CIRCOLARE N° 13 DEL 16 – 9 – 2019

Oggetto: decreto “crescita” convertito in legge (Per il testo del decreto clicca QUI )

Il decreto legge 34⁄2019 (decreto crescita) è stato convertito in legge l’ultimo giorno utile prima della sua decadenza (28⁄6). In sede di conversione sono state apportate numerose modifiche che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi dal 30⁄6.

Nella presente circolare illustriamo esclusivamente gli articoli che sono stati modificati e quelli di nuova introduzione. Per quelli che non hanno subito modifiche rimandiamo alla circolare 10⁄2019. )

Art. 1 – maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

(invariato)

Art. 2 – revisione mini IRES.

La norma, innanzitutto, abroga la c.d. mini IRES prevista dalla legge finanziaria 2019, che non è mai entrata in vigore.

L’articolo in esame ha subito una modifica relativamente alle riduzioni da applicare all’aliquota IRES. La nuova “scaletta” delle riduzioni è la seguente:

Le aliquote sopra evidenziate, come era già detto nella circolare 10⁄2019, si applicano alla parte di reddito che non viene distribuita ai soci e viene accantonata in una “riserva disponibile” che incrementa il patrimonio netto rispetto al valore al 31⁄12⁄18. In sostanza, ogni anno, bisognerà fare la somma degli utili accantonati a riserva disponibile e confrontarlo con l’incremento del patrimonio netto rispetto al valore che aveva al 31⁄12⁄18. In caso di differenza positiva tra i due valori si potrà assoggettare all’aliquota agevolata il minore tra l’utile d’esercizio e l’incremento.

Art. 3 – maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi.,

Le percentuali di deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi (non dell’IRAP) non vengono modificate rispetto a quanto previsto dal decreto ante conversione. Viene ora previsto che la deducibilità sia integrale (al 100%) dal 2023.

In definitiva la tabella della deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi è la seguente:

La deducibilità è relativa agli immobili strumentali, esclusi i seguenti:

La deduzione avviene secondo il criterio cassa⁄competenza, quindi l’IMU del 2018 eventualmente versata in ritardo nel 2019 (con il ravvedimento operoso), è deducibile secondo le vecchie regole al 20% sulla base dell’aliquota di deducibilità prevista per il 2018.

Art. 3 bis – soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni (di nuova introduzione)

Viene soppressa la norma (Art. 3, comma 3 DLgs 23⁄11) che prevedeva una sanzione di 100 Euro in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, del contratto.

Art. 3 ter – termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili (di nuova introduzione)

Per l’IMU e per la TASI viene previsto lo slittamento del termine per presentare le dichiarazioni dal 30⁄6 al 31⁄12. La nuova scadenza consegue alla modifica che l’articolo in esame apporta al DL 201⁄11, art. 13, comma 12 ter. Non è stata invece modificata nel medesimo senso l’analoga norma contenuta nella legge 147⁄13, art. 1, comma 719 che, per gli enti non commerciali, prevede che le dichiarazioni IMU debbano essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 30⁄6 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti che comportano l’obbligo dichiarativo.

Art. 3 quater – semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso (di nuova introduzione)

Vengono eliminati gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado nonché per usufruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

Art. 3 quinquies – redditi fondiari percepiti (di nuova introduzione)

In materia di redditi di locazione non riscossi il TUIR prevede che gli stessi dabbano essere dichiarati dal proprietario fino “al momento di convalida dello sfratto per morosità del conduttore”. Questa regola viene ora modificata in senso favorevoli ai proprietari che potranno non dichiarare i canoni non riscossi purché la mancata riscossione risulti dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Eventuali riscossioni in anni successivi saranno assoggettate a tassazione separata.

Le nuove regole appena viste si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati precedentemente resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta di ammontare pari alle imposte pagate sui canoni non riscossi.

Art. 3 sexies – revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023. (di nuova introduzione)

Art. 4 – modifiche alla disciplina del Patent box

(invariato)

La disposizione introduce la facoltà per i contribuenti di autoliquidarsi il beneficio derivante da investimenti che rientrano nel regime del patent box. La relativa normativa di attuazione dovrebbe essere emanata entro fine luglio.

Tuttavia sono già emerse alcune criticità che succintamente vi riportiamo:

Art. 4 bis – semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (di nuova introduzione)

Viene modificato l’art. 36 ter del DPR 600⁄73 mediante aggiunta del comma 3 bis ove si prevede che gli uffici finanziari non possano chedere ai contribuenti copia della documentazione (relativa agli oneri deducibili e detraibili) di cui siano già in possesso in quanto trasmessi da terzi soggetti. Si tratta a titolo di esempio di tutti gli oneri deducibili e detraibili già comunicati dai terzi per effetto delle varie dichiarazioni che sono previste dalla normativa (Sistema tessera sanitaria, comunicazioni degli amministratori condominiali, delle banche e compagnie di assicurazioni ...). Tale regola prevede delle eccezioni nel caso in cui all’anagrafe tributaria risultino dati in discordanza con quelli dichiarati dai contribuenti.

I termini per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi viene definitivamente spostato dal 30 settembre al 30 novembre.

Art. 4 ter – impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (di nuova introduzione)

Sulla base del decreto di attuazione del DPR 322⁄1998 relativo alla formalizzazione degli incarichi professionali alla trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali, viene operata una rilevante modifica. In base alla normativa precedente, l’impegno alla trasmissione telematica doveva essere espresso per ogni singola dichiarazione e⁄o comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate il che comportava un notevole aggravio in capo al professionista che doveva provvedere al rilascio di singoli specifici impegni alla trasmissione.

Ora, invece, la nuova normativa prevede che possa essere conferito un mandato cumulativo per tutte le dichiarazioni e comunicazioni e che detto incarico possa eventualmente anche essere inserito nel mandato professionale che viene sottoscritto all’inizio del rapporto. In tal caso però dovrà essere stilato un elenco con tutte le comunicazioni⁄dichiarazioni per le quali l’intermediario assume l’impegno all’invio telematico. L’incarico cumulativo si intende dato fino al 31⁄12 del terzo anno successivo a quello in cui viene sottoscritto, salva ovviamente la possibilità di revoca.

Art. 4 quater – semplificazioni in materia di versamento unitario (di nuova introduzione)

L’utilizzabilità del modello F24 viene esteso alle Tasse di CC.GG. ed alle tasse scolastiche.

Art. 4 quinquies – semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di nuova introduzione)

In materia di ISA (Indici sintetici di affidabilità) viene previsto che a partire dal 2020 i quadri relativi agli ISA non possano prevedere l’indicazione di dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi.

Art. 4 sexies – termine di validità della dichiarazione sostitutiva unica (di nuova introduzione)

Vengono modificati i termini di validità della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che costituisce il presupposto per i conteggio dell’ISEE che, dal 1° gennaio 2020, avrà validità dalla data di presentazione al 31 dicembre dell’anno medesimo. Inoltre i redditi ed i patrimoni da prendere in considerazione per compilare la dichiarazione sostitutiva saranno quelli del secondo anno precedente la presentazione della stessa. Tuttavia, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, sarà possibile utilizzare i dati del primo anno precedente.

Art. 4 septies – conoscenza degli atti e semplificazione (di nuova introduzione)

Viene modificata la legge 212⁄2000 (Statuto del contribuente) nei seguenti punti:

Art. 4 octies – obbligo di invito al contraddittorio (di nuova introduzione)

Vengono apportate alcune modifiche alla normativa in tema di invito al contraddittorio:

La nuova normativa in materia di invito al contraddittorio si applica agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2020

Attualmente l’invio di un invito al contraddittorio è previsto solamente nei seguenti casi:

La norma introduce un altro obbligo di motivazione a carico dell’Ufficio: in caso di mancata adesione o definizione della pretesa, il successivo avviso di accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nella fase precontenziosa.

Art. 4 novies – norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate–Ricossione (di nuova introduzione)

Art. 4 decies – norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (di nuova introduzione)

In materia di ravvedimento operoso che è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472⁄97 viene ora introdotto l’art. 13 bis rubricato “ravvedimento parziale”. Viene previsto che:

A ben vedere la norma non fa che ufficializzare un comportamento che già veniva adottato dai contribunti ovvero quello di versare in più tranches l’importo complessivamente dovuto

Ovviamente in caso di richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione finanziaria nel corso del ravvedimento frazionato, non sarà più possibile, per il debito residuo, avvalersi del ravvedimento.

Art. 5 – rientro dei cervelli

All’artico 5 viene modificato il comma 1 lettera d) e viene aggiunto il comma 5 bis.

Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione la situazione delle agevolazioni per gli impatriati risulta essere la seguente:

In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 5 quater e 5 quinquies che di fatto introducono un regime agevolativo ad hoc (molto simile a quello per gli impatriati) per gli sportivi professionisti.

Art. 5 bis – modifiche all’art. 24 ter del TUIR (di nuova introduzione)

Viene modificato l’art. 24 ter del TUIR relativo alla tassazione con imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di pensione di fonte estera. Le modifiche riguardano:

Art. 5 ter – disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale (di nuova introduzione)

Viene prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi per i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura nell’ambito di progetti di innovazione sociale e di occupazione giovanile.

Art. 6 – modifiche al regime dei forfetari

Il nuovo obbligo di effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dai contribuenti forfetari si applica retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto i datori di lavoro forfetari dovranno trattenere le ritenute che non hanno effettuato al momento del pagamento degli stipendi nei primi mesi del 2019. Le ritenute non effettuate dovranno ora essere trattenute in tre rate di pari importo a partire dallo stipendio che verrà corrisposto nel mese di agosto. Tuttavia il versamento non sempre sarà dovuto, ad esempio si ricorda che per i redditi inferiori ad Euro 8.000 la detrazione per lavoro dipendente copre interamente l’imposta dovuta e, quindi, non si applica alcuna ritenuta. Anche per i redditi d’importo superiore può capitare che non si debba operare alcuna ritenuta, ad esempio qualora, in aggiunta alla detrazione fissa per lavoro dipendente, ne spettino altre per carichi di famiglia.

Viene aggiunto un periodo all’art. 1, comma 935 della legge 205⁄17 con cui si prevede che le disposizioni del comma medesimo si applichino anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge (205⁄17).

Art. 6 bis – semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (di nuova introduzione)

Viene aggiunto un periodo al comma 73 dell’art. 1 della legge 190⁄14 che ha istituito il regime forfetario. In sostanza si prevede che le informazioni da fornire ad opera dei contribuenti in regime forfetaro mediante compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi non possano riguardare documenti ed informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Art. 7 – incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa

In sede di conversione le agevolazioni fiscali previste per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente vengono notevolmente ampliate.

Le agevolazioni sono decisamente sostanziose e, per comprenderle al meglio, è necessario ripercorrere brevemente la normativa precedente:

Quanto sopra si applicherebbe in mancanza delle agevolazioni che consistono nella fissazione complessiva in misura fissa di Euro 200 dell’imposta di registro, catastale ed ipotecaria al verificarsi delle seguenti condizioni:

Qualora a consuntivo dovesse essere verificato che l’agevolazione non sarebbe spettata per mancanza di uno dei requisiti sopra visti saranno dovute le imposte nella misura piena con gli interessi ed una sanzione pari al 30%.

Art 7 bis – esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (di nuova introduzione)

A partire dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dalla TASI gli immobili costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici purché non vengano locati.

Art. 7 ter – estensione degli interventi agevolativi al settore edile. (di nuova introduzione)

L’articolo 7 ter consente alle imprese edili che svolgono le attività classificate con i codici ATECO F41 e F42 e che hanno ottenuto crediti assistiti da garanzia ipotecaria su beni immobili, di accedere alla sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita con il DL 135⁄2018.

Art. 8 – sisma bonus

(invariato)

Art. 9 – trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

(invariato)

Art. 10 – modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

La prima parte dell’art. 10 rimane invariata, vengono aggiunti i commi 3 bis e 3 ter

Pertanto in aggiunta a quanto già scritto nella ns circolare n° 10 che non subisce modifiche, si aggiunge che:

Art. 10 bis – modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti (di nuova introduzione)

Viene sostituito il comma 1057 dell’art. 1 della legge 145⁄2018. La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici sia ibridi, di tutte le categorie a prescindere dalla potenza.

Relativamente al requisito della rottamazione di altro veicolo più inquinante, vengono ammessi anche i veicoli Euro 3 (prima solamente Euro 1 e 2) nonché i ciclomotori dotati di targa obbligatoria.

Art. 11 – aggregazioni d’imprese

(invariato)

Art. 11 bis – modifica all’art, 177 del TUIR in materia di scambio di partecipazioni (di nuova introduzione)

L’articolo in esame modifica l’art. 177 del TUIR che disciplina un particolare regime di neutralità fiscale per i conferimenti di partecipazioni “di controllo”.

La particolare modalità di calcolo prevista dal comma 2 (del citato art. 177) viene ora estesa ai conferimenti che hanno ad oggetto partecipazioni che attribuiscono più del 20% dei diritti di voto oppure che rappresentano più del 25% del capitale, qualora la società conferitaria sia interamente posseduta dal soggetto conferente.

Art. 12 – fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

(invariato)

Art. 12 bis – luci votive (di nuova introduzione)

Tra i casi di esenzione dall’obbligo di emettere fattura se non richiesta da parte del destinatario viene aggiunto il servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Art. 12 ter – semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (di nuova introduzione)

Il termine per emettere le fatture elettroniche viene allungato a 12 giorni.

Art. 12 quater – comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto (di nuova introduzione)

Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 21 bis del DL 78⁄2010 relativo al termine per l’invio della comunicazione dei dati della liquidazione dei dati IVA relativamente al 4° trimestre di ogni anno. E’ ora possibile evitare l’invio della comunicazione del 4° trimestre ma, allora, l’invio della dichiarazione annuale IVA deve essere anticipato dal 30⁄4 al 28⁄2

Art. 12 quinquies – modifica all’art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (di nuova introduzione)

La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Nel primo semestre di vigenza di tale nuovo obbligo le sanzioni previste dal comma 6 (del D. Lgs. 127⁄2015) non si applicano in caso di trasmissione in ritardo rispetto ai 12 giorni previsti a regime ma, comunque, entro la fine del mese successivo. Inoltre viene precisato che i termini di decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi decorre:

Infine ecco l’agognata proroga dei termini di versamento delle imposte: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale i termini di pagamento che scadrebbero nel periodo dal 30⁄6 al 30⁄9 sono prorogati al 30⁄9. La medesima proroga si applica anche ai soci delle società di persone nonché delle associazioni professionali e delle società di capitali “trasparenti”.

Art. 12 sexies – cedibilità dei crediti IVA trimestrali (di nuova introduzione)

Mediante modifica dell’art 5, comma 4 ter del DL 70⁄1988 viene ammessa la cedibilità dei crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso a partire dal 1° gennaio 2020.

Art. 12 septies – semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (di nuova introduzione)

L’articolo in esame introduce una semplificazione in materia di lettere d’intento ed una modifica al regime sanzionatorio in caso di violazioni.

Dal 1° gennaio 2020 non sarà più necessario numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute. Altra modifica riguarda la possibilità di emettere una sola lettera d’intento a fronte di una pluralità di operazioni. Attualmente la normativa prevede che la lettera d’intento possa riguardare anche più operazioni “tra le stesse parti”. Le parole virgolettate sono state espunte con decorrenza dal 2020. Sembrerebbe quindi possibile l’emissione di un’unica dichiarazione d’intento per tutte le operazioni che si intendono effettuare nell’anno anche verso soggetti differenti. Bisognerà aspettare il decreto attuativo per comprendere come questa disposizione verrà attuata concretamente.

Anche in materia di sanzioni viene operata una semplificazione unificando tutte le varie sanzioni oggi previste in un’unica sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta che si applicherà, quindi, alle seguenti fattispecie:

Art. 12 octies – tenuta della contabilità in forma meccanizzata (di nuova introduzione)

Viene allargata a tutti i registri contabili (per le contabilità tenute con sistemi meccanografici) la possibilità di procedere alla stampa soltanto all’atto del controllo o su richiesta da parte degli organi verificatori che, prima, era prevista esclusivamente per i registri IVA.

Art. 12 novies – imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. (di nuova introduzione)

Art. 13 – vendita di beni tramite piattaforme digitali

In sede di conversione vengono apportate alcune modifiche al testo originariamente definito. Vengono modificati i dati dei venditori che debbono essere trasmessi ad opera della piattaforma digitale che ora sono: la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia, per i pezzi venduti in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Nel caso la piattaforma digitale non provveda ad inviare i dati richiesti, la stessa sarà considerata responsabile dell’IVA eventualmente non versata da parte del venditore.

Il secondo comma che fissava al 31⁄7⁄2019 la scadenza del primo invio è stato abolito, le scadenze dell’invio sono fissate dalla legge (entro il mese successivo a ciascun trimestre), con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate verranno definite le modalità ed il contenuto della comunicazione.

Le suddette disposizioni si applicano fino al 31⁄12⁄2020 perché dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la Direttiva UE 2017⁄2455 recepita in Italia dall’art. 11bis, commi da 11 a 15 del DL 135⁄18 che detta una serie di regole per le cessioni tramite piattaforme informatiche.

Art. 13 bis – reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

Art. 13 ter – disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali (di nuova introduzione)

Il pagamento dei diritti doganali in contanti viene ammesso fino ad un importo di 300Euro, per importi superiori viene ora accettato anche il pagamento tramite mezzi di pagamento tracciabili ed elettronici.

Art. 13 quater – disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (di nuova introduzione)

L’articolo in esame introduce una serie di novità nel settore delle locazioni brevi (di durata inferiore a 30 giorni):

Art. 14 – enti associativi assistenziali

Vengono meglio definiti gli enti non commerciali di tipo associativo per i quali sono esclusi da tassazione diretta i proventi di alcune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali in quanto considerate “non commerciali”.

Art. 15 – estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

(invariato)

Art. 15 bis – efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (di nuova introduzione)

(Omissis)

Art. 15 ter – misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 15 quater – modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in materia di contabilità economico–patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 16 – credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante

(invariato)

Art. 16 bis – riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti delle riscossione (di nuova introduzione)

Vengono riaperti i termini (che ora scadono il 31⁄7) per la presentazione delle istanze di rottamazione dei carichi affidati entro il 31⁄12⁄17.

Art. 16 ter – norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole (di nuova introduzione)

In seguito alle differenti interpretazioni che i Comuni avevano dato alla norma agevolativa IMU sui terreni agricoli si è resa necessaria un’interpretazione autentica della medesima in modo da porre fine alle applicazioni discordanti. Alcuni Comuni avevano sostenuto che le agevolazioni IMU fossero riservate alle persone fisiche iscritte nella previdenza agricola e, quindi, non potessero essere applicate anche alle società.

Ora viene chiarito che le agevolazioni in questione si intendono applicabili anche alle società agricole purché abbiano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Art. 16 quater – stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di nuova introduzione)

Trattasi di disposizione che ha come destinatari gli enti impositori che devono registrare gli stralci delle cartelle di importo fino a 1.000 euro

Art. 16 quinquies – disposizioni in materia previdenziale (di nuova introduzione)

L’articolo in esame si inserisce nella questione dei rapporti tra le Casse previdenziali private e la procedura di “saldo e stralcio” previsto dalla legge 145⁄18 per i contribuenti con debiti verso l’Agente della riscossione e con un ISEE inferiore ad Euro 20.000 Ora le Casse di previdenza hanno la possibilità di deliberare l’applicabilità della procedura di saldo e stralcio ai propri iscritti.

Art. 17 – garanzia sviluppo media impresa

(omissis)

Art. 18 – norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI

(omissis)

Art. 18 bis – utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto legge 28 maggio 1981 n° 251, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n° 391 (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 18 ter – piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» (di nuova introduzione)

La nuova piattaforma telematica avrà il compito di raccogliere tutti i bandi per sovvenzioni e contributi pubblici e coinvolgerà tutta la Pubblica Amministrazione: amministrazione centrale, amministrazioni locali, scuole, università, Camere di commercio, etc.

Art. 18 quater – disposizioni in materia di fondi per l’internazionalizzazione (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 19 – rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

(omissis)

Art. 19 bis – norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato (di nuova introduzione)

In seguito alle discordanti interpretazione dei termini di rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato (abitualmente detti 3+2) viene chiarito che dopo la prima proroga obbligatoria (salvo disdetta) di due anni, anche le proroghe successive saranno di due anni.

Art. 19 ter – disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 20 – modifiche alla misura Nuova Sabatini

Art. 21 – sostegno alla capitalizzazione

(invariato)

Art. 22 – tempi di pagamento tra imprese

L’art. 22 inserisce nel D. Lgs. 231⁄02 (Attuazione della direttiva 2000⁄35⁄CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.) l’articolo 7 ter rubricato “Evidenza nel bilancio sociale” che impone alle imprese che redigono il bilancio sociale di pubblicare i tempi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno.

Art. 23 – Cartolarizzazioni

L’art. 23 è relativo alla procedura di cartolarizzazione, ovvero alle cessioni di crediti incagliati che le banche effettuano a favori di società veicolo costituite ad hoc al fine di migliorare i propri indici di bilancio.

Art. 24 – sblocca investimenti idrici nel sud

(omissis)

Art. 25 – dismissioni immobiliari enti territoriali

(omissis)

Art. 26 – agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare

(omissis)

Art. 26 bis – disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi (di nuova introduzione)

Nel caso di transazioni commerciali tra imprese aventi ad oggetto merce imballata, l’impresa venditrice può pattuire la restituzione degli imballaggi entro un mese dall’acquisto al fine del riutilizzo dei medesimi come imballaggi usati ovvero al fine della raccolta differenziata. In questo caso la venditrice potrà riconoscere uno sconto all’acquirente in misura pari al 25% del costo dell’imballaggio che deve essere esposto in fattura. Il credito d’imposta non può superare la cifra di Euro 10.000 per ciascun beneficiario, non costituisce reddito né partecipa alla formazione della base imponibile IRAP e non sottostà ai limiti di compensabilità.

Art. 26 ter – agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (di nuova introduzione)

Per il solo anno 2020 viene riconosciuto alle imprese un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

Imprese e lavoratori autonomi che effettuano gli acquisti dei materiali sopra detti da utilizzare nell’esercizio di impresa arte o professione possono usufruire del contributo sotto forma di credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 Euro. Qualora invece i detti beni vengano destinati ad un uso personale l’importo massimo del credito d’imposta è di Euro 5.000.

Il credito d’imposta in esame deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro rata in caso di redditi esenti, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nell’esercizio successivo a quello di ottenimento e non è assoggettato ai limiti di compensabilità.

Art. 26 quater – sostegno alle imprese nel processo di sviluppo economico. (di nuova introduzione)

Nel decreto legislativo 148⁄2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) il Titolo II già relativo a “Fondi di solidarietà” viene interamente sostituito con uno nuovo rubricato “Contratto di espansione”.

La nuova normativa riguarda le imprese con oltre mille addetti che si trovano nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione con conseguenti modifiche dei processi aziendali che, ora, potranno sottoscrivere con il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali uno specifico contratto a sostegno del loro processo di sviluppo. In questa fase di avvio sperimentale la normativa è circoscritta al biennio 2019⁄2020.

Art. 27 – società di investimento semplice – SIS

La SIS è un nuovo veicolo di investimento societario finalizzato alla gestione collettiva del risparmio che, in sede di conversione, ha visto ampliare il proprio raggio di operatività. Viene ora disposta la possibilità di partecipare al capitale delle SIS anche per i clienti retail (privati risparmiatori) al fine di supportare le PMI non quotate che si trovino nella fase di avvio dell’attività.

Possono accedere al nuovo strumento le società che nell’ultimo bilancio approvato soddisfano almeno due dei seguenti parametri:

Art. 28 – semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area

(omissis)

Art. 28 bis – Modifiche all’art. 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n° 147 (di nuova introduzione)

Crescono le possibilità di richiedere l’ISEE corrente quando si verifica un peggioramento della sotuazione economica del nucleo familiare.

Prima delle modifiche le condizioni per richiedere l’ISEE corrente erano:

Al verificarsi di una delle suddette condizioni doveva aggiungersi una riduzione di almeno il 25% dell’indicatore della situazione corrente rispetto a quello ordinario.

Con l’articolo in esame, alle tre ipotesi già viste, viene aggiunta la cessazione di trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, carte di debito incluse, percepiti da amministrazioni pubbliche ed esenti da tassazione IEPF

Art. 29 – nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation

L’articolo in esame modifica il decreto legislativo 185⁄2000 che finanzia la creazione di micro, piccole e medie imprese aventi sede legale ed operativa nel territorio nazionale, composte in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni e da donne senza limiti di età.

L’incentivo consiste in un contributo in conto muto pari al 90% (prima era 75%) per le imprese costituite da oltre 36 mesi e non oltre 60 mesi, con un importo massimo di 3 milioni. Per le imprese esistenti da meno di 36 mesi e per quelle di nuova costituzione la normativa non cambia: il contributo al massimo può essere del 75% con un importo massimo di 1,5 milioni. Per le imprese di più recente istituzione è inoltre previsto un aiuto aggiuntivo del 20% per spese di gestione e copertura dei costi iniziali.

Ulteriore modifica consiste nell’allungamento della durata del mutuo che passa da 8 a 10 anni.

Sono finanziabili le attività di produzione dei beni rientranti nel settore dell’artigianato, industria, trasformazione di prodotti agricoli, fornitura di servizi ad imprese e persone, commercio, turismo e la relativa filiera turistico–culturale.

Gli investimenti da finanziare devono essere relativi all’acquisto di terreni e fabbricati, opere edili di ristrutturazione e di impiantistica, acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, marchi, licenze, servizi di Ict, formazione, consulenze, hardaware e software,.

Art. 30 – contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

(omissis)

Art. 30 bis – norme in materia di edilizia scolastica

(omissis)

Art. 30 ter – agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciai, artigianali e di servizi

A partire dal 2020 vengono disposte alcune agevolazioni a favore degli esercenti attività d’impresa in alcuni settori specificamente indicati e localizzati in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che procedano all’ampliamento dell’attività o alla riapertura di un’attività già cessata da oltre sei mesi.

I settori interessati sono:

Sono invece escluse le seguenti:

Sono altresì esclusi i subentri in attività già esistenti e precedentemente interrotte.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di contributi per l’anno di avvio e per i tre successivi in misura pari alla somma dei tributi comunali pagati nell’esercizio precedente. La domanda deve essere presentata al Comune in cui è situato l’esercizio entro il 28⁄2 di ogni anno che erogherà il contributo dopo aver effettuato alcune verifiche e nel limite delle risorse ricevute dallo Stato.

Art. 30 quater – interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico

(omissis)

Art. 31 – marchi storici

(sostanzialmente invariato)

Art. 32 – contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi

(sostanzialmente invariato)

Art. 32 bis – transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali

Viene ulteriormente ampliato l’ambito di operatività dell’art. 43, comma 2 del DL 109⁄18 a favore dei soggetti titolari di mutui agevolati per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, ammettendo la transazione anche sulle somme dovute a Invitalia e risultanti da cartelle di pagamento o da ingiunzioni.

Art. 33 – assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

(omissis)

Art. 33 bis – potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(omissis)

Art. 33 ter – disposizioni in materia di regioni a statuto speciale

(omissis)

Art. 34 – piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali

(omissis)

Art. 35 – obblighi informativi erogazioni pubbliche

(invariato)

Art. 36 – banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

(omissis)

Art. 36 bis – disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine (di nuova introduzione)

Trattasi di norma che potenzia gli ELTIF (European long term investment funds) attraverso un meccanismo di incentivazione molto simile a quello previsto per i PIR (piani individuali di risparmio) in campo fiscale.

In base alle norme fiscali agevolative:

Art. 36 ter – proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 37 – ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia

(omissis)

Art. 38 – debiti enti locali

(omissis)

Art. 38 bis – applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 38 ter – procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 38 quater – recepimento dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 39 – modifica al decreto legge 28 gennaio 2019 n° 4

(omissis)

Art. 39 bis – bonus eccellenze (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 39 ter – incentivo per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (di nuova introduzione)

L’articolo in esame è relativo agli sgravi contributivi concessi alle aziende del Meridione che effettuano assunzioni o trasformazioni in contratti a tempo indeterminato.

Art. 40 – misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45

(omissis)

Art. 41 – misure in materia di aree di crisi industriale complessa

(omissis)

Art. 41 bis – riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 42 – controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed auropea

(omissis)

Art. 43 – semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore

In sede di conversione vengono apportate alcune modifiche con esclusivo riferimento ai partiti politici

Art. 44 – semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

(omissis)

Art. 44 bis – incentivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia meridionale (di nuova introduzione)

Prevede un’agevolazione fiscale collegata alle operazioni di aggregazione aziendale delle imprese del Mezzogiorno relativamente al regime di trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta.

Art. 45 – proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali

(omissis)

Art. 46 – modifiche all’art. 2, comma 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n° 1

(omissis)

Art. 47 – alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub–affidatarie, sub–appaltatrici e sub–fornitrici.

(omissis)

Art. 47 bis – misure a sostegno della liquidità delle imprese (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 48 – disposizioni in materia di energia

(omissis)

Art– 49 – credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

(invariato)

Art. 49 bis – misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (di nuova introduzione)

Alle imprese che effettuano donazioni d’importo non inferiore ad Euro 10.000 nell’arco di un anno per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento dei laboratori scolastici professionalizzanti e che assumono a conclusione dell’anno scolastico giovani diplomati con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto un parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi.

Il versamento deve avvenire con mezzi tracciabili sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche

Art. 49 ter – strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 50 – disposizioni finanziarie

(omissis)

Art. 50 bis – clausola di salvaguardia (di nuova introduzione)

(omissis)

Art. 51 – entrata in vigore

Come sempre nel caso di decreti legge che debbono essere presentati al Parlamento per la conversione l’entrata in vigore delle norme originarie è disposta dal decreto legge medesimo (in questo caso il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) mentre le variazioni apportate in sede di conversione entrano in vigore il giorno dopo alla pubblicazione delle medesime sulla GU.