CIRCOLARE N° 1 DEL 21 – 1 – 2019

Oggetto: legge finanziaria per il 2019 – aggiornamenti

Anche quest’anno la Legge Finanziaria si articola in due provvedimenti distinti: il c.d. “collegato fiscale” e la legge finanziaria vera e propria che, comunque, contiene a sua volta numerose disposizioni fiscali. Il collegato fiscale (Decreto legge 119 del 23⁄10⁄18 convertito dalla legge 136 del 17⁄12⁄18) è entratto in vigore immediatamente ed è già stato esaminato nella nostra circolare 12⁄2018, tuttavia in sede di conversione sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni, quindi è necessario rivedere gli argomenti che sono stati modificati.

Nella presente circolare ripercorriamo interamente l’articolato del Decreto omettendo di analizzare gli articoli che non hanno subito modificazioni per i quali si rimanda alla citata circolare 12⁄2018.

Art. 01 – Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti

(Di nuova introduzione)

Nel decreto legislativo 147⁄15 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) il comma 1 dell’art. 2 (Interpello per i nuovi investimenti) viene modificato, la soglia minima per poter presentare istanza di interpello viene abbassata da 30 milioni a 20 milioni.

Art. 1 – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

(Immutato)

Art. 2 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Viene introdotto il comma 2 bis che proroga dal 31⁄12⁄2018 al 30⁄6⁄2022 le disposizioni IVA (Art. 17, sesto comma, lettere b), c), d–bis), d–ter) e d–quater) DPR 633⁄72) in materia di reverse charge nei seguenti casi:

Immutato tutto il resto

Art 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

(Immutato)

Art. 4 – Stralcio dei debiti fino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

(Immutato)

Art. 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

(Immutato)

Art. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

Il presente articolo ha subito alcune modifiche che esaminiamo nel seguito.

Comma 1: non è stato modificato. Prevede la regola generale che le controversie tributarie pendenti possano essere definite mediante pagamento di una somma pari al valore della controversia, ovvero delle maggiori imposte accertate senza sanzioni né interessi.

Nei commi successivi vengono previste delle riduzioni in relazione allo stato del giudizio.

Il comma 1 bis (di nuova introduzione) prevede che se il ricorso è pendente in primo grado, la controversia possa essere definita mediante il pagamento del 90% delle maggiori imposte accertate.

Il comma 2 prevede la modulazione delle somme da pagare in relazione allo stato del giudizio ed è stato modificato rispetto alla versione originaria. In pratica:

Viene introdotto il comma 2 bis il quale regola il pagamento in caso di soccombenza parziale. Per la parte di maggior tributo confermata dalla sentenza la definizione si ottiene pagamendo l’intero importo mentre la parte di tributo per il quale l’Agenzia è soccombente si applicano le percentuali appena viste in relazione allo stato del giudizio.

Il comma 2 ter (di nuova introduzione) prevede che per i giudizi pendenti in Cassazione per i quali l’Agenzia delle entrate sia stata soccombente in tutti i precedenti giudizi, possano essere definiti mediante il pagamento del 5% della maggiori imposte.

Il comma 3, relativo alla definizione delle controversie relative a sole sanzioni, non è stato modificato e prevede la definizione con le seguenti modalità:

I commi 4 e 5 non sono stati modificati.

Il comma 6 relativo alle scadenze di pagamento non è stato modificato.

Tutti i restanti commi (dal 7 al 16) sono relativi alle modalità procedurali per la definizione e non sono stati modificati.

Art. 7 – Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti

Questo articolo (modificato in sede di conversione) riguarda esclusivamente le società e la associazioni sportive dilettantistiche per le quali sono state previste condizioni più favorevoli, rispetto agli altri soggetti, per la chiusura delle liti e dell’eventuale contenzioso. Soggetti interessati sono appunto le associazioni e le società sportive dilettantistiche che alla data del 31⁄12⁄17 fossero iscritte nell’apposito registro del CONI che abbiano contenziosi in corso per importi non superiori ad Euro 30 mila per ogni imposta e per ogni annualità. Questa possibilità di definizione è, nella maggior parte dei casi, oramai scaduta perché il versamento delle imposte avrebbe dovuto essere eseguito entro il 23⁄11

Tali enti possono avvalersi:

Il maggior favore riconosciuto alle associazioni e società sportive è subordinato alla circostanza che le imposte accertate o in contestazione non siano superiori al limite di 30 mila Euro. Solo in questo caso potrà essere applicata la disciplina speciale prevista dall’articolo in esame. Il limite riguarda singolarmente ogni imposta ed ogni annualità, in particolare l’IRES e l’IRAP ma non anche l’IVA che dovrà essere versata integralmente salco lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi.

Art. 8 – Definizione agevolata dell imposte di consumo dovute ai sensi dell’art. 62 quater, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 26–10–1995 n° 504

Art. 9 – Irregolarità formali

L’articolo 9 è stato integralmente modificato rispetto al testo originario. Nella versione approvata definitivamente è relativo alle violazioni formali mentre precedentemente riguardava la possibilità di integrare le dichiarazioni presentate nel caso fossero state “sbagliate”, una specie di condono.

Nell’attuale versione prevede che:

Il comma 12 dell’articolo prevede una particolare normativa per il rimborso delle imposte ai soggetti autorizzati dall’Agenzia dei monopoli ad adottare il sistema informatizzato di controllo relativo ai depositi fiscali di prodotti energetici.

Art. 9 bis – Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

Di nuova introduzione

Art. 10 – Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

Questo articolo è stato modificato mediante l’inaserimento del comma 01 con il quale viene introdotto l’esonero dalla fatturazione elettronica per le associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione per lo speciale regime forfetario loro riservato e che non hanno superato il limite di Euro 65 mila di ricavi da eventuali attività commerciali. Qualora tale limite venga superato viene previsto che gli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica debbano essere effettuati dai loro committenti o cessionari.

Art. 10 bis – Disposizioni di semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Gli operatori sanitari tenuti alla comunicazione dei dati al Servizio tessera sanitaria sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono già oggetto della suddetta comunicazione.

Art. 10 ter – Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

L’art. in esame è stato introdotto in sede di conversione. Si tratta di una norma del tutto particolare che interessa ai soggetti che prestano servizi di telecomunicazione, e somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento nonché raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e similari

Art. 11 – Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

(Non è stato modificato)

Art. 12 – Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

(Non è stato modoificato)

Art. 13 – Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

(Non è stato modificato)

Art. 14 – Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

(Non è stato modificato)

Art. 15 – Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

È stato aggiunto il comma 1 bis che prevede, da parte dell’Agenzia delle entrate, la predisposizione delle bozze dei segenti documenti

Art. 15 bis – Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

È un articolo introdotto in sede di conversione che prevede la rivisitazione della normativa sulle cause di rigetto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 16 – Giustizia tributaria digitale

(Articolo non modificato)

Art. 16 bis – Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della Giustizia

Art. 16 ter – Servii informatici in favore di Equitalia Giustizia Spa

Art. 16 quater – Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari

È un articolo di nuova introduzione che riguarda la possibilità per l’Agenzia delle entrate di accedere agli archivi dei rapporti finanziari.

Art. 16 quinquies – Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni.

L’articolo in esame, di nuova introduzione, prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza realizzino annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio realizzate mediante l’utilizzo delle banche dati.

Art. 16 sexies – Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

Anche questo articolo, come il precedente, è una norma programmatica, nel senso che prevede un’attività futura di collaborazione e scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza.

Art. 16 septies – Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

Modifica la procedura per l’iscrizione dell’ipoteca e del sequestro conservativo sui beni del debitore per debiti tributari

Art. 17 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

(non è stato modificato)

Art. 18 – Rinvio lotteria dei corrispettivi

Articolo sostanzialmente immutato ad eccezione di una nuova disposizione che riguarda gli Enti del Terzo Settore che, ora, possono organizzare lotterie con premi di importo non inferiore ad Euro 500 anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari.

Art. 19 – Disposizioni in materia di accisa

Art. 20 – Estensione dell’istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

Art. 20 bis – Sistemi di tutela istituzionale

In materia di tutela della solidità del credito cooperativo

Art. 20 ter – Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa

Art. 20 quater – Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

Poiché l’attuale situazione di turbolenza dei mercati finanziari sta generando sostanziali perdite nel valore di borsa o delle altre quotazioni, viene previsto che le perdite non durevoli nei titoli non immobilizzati possano essere “sospese” ovvero che non se ne tenga conto nella redazione del bilancio relativo al 2018. Al permanere della turbolenza dei mercati finanziari, la misura potrà essere estesa anche ad esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia.

Art. 20 quinquies – Modifica all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

È relativo allo scambio di informazioni tra le imprese assicurative e l’Agenzia delle entrate relativamente alla esistenza in vita dei beneficiari di polizze vita, contro gli infortuni nonché ai titolari di prodotti di investimento assicurativo.

Art. 21 – Ferrovie dello Stato

Art. 21 bis – Criteri di riparto del Fondo di cui all’art. 16 bis, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012 n 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n° 135

Relativo al trasporto pubblico locale

Art. 22 – Fondo garanzia e FSC

Vengono assegnati dei fondi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Art. 22 bis – Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale

Art. 22 ter – Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche

Art. 22 quater – Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica

Art. 23 – Misure in materia di trasporto delle merci

Art. 23 bis – Disposizioni urgenti in materia di circolazione

Art. 23 ter – Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga

Art. 23 quater – Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia

Viene estesa al 2019 la corresponsione dell’assegno di cui all’art.1, comma 125 della legge 190⁄14 (assegno di Euro 960 mensili per la durata di un anno) e si prevede una maggiorazione del 20% per i figli nati o adottati nel 2019 in aggiunta al primo figlio.

Art. 24 – Missioni internazionali di pace

Art. 24 bis – Gestione della contabilità speciale unica della Difesa

Art. 24 ter – Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117

L’articolo in esame apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore.

Art. 24 quater – Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi

Art. 25 – Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Art. 25 bis – trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

Art. 25 ter – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa

Art. 25 quater – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

Art. 25 quinquies – Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell’agricoltura e dell’agroindustria

Art. 25 sexies – Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza

Art. 25 septies – Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

Art. 25 octies – Misure per il rilancio di Campione d’Italia

Art. 25 novies – Istituzione dell’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all’art. 114–decies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385

Art. 25 decies – Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n° 504

Art. 26 – Disposizioni finanziarie

Art. 26 bis – Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

Art. 27 – Entrata in vigore.

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I signori clienti che ritengano di essere interessati ad alcuno dei punti esaminati dovrebbero cortesemente comunicarcelo al fine di permetterci di operare tempestivamente rispetto ad eventuali scadenze previste.