Studio Ghiglione Commercialisti Associati

Fra Luca Pacioli

CIRCOLARE N° 10/2014

Aggiornamento sulle start up innovative

Facendo seguito alla nostra circolare 8&frasi;2014 comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n° 16&frasi;E del 11&frasi;6&frasi;2014 avente ad oggetto le agevolazioni fiscali per le start up innovative e gli incubatori certificati. Nel seguito ne forniamo un rapido sunto.

Definizione di start up innovativa

Secondo la definizione data dal DL 179&frasi;2012 si definisce start up innovativo la “società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del DPR 22 dicembre 1986 n° 917, “le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione&edquo; in possesso di determinati requisiti.

I requisiti richiesti sono:

L’agenzia ritiene invece che l’operazione di trasformazione societaria non ostacoli la fruizione dell’agevolazione fiscale.

I suddetti requisiti devono essere tutti soddisfatti.

Infine ad opera del DL 76&frasi;2013 è stata soppressa la disposizione che imponeva – al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi – che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria fosse detenuta da persone fisiche. Per effetto di tale modifica possono assumere la qualifica di start up innovative, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, anche le società interamente controllate da soci diversi dalle persone fisiche.

Oltre a suddetti bisogna altresì che venga soddisfatto almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero

ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva personale in possesso di laurea magistrale

Esiste inoltre la categoria delle start up a vocazione sociale ovvero quelle che operano in via esclusiva nei settori indicati all’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 155&frasi;2006: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria, servizi culturali, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali.

Start up innovative già esistenti

Per espressa previsione legislativa le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono considerate start up innovative se depositano presso il Registro delle imprese una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Per effetto del combinato disposto dell’art. 25 del DL 179&frasi;2012 e della legge di conversione 221&frasi;2012 la durata di applicazione della disciplina delle start up innovative è regolata secondo quanto indicato nel seguente schema:

Incubatori certificati

Gli incubatori certificati sono società di capitali che offrono servizi per il sostenimento la nascita e lo sviluppo delle start up innovative. La durata massima del sostegno che le start up innovative possono ricevere dagli incubatori è di tre anni.

Anche gli incubatori certificati possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DL 179&frasi;2012 purché soddisfino tutti i seguenti requisiti:

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere autocertificato dall’incubatore al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 21&frasi;2&frasi;2013. Affinché l’autocertificazione sia efficace occorre raggiungere il punteggio di trenta per i requisiti di cui alla tabella A allegata e di quaranta per i requisiti di cui alla tabella B.

Non applicazione della normativa sulle società di comodo

Sempre in un’ottica di favorire la nascita di nuove start up innovative il DL 179&frasi;2012 ha previsto la non applicabilità della disciplina sulle società di comodo (Legge 724&frasi;94) e sulle società in perdita sistematica (DL 138&frasi;2011, art, 2, commi da 36 decies a 36 duodecies).

Per effetto della citata disposizione le start up innovative, per tutto il periodo in cui la società mantiene i requisiti per qualificarsi come tale, non sono tenute ad effettuare il test di operatività né la verifica circa la perdita sistematica. In conseguenza della perdita della qualifica di start up innovativa la suddetta normativa torna ad essere applicabile ed il c.d. triennio di osservazione decorre dall’esercizio successivo a quello di fuoriuscita dal regime agevolato.

Strumenti finanziari : incentivi fiscali per dipendenti e soggetti assimilati

Le agevolazioni previste a favore delle start up innovative e degli incubatori certificati sono:

La prima agevolazione sopra vista prevede l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi e dei relativi diritti di opzione a favore degli amministratori, dipendenti (anche a tempo determinato o a part time) e collaboratori continuativi. Si tratta di una misura a favore dei soggetti i cui redditi sono qualificati come redditi di lavoro dipendente o assimilato. Sono quindi esclusi i prestatori d’opera occasionali e gli amministratori i cui redditi sono qualificabili come redditi professionali. L’agevolazione consiste nella esenzione da tassazione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) in quanto i suddetti compensi, conseguiti attraverso l’assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi della start up innovativa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato dei percipienti. L’esenzione opera nell’esercizio in cui gli strumenti finanziari partecipativi vengono assegnati.

In caso di successiva vendita dei medesimi da parte degli assegnatari, la plusvalenza conseguita sarà determinata e tassata con le seguenti regole:

Le agevolazioni appena viste si applicano per quattro anni ai piani di assegnazione effettuati a partire dal 19 dicembre 2012. Tuttavia, in virtù della possibilità di far riconoscere come start up innovative anche le società già costituite a quella data, l’agevolazione potrà essere applicata alle imprese già costituite per un più limitato periodo di tempo che decorre dalla data di costituzione della società.

Strumenti finanziari : incentivi fiscali a fronte dell’apporto di opere e servizi

Oltre all’ipotesi precedentemente esaminata (pagamento dei dipendenti e soggetti assimilati mediante assegnazione di strumenti finanziari) la legge prevede analoga agevolazione per l’assegnazione di strumenti finanziari a soggetti diversi dai dipendenti che apportano opere, servizi o crediti (derivanti da prestazioni di opere e servizi) nella start up innovativa o nell’incubatore certificato. Rientrano nell’agevolazione le prestazioni di servizi da parte di professionisti o di altre imprese nonché i compensi a favore degli amministratori che ricoprono tale ruolo in virtù di un incarico professionale. Anche in questa fattispecie l’agevolazione consiste nella totale esenzione del reddito in capo al soggetto che riceve gli strumenti partecipativi in pagamento della propria prestazione, mentre sarà tassata l’eventuale plusvalenza conseguita in sede di cessione dei medesimi a chiunque effettuata (anche alla start up emittente in quanto non si applica la regola della decadenza dall’agevolazione sopra vista).

Resta ovviamente applicabile la disciplina IVA a carico dei soggetti (professionisti ed imprese) prestatori dei servizi.

Credito d’imposta per assunzione di personale

Il decreto legge 83&frasi;2012 ha previsto un’agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato. Si tratta di un credito d’imposta del 35% del costo aziendale a favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico. Per quest’ultima tipologia l’ammissione al credito d’imposta è ammessa a condizione che venga impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta non può superare euro 200.000 annui e spetta a condizione che il personale resti nell’impresa per almeno 3 anni (2 per le PMI).

Le lauree a carattere tecnico scientifico sono:

L’art. 27 bis del decreto legge 179&frasi;2012 ha previsto che per le start up innovative tale agevolazione si applichi con modalità semplificate, ovvero:

Incentivi all’investimento in start up innovative

La legge 179&frasi;2012 introduce un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi a favore dei soggetti che effettuano (negli esercizi dal 2013 al 2016 inclusi) investimenti nel capitale sociale delle start up innovative.

Come detto l’agevolazione spetta in capo agli investitori in start up innovative esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) ed è pertanto ininfluente ai fini IRAP. L’investimento nella start up innovativa può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio od altre società che investono prevalentemente in start up innovative. Per OICR (ovvero SICAV e fondi comuni di investimento) che investono prevalentemente in start up innovative si intendono quelle che al termine di ogni periodo d’imposta detengono quote o azioni di start up innovative di valore pari almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal bilancio. Per altre società che investono prevalentemente in start up innovative occorre verificare che le stesse detengano azioni o quote di start up innovative classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie in misura pari almeno al 70% del totale delle medesime. Per “valore&edquo; si intende sempre il costo di acquisto al lordo di eventuali svalutazioni.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti investimenti in start up innovative:

Circa le caratteristiche che l’investimento deve avere per poter usufruire delle agevolazioni è stato chiarito che:

nel caso di sottoscrizione in sede di costituzione della start up innovativa rileva la data di deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese;

nel caso di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale rileva la data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del capitale ovvero, se successiva, la data della comunicazione dell’avvenuto aumento del capitale

attività svolta e relativi prodotti,

andamento previsto e attuale delle vendite e dei ricavi.

descrizione delle exit strategy al fine di garantire all’investitore, già al momento dell’investimento, una pianificazione della fase finale dell’operazione.

La misura dell’agevolazione è elevata per i soggetti che investono in start up a vocazione sociale e in start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad altro valore tecnologico in ambito energetico.

Detrazione per i soggetti IRPEF

Ai soggetti di cui all’art. 2 del TUIR che effettuano investimenti in una o più start up innovativa spetta una detrazione del 19% della somma complessivamente investita con un massimo d’investimento annuo di Euro 500.000 ed alla condizione che lo stesso venga mantenuto per almeno due anni.

L’art. 2 del TUIR (in collegamento con l’art. 5 sempre del TUIR) riguarda:

Per gli investimenti effettuati dalle società di persone l’ammontare massimo di Euro 500.000 deve essere riferito all’investimento complessivo della società e ripartito pro quota fra i soci.

Qualora la detrazione spettante sia superiore all’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi, l’eccedenza può essere portata in diminuzione dell’imposta lorda degli anni successivi ma non oltre il terzo.

Deduzione per i soggetti IRES

Le società soggette all’IRES possono operare una deduzione dal reddito per un importo pari al 20% dell’investimento effettuato con un massimo di Euro 1.8 milioni di investimento annuo a condizione che lo stesso venga mantenuto per almeno due anni. Se l’importo deducibile è superiore al reddito imponibile dichiarato (stante l’impossibilità di generare una perdita di esercizio per effetto della deduzione in esame), l’eccedenza viene portata in aumento della deduzione spettante per gli anni successivi ma non oltre il terzo.

Cause di decadenza dall’agevolazione

In virtù del fatto che la normativa prevede che, per poter usufruire dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi, l’investimento nelle start up debba perdurare per almeno due anni, sono state disciplinate le seguenti cause di decadenza:

Effetti della perdita dell’agevolazione fiscale

In conseguenza della decadenza dell’agevolazione fiscale per una delle cause appena viste, il soggetto investitore deve restituire il beneficio fiscale di cui ha goduto unitamente agli interessi legali.

Pertanto nel periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza gli investitori decaduti devono:

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Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento