società devono ricevere e conservare:
- una certificazione da parte della start up innovativa che attesti che non è stato superato il limite di 2,5 milioni di investimento per la società
- una copia del piano di investimento contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti nonché sull’andamento delle vendite e dei profitti
- per gli investimenti in start up innovative che danno diritto alla percentuale maggiorata i soci devono ricevere una certificazione dalla start up innovativa che attesti l’oggetto della propria attività
Art. 6: decadenza dalle agevolazioni fiscali
Qualora entro due anni dalla data di effettuazione dell’investimento da parte del socio della start up innovativa si verifichi uno dei sotto elencati accadimenti, il socio decade dall’agevolazione:
- la cessione anche parziale delle quote ricevute in cambio dell’investimento
- la riduzione del capitale sociale della start up innovativa nonché la ripartizione del fondo sovrapprezzo azioni
- il recesso o l’esclusione del socio di società di persone
- la perdita del requisito di start up innovativa.
Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
- i trasferimenti della partecipazione a titolo gratuito o mortis causa nonché i trasferimenti conseguenti ad operazioni sociali straordinarie
- la perdita del requisito di start up innovativa a causa del decorso dei quattro anni dalla data di costituzione (termine previsto dall’art. 25, comma 3 del DL 179⁄2012)
La decadenza dall’agevolazione è ab origine nel senso che viene persa non solo per l’esercizio in cui si verifica la decadenza ma anche per quelle già usufruite negli anni precedenti. Pertanto occorrerà versare l’importo della detrazione già usufruita o incrementare il reddito di pari importo (per i soggetti IRES)
ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI
Per le start up innovative sono altresì previste le seguenti agevolazioni
- esclusione dalla normativa sulle società di comodo
- esclusione dalla normativa sulle società in perdita sistemica
- agevolazioni in capo ai soggetti che collaborano con le start up innovative. Un vantaggio assai rilevante spetta anche ai soggetti che prestano servizi di natura professionale alle start up. E’ infatti prevista l’esenzione IRPEF e contributiva per i redditi di lavoro derivanti da piani di stock options destinati agli amministratori, dipendenti, co.co.co e professionisti che hanno effettuato delle prestazioni. L’unico limite è costituito dal fatto che la start up non potrà mai riacquistare le quote date in pagamento né potrà farlo alcun altro soggetto che controlla o è controllato dalla start up o da un terzo che controlli entrambe. In definitiva il soggetto beneficiario di piani di stock options, se non vuole perdere il beneficio fiscale, pu6ograve; vendere esclusivamente a soggetti terzi assolutamente estranei alla start up. In tal caso la cessione della partecipazione genererà una plusvalenza tassabile in capo alla persona fisica cedente di importo pari al totale del corrispettivo incassato in quanto, essendo stata ricevuta gratuitamente, non esiste un costo di acquisto da portare in diminuzione del corrispettivo di vendita.
CROWFUNDING
Il decreto legge 179, all’articolo 30, prevede una particolare ed innovativa modalità di reperimento di risorse finanziarie: il crowfunding, ovvero la possibilità di costituire portali on line per la raccolta di capitale diffuso. La materia è stata oggetto di un Regolamento emanato dalla Consob in data 26⁄6⁄2013.
Il Crowfunding consiste nel finanziamento di progetti “esposti” su portali on line, da parte di una massa di investitori (crow) attraverso l’offerta di denaro (funding) via internet. Oggetto dell’investimento è un titolo di partecipazione societaria. In altri termini con il crowfunding si indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro (anche piccole di poche centinaia di euro) per finanziare un progetto imprenditoriale utilizzando siti internet. Si parla di equity based crowfunding quando tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società, in tal caso il sottoscrittore pu6ograve; essere esposto ai seguenti risultati:
- rischio di perdita anche totale dell’investimento effettuato
- eventuali plusvalenze derivanti dalla successiva rivendita della partecipazione acquistata.
- dividendi distribuiti dalla società decorso il periodo di 4 anni dalla costituzione in cui la normativa vieta la distribuzione di utili
L’Italia è all’avanguardia nella regolamentazione del crowfunding, in molti paesi europei e negli USA la normativa è del tutto assente o in via di formazione. La regolamentazione emessa dalla Consob ha lo scopo di conferire affidabilità ed evitare frodi nel reperimento di fondi tramite internet.
Oggetto della proposta possono essere esclusivamente gli “strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio”, quindi azioni o quote di srl. Non è quindi possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (tipo le obbligazioni). Ovviamente possono essere offerte tutte le tipologie di azioni e quote con i vari diritti connessi, così come previsto dalla normativa del codice civile. E’ previsto che l’offerta vada a buon fine se almeno il 5% dell’ammontare viene sottoscritto da un investitore professionale.
Le offerte pubblicate sui portali web possono essere di due tipi:
- inscindibili: quando viene posta come condizione la sottoscrizione dell’intera offerta. Qualora tale soglia non venga raggiunta l’offerta decade e le somme versate dagli investitori devono essere restituite
•
- scindibili: quelle che vanno a buon fine a prescindere dalle somme raccolte
La Consob ha emanato un apposito regolamento che disciplina l’attività di crowfunding. Le linee essenziali del suddetto regolamento vengono qui esposte brevemente.
Definizioni
- emittente: la società start up innovativa comprese le start up a vocazione sociale
- portale: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start up innovative
- gestore: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start up innovative. Si pu6ograve; trattare di banche, SIM o società appositamente costituite ed iscritte nell’apposito registro tenuto dalla Consob
- offerta: l’offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start up innovative
- strumenti finanziari: le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale, emesse da start up innovative
- investitori professionali: i clienti professionali di diritto privato
Registro
Viene istituito un Registro dei gestori in cui occorre indicare tutte le informazioni relative al gestore:
- numero d’ordine d’iscrizione
- denominazione sociale
- indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale
- sede legale e sede amministrativa
- la stabile organizzazione nel territorio italiano per i soggetti comunitari
- gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob
Il registro è pubblicato ai seguenti link:
http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/gestori_portali.html
http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/banche:iv.html
Le imprese che vogliano iscriversi al Registro dei gestori devono presentare apposita domanda secondo uno schema appositamente predisposto. Al termine dell’istruttoria la richiesta pu6ograve; essere accolta o respinta, qualora successivamente all’iscrizione dovessero venire meno i requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione medesima, la Consob dispone la cancellazione della società.
Obblighi del gestore
Il gestore deve:
- operare con diligenza, correttezza e trasparenza
- rendere disponibili agli investitori tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’emittente affinché essi possano comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti nonché i rischi connessi
- richiamare l’attenzione degli investitori sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziarie ad altro rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie, non deve formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari offerti
- assicurare il diritto di recesso dall’ordine di adesione senza alcuna spesa entro un termine di sette giorni
- i gestori non possono assolutamente detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sul portale, devono obbligatoriamente trasmettere gli ordini ricevuti ad una banca o ad una SIM
- i gestori non possono offrire consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.
Informazioni generali relative all’investimento in start up innovative
Il gestore deve fornire le seguenti informazioni minime relative ad ogni investimento proposto:
- il rischio di perdita dell’intero capitale investito
- il rischio di illiquidità
- il divieto di distribuzione di utili da parte della start up innovativa per un periodo di quattro anni
- il trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dai medesimi
- le deroghe al diritto societario e fallimentare previste a favore delle start up innovative
- i contenuti tipici di un business plan
- il diritto di recesso dall’investimento ed i relativi termini (7 giorni come detto sopra)
- consentire l’adesione alle offerte esclusivamente agli investitori non professionali che abbiano:
- preso visione delle informazioni di investor education
- risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena consapevolezza dei rischi connessi all’investimento in start up innovative per il tramite di portali
- dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento
Il gestore deve altresì indicare se intende fornire le seguenti ulteriori informazioni:
- eventuale attività di consulenza svolta a favore della start up in materia di analisi strategiche, valutazioni finanziarie e di strategia industriale
- se intenda pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle start up i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e report periodici sull’andamento delle società
•
- se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto i medesimi
- se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra le start up e gli investitori o fra investitori
Le indicazioni sopra riportate hanno lo scopo di tutelare gli investitori retail (non professionali) che devono completare un vero e proprio percorso di investimento consapevole prima di accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte presenti.
Informazioni relative alle singole offerte
Per ogni singola offerta il gestore deve fornire le seguenti informazioni:
- descrizione dei rischi specifici dell’emittente e dell’offerta
- descrizione della start up, del progetto industriale con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan con l’indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet della start up
- descrizione degli organi sociali e dei curricula vitae degli amministratori
- descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio
- descrizione delle clausole predisposte dall’emittente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta
- condizioni generali dell’offerta, ivi inclusa l’indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni
- informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali
- indicazione di eventuali costi per commissioni posti a carico dell’investitore
- indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione
- informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio del diritto di recesso o di revoca nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta
- termini e condizioni per il pagamento e l’assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti
- informazioni su eventuali conflitti di interesse connessi all’offerta con particolare riguardo ai rapporti intercorrenti tra l’emittente ed il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali
- informazioni sullo svolgimento da parte dell’emittente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali
- la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l’ammontare sottoscritto e il numero degli aderenti
- la legge applicabile ed il foro competente
Comunicazioni alla Consob
Il gestore deve comunicare alla Consob le seguenti informazioni che lo riguardano e le relative variazioni:
- statuto sociale
- soggetti che detengono il controllo con l’indicazione delle rispettive quote
- soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe nonché le eventuali delibere di sospensione e di revoca dalla carica
Controllo delle offerte da parte del gestore
Prima di pubblicare l’offerta di investimento sul portale il gestore deve verificare che lo statuto della start up preveda:
- il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita della propria partecipazione
- le comunicazioni alla società nonché la pubblicazione di eventuali patti parasociali nel sito internet della start up innovativa
Il gestore deve altresì verificare che una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start up innovative
Adesione
Come detto sopra il gestore del portale non pu6ograve; ricevere la provvista per partecipare all’investimento. Il suo scopo è soltanto quello di pubblicizzare le opportunità di investimento nelle start up innovative e fare da intermediario tra gli investitori e le banche o le SIM che gestiscono l’operazione. Una volta ricevuta la richiesta di adesione da parte dell’investitore, il gestore deve trasmetterla alla banca o alla SIM che provvederà a perfezionare la sottoscrizione ed a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente (la start up).
In virtù della normativa vigente (la MIFID) le banche e le SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamenti nei confronti degli investitori (la c.d. profilatura della clientela). Per agevolare la raccolta di finanziamenti da parte delle start up innovative, il Regolamento della Consob prevede l’esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti che siano al di sotto di determinate soglie pari a:
- 500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali per gli investimenti delle persone fisiche
- 5.000 per ogni singolo ordine e 10.000 euro per gli ordini complessivi annuali per gli investimenti delle persone giuridiche.
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Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento