Studio Ghiglione Commercialisti Associati

Fra Luca Pacioli

CIRCOLARE N° 9/2014

Bonus da 80 Euro ed altre misure fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile è stato pubblicato il Decreto Legge 24–4–2014 n° 66 recante varie misure fiscali, con la presente circolare ve ne forniamo un rapido sunto.

Art. 1 – riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Mediante inserimento nell’art 13 del TUIR del nuovo comma 1 bis é stato introdotto il bonus da 80 Euro. Tecnicamente tale bonus si presenta come una ulteriore detrazione di Euro 640 annui per i redditi fino a Euro 24.000. Per i redditi compresi nella fascia tra 24.000 e 26.000 il bonus subisce una riduzione in seguito all’aumentare del reddito.

Il bonus spetta per il solo anno 2014 proporzionalmente ai mesi lavorati e deve essere riconosciuto dai sostituti d’imposta a partire dal mese di maggio, i sostituti provvederanno a compensarlo in sede di versamento delle ritenute d’acconto o, in caso di incapienza, con i contributi previdenziali.

I beneficiari sono i soggetti titolari delle seguenti tipologie di reddito

Il reddito complessivo da prendere come base per la valutazione della sussistenza del diritto alla detrazione deve essere inferiore ad Euro 26.000 senza considerare il reddito figurativo dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per i lavoratori privi di sostituto d’imposta (ad esempio i collaboratori domestici) il bonus dovrà essere inserito direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Qualora il dipendente perda il diritto al bonus dovrà comunicarlo al suo datore di lavoro per metterlo in grado di recuperare le somme già corrisposte ma non più: dovute.

Art. 2 – disposizioni in materia di IRAP

L’aliquota IRAP ordinaria del 3,9% viene ridotta al 3,5% a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31–12–2013, quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare a partire dal 2014. L’aliquota ridotta può essere utilizzata per il conteggio degli acconti per l’anno 2014.

Anche le altre aliquote subiscono delle riduzioni:

Art. 3 – trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali

Viene aumentata dal 20% al 26% l’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di natura finanziaria di cui all’art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c–bis) a c– quinquies). L’aumento non si applica ai seguenti titoli:

L’aumento non si applica altresì a:

L’aumento dell’aliquota non incide sui seguenti interessi che rimangono tassati al 12,5%

Per i dividendi corrisposti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate l’aliquota del 26% si applica ai dividendi corrisposti a partire dal 1° luglio 2014 a prescindere dall’anno della delibera che ne dispone la distribuzione ai soci. Quelli materialmente corrisposti prima saranno assoggettati al 20%.

La nuova aliquota del 26% si applica a partire dal 1° luglio 2014.

Art. 4 – disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n° 147

Il comma 11 dell’articolo in esame apporta alcune modifiche al regime di rivalutazione dei beni d’impresa introdotto dall’articolo 1, comma 145 della legge 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). Tale disposizione prevedeva che il versamento delle imposte sostitutive necessario ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio avrebbe dovuto essere effettuato in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. La nuova disposizione stabilisce invece che il versamento delle imposte sostitutive avvenga in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute per l’anno d’imposta 2013.

Art. 5 – modifiche all’art. 14 del decreto legge 8 agosto 2013 n° 91

In materia di olii lubrificanti e accisa su alcool

Art. 6 – strategie di contrasto all’evasione fiscale

Si tratta di misure programmatiche per il contrasto all’evasione fiscale

Art. 7 – destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale

Definisce la destinazione delle maggiori entrate fiscali derivanti dalla lotta all’evasione di cui al presente decreto

Art. 8 – trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

Art. 9 – acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di trasferimento

Art. 10 – attività di controllo

Attribuisce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici i compiti di controllo sulle attività di acquisizione di beni e servizi.

Art. 11 – riduzione dei costi di riscossione fiscale

L’Agenzia delle Entrate deve rinegoziare con le banche le condizioni di remunerazione dei servizi di riscossione dei versamenti unitari (F 24) in modo da garantire risparmi del 30% per il 2014 e del 40% per gli anni successivi.

A decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti di cui all’art. 17 del D. Lgs 241⁄97 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) nei seguenti casi:

Art. 12 – remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento titoli

Art. 13 – limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

Art. 14 – controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 15 – spesa per autovetture

Art. 16 – riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura

Art. 17 – concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica

Art. 18 – abolizione di agevolazioni postali

Art. 19 – riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

Art. 20 – società partecipate

Art. 21 – disposizioni concernenti RAI Spa

Art. 22 – riduzione delle spese fiscali

Il comma 1 modifica il regime di determinazione del reddito delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuate da imprenditori agricoli.

Il comma 2 modifica la normativa in tema di esenzione IMU per i terreni montani. L’esenzione già prevista dalla lettera h) dell’art. 7 del D. Lgs. 30–12–1992 n° 504 si applicava ai terreni agricoli situati nelle aree montane o collinari dei Comuni. Con la nuova disposizione dovrà essere redatto un elenco dei Comuni in cui l’esenzione continua ad applicarsi. Il criterio di scelta sarà basato sull’altitudine del Comune e potrà essere diversificata in relazione all’appartenenza o meno del terreno a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Art. 23 – riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

Art. 24 – disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 25 – anticipazione obbligo fattura elettronica

In materia di fatturazione elettronica (vedasi la ns circolare 7⁄2014) il Decreto ministeriale 3⁄4⁄2013 che è entrato in vigore il 6⁄6⁄2013 ha previsto tempistiche di attuazione differenti:

Con il provvedimento in esame la scadenza del 6⁄6⁄2015 viene anticipata al 31⁄3⁄2015.

Inoltre vengono modificate le indicazioni obbligatorie da inserire nelle fatture elettroniche ad opera degli operatori privati. La nuova norma prevede che debbano essere altresì indicati i seguenti elementi

In caso di omissione dall’indicazione obbligatoria dei sopra riportati codici il pagamento della fattura deve essere sospeso.

Art. 26 – pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Art. 27 – monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Art. 28 – monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni

Art. 29 – attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali

Art. 30 – debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale

Art. 31 – finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

Art. 32 – incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

Art. 33 – anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

Art. 34 – disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

Art. 35 – disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari

Art. 36 – debiti dei Ministeri

Art. 37 – strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

Alle condizioni previste dal decreto stesso viene prevista la garanzia dello Stato in caso di cessione a terzi dei crediti vantati da parte degli operatori privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 38 – semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica

Art. 39 – crediti compensabili

Ai sensi dell’art. 28 quinquies del DPR 602⁄73 i crediti vantati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e del SSN possono essere utilizzati in compensazione, nel rispetto delle regole poste dall’art. 17 D.Lgs. 241⁄97, per il pagamento dei seguenti debiti:

Secondo la precedente normativa i crediti utilizzabili in compensazione erano quelli maturati al 31 dicembre 2012, ora invece tale data è stata eliminata e quindi possono essere utilizzati anche i crediti successivi.

Art. 40 – termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati

Anche questo articolo riguarda l’utilizzo dei crediti certificati vantati verso la Pubblica amministrazione. Viene posticipato dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle esattoriali compensabili.

Art. 41 – attestazione dei tempi di pagamento

Art. 42 – obbligo di tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

Art. 43 – anticipo certificazione conti consuntivi enti locali

Art. 44 – tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

Art. 45 – ristrutturazione del debito delle Regioni

Art. 46 – concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica

Art. 47 – concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

Art. 48 – edilizia scolastica

Art. 49 – riaccertamento straordinario residui

Art. 50 – disposizioni finanziarie

Art. 51 – entrata in vigore

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Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento