CIRCOLARE N° 16 DEL 18 – 11 – 2019

Oggetto: prime anticipazioni sul decreto fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26⁄10 è stato pubblicato il Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria per il 2019. Dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e probabilmente subirà delle modifiche, nel seguito vi illustriamo le principali disposizioni che, salvo previsioni particolari, entrano in vigore dal 27⁄10.

Art. 1 – accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione.

L’art. 1 regolamenta (di fatto svuotandolo di utilità) quanto disciplinato dall’art. 8, comma 2 della legge 212⁄2000 (Statuto dei diritti del contribuente) relativo all’accollo del debito altrui. Il citato articolo prevede che un soggetto possa accollarsi il debito d’imposta altrui senza che il debitore originario venga liberato. In virtù di questa disposizione era possibile (specialmente all’interno dei gruppi societari) l’accollo dei debiti tributari da parte di un soggetto che vanta crediti d’imposta al fine di effettuare la compensazione, con indubbi vantaggi in ordine alla liquidità del gruppo stesso. Ora questa possibilità di compensazione viene esclusa, chi si accolla un debito deve pagarlo in denaro sonante. Vengono altresì indicate le sanzioni da applicare al debitore originario ed all’accollante.

Art. 2 – cessazione partita IVA e inibizione compensazione

La norma introdotta con il presente articolo fa riferimento ad una specifica fattispecie di chiusura d’ufficio della partita IVA nel caso vengano rilevate irregolarità in sede di verifica dei dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA o vengano riscontrati elementi di rischio dalla consultazione delle banche dati pubbliche o private, come previsto dal comma 15 bis dell’art. 35 del DPR 633⁄72 (legge sull’IVA). In tale ipotesi viene introdotto il divieto di compensazione orizzontale (tra tributi diversi). E’ doveroso precisare che tale divieto si applica esclusivamente nell’ipotesi di chiusura d’ufficio della partita IVA, non anche nel caso di chiusura volontaria

Nell’ipotesi in cui il contribuente effettuasse ugualmente la compensazione, il relativo Mod. F24 verrà scartato dall’Agenzia e quindi tutte le imposte illegittimamente compensate si considereranno non versate salvo che si provveda al versamento anche mediante ravvedimento operoso.

Art. 3 – contrasto alle indebite compensazioni

Il criterio che sottende alle norme introdotte con l’articolo in esame è quello di rendere più difficile l’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale e di ritardarne l’utilizzabilità al fine di permettere all’Agenzia di effettuare i controlli prima che eventuali crediti inesistenti vengano utilizzati. Si ricorda che con “compensazione orizzontale” si intende la compensazione tra tributi diversi.

L’articolo si compone di 8 commi:

comma 1: mediante modifica del comma 1 dell’art. 17 del decreto legislativo 241⁄97 viene previsto che la compensazione dei crediti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’IRAP d’importo superiore a 5.000 Euro possa essere effettuata solamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. La nuova normativa è molto penalizzante per le dichiarazioni dei redditi che vengono presentare nel mese di novembre di ogni anno, meno per i crediti IVA la cui dichiarazione si presenta a marzo. In passato l’utilizzabilità dei crediti era ammessa anche prima della presentazione della dichiarazione con indubbi vantaggi in ordine alla liquidità. Ad esempio un contribuente potrebbe trovarsi nella situazione di chiudere la dichiarazione IRPEF⁄IRES⁄IRAP con un consistente credito (maggiore di 5.000 Euro) per effetto del versamento degli acconti e di una riduzione del reddito. Tale credito potrà essere utilizzato non prima del decorso di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione che scade il 30⁄11 di ogni anno. Sulla base della normativa precedente, invece, il credito poteva essere utilizzato in compensazione del vari debiti pagabili con F24 dal mese di maggio.

comma 2: viene previsto l’obbligo per tutti i soggetti (anche i privati non titolari di partita IVA) di pagare gli F24 che contengano compensazioni, esclusivamente tramite il servizio Fisconline dell’Agenzia delle entrate. Questa nuova disposizione si applica ai crediti maturati nel 2019 e quindi si applica al primo pagamento (con compensazioni) da effettuare nel 2020

comma 3: le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta 2019. Pertanto l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019 che si presenta entro il mese di novembre 2020 sarà utilizzabile verso la fine dell’anno 2020 medesimo e non prima.

comma 4: vene previsto che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata al fine di contrastare le indebite compensazioni;

comma 5: prevede che in caso di accertato utilizzo di crediti non utilizzabili in compensazione la delega di pagamento (F24) venga rifiutata e venga applicata la sanzione ex art. 15, comma 2 ter del decreto legislativo 471⁄97 (il comma 2 ter viene introdotto dal presente decreto ed è illustrato qua sotto). Qualora il contribuente rilevi eventuali elementi non considerati dall’Agenzia lo stesso può fornire chiarimenti. La sanzione non viene iscritta a ruolo se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, in caso contrario l’Agenzia delle entrate–Riscossione deve notificare la cartella di pagamento entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento rifiutata. Restano sempre dovute le sanzioni per omessi versamenti e quelle relative alle violazioni in materia di compensazioni (art. 13 D. Lgs. 471⁄97) pari al 30% in caso di utilizzo di crediti non spettanti ovvero dal 100% al 200% in caso di utilizzo di crediti inesistenti.

comma 6: mediante modifica dell’art. 15 del decreto legislativo 471⁄97 viene introdotta una nuova sanzione fissa di 1.000 Euro in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo ex art. 37, comma 49 ter del decreto legge 232⁄2006 (in materia di crediti non utilizzabili in compensazione). Non si applica l’art. 12 del decreto legislativo 472⁄97;

Comma 7: (omissis)

Comma 8: le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Art. 4 – ritenute e compensazioni in appalto e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

L’articolo in esame è molto lungo, si compone di 4 commi ed è relativo all’obbligo per i committenti nei contratti di appalto di versare le ritenute d’acconto sugli stipendi delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Il primo comma aggiunge nel decreto 241⁄97 l’art. 17 bis rubricato “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di mano d’opera”.

Il nuovo articolo si compone di 12 commi.

Sinteticamente viene previsto che:

I secondo comma prevede che le disposizioni sopra viste si applichino a partire dal 1° gennaio 2020

Il comma 3 amplia il raggio di applicazione del metodo del reverse charge in campo IVA prevedendo che venga applicato anche alle prestazioni di servizi effettuate in esecuzione di contratti di appalto, subappalto o affidamento che siano caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. L’applicazione di quest’ultima disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione UE.

La normativa appena vista è analoga a quella che era già stata introdotta alcuni anni fa ma poi era stata abrogata. Ora viene riproposta ma pone sempre le stesse criticità già presenti all’epoca:

Art. 5 – contrasto alle frodi in materia di accisa

Art. 6 – prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Il primo comma dell’articolo in esame apporta alcune modificazioni alla legge 205⁄17.

Viene aggiunto il comma 941 ter che limita fortemente l’utilizzabilità della lettera d’intenti per l’acquisto di carburanti. Ricordiamo che la lettera d’intenti è una comunicazione che gli esportatori abituali possono inviare ai loro fornitori dichiarando tale status e, quindi, il diritto ad acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8 e 8bis del DPR 633⁄72 (legge sull’IVA).

Con l’entrata in vigore del decreto in esame tale possibilità viene esclusa in generale per tutti gli operatori. Solamente le imprese di autotrasporto di cose e persone in conto terzi (che siano anche esportatori abituali, quindi le imprese che effettuano trasporti internazionali in percentuale rilevante) potranno continuare ad emettere le lettere d’intenti ma solamente se l’acquisto del carburante è effettuato presso depositi commerciali, ovvero operatori non qualificabili come soggetti obbligati ai fini delle accise o che stoccano prodotto presso tali soggetti obbligati. Tutti gli altri soggetti (imprese di qualunque genere che abbiano la qualifica esportatori abituali) non potranno più acquistare il carburante nel regime di non imponibilità, ossia senza pagare l’IVA.

Art. 7 – contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

Art. 8 – disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

Art. 9 – frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

L’acquisto di veicoli nuovi ed usati e la relativa immatricolazione in Italia è utilizzato frequentemente al fine di perpetrare frodi in campo dell’Iva a livello comunitario. Al fine di prevenirle sono state introdotte regole sempre pià stringenti. Fra queste il comma 9 dell’art.1 del decreto legge 262⁄2006 il quale prevede che condizione necessaria per l’immatricolazione in Italia di veicoli, motoveicoli e rimorchi è l’esibizione del modello F24 (con l’indicazione della targa del singolo veicolo) relativo al versamento dell’IVA dovuta in occasione della prima cessione interna. Viene ora previsto che l’eventuale esenzione dal versamento venga verificata dall’Agenzia delle entrate che deve comunicare l’esito al Dipartimento per i trasporti.

Art. 10 – estensione del sistema INFOIL

Art. 11 – introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

Art. 12 – trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale

Art. 13 – trust

L’articolo in esame apporta alcune modifiche alla normativa vigente al fine di contrastare l’utilizzo strumentale di trust esteri per evadere le imposte in Italia. In particolare viene modificato l’art. 44 del TUIR (relativo ai redditi di capitale) allargando la definizione di reddito di capitale ad una particolare ipotesi di distribuzione di redditi da parte di trust avente sede in un paese a fiscalità privilegiata. Viene altresì modificato l’art. 45 relativo alla determinazione del reddito da capitale in seguito all’attribuzione di somme da parte di trust esteri.

Art. 14 – utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche saranno utilizzabili non solo ai fini fiscali ma anche per l’esercizio delle attività di polizia economico–finanziaria di competenza della Guardia di Finanza quali, ad esempio, in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale.

Art. 15 – fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Viene allungato a tutto il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il divieto riguarda tutti i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata, quindi:

Il principio è che deve trattarsi di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, quindi ad esempio, il medico che effettua delle visite ai dipendenti di una società per conto della medesima, dovrà emettere fattura elettronica a quest’ultima.

Art. 16 – semplificazioni fiscali

Viene previsto che in via sperimentale e con riferimento alle operazioni IVA effettuate a partire dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione (in apposita area riservata del proprio sito) dei contribuenti titolari di partita IVA la bozza dei seguenti documenti:

A partire dalle operazioni IVA 2021 (quindi nella primavera 2022) metterò altresì a disposizione la bozza della dichiarazione IVA

Art. 17 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche

A partire dal 1° gennaio 2020 l’Agenzia, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, controllerà il corretto assolvimento dell’imposta di bollo in base alla natura ed all’importo delle operazioni. In caso di violazioni provvederà ad irrogare la sanzione e gli interessi e ad inviare al contribuente apposita comunicazione telematica. Nel caso il contribuente provveda al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione la sanzione (30%) viene ridotta ad un terzo. Se invece non paga, l’intero importo viene iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Art. 18 – modifiche al regime dell’utilizzo del contante

L’utilizzo del contante viene regolamentato come segue:

Art. 19 – esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

L’art. 19 prevede due distinte norme:

Art. 20 – sanzione lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è stata istituita con la legge 232⁄2016, comma 540 e prevede che in sede di emissione dello scontrino, se richiesto dall’acquirente, il venditore debba inserire il codice fiscale dell’acquirente medesimo al fine di permettergli di partecipare alla lotteria. Tutti i dati verranno poi inviati all’Agenzia delle entrate attraverso il sistema degli scontrini elettronici che devono essere inviati per via telematica. Qualora il commerciante si rifiuti di inserire il codice fiscale sarà passibile di una sanzione da 100 a 500 Euro e, in caso di violazioni reiterate, viene esclusa l’applicazione del principio della continuazione che prevede un calcolo delle sanzioni non basato sulla semplice moltiplicazione della singola sanzione per il numero delle violazioni. Tuttavia viene anche prevista una moratoria sulle sanzioni fino al 30⁄6⁄2020.

Art. 21 – certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Art. 22 – credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che ricevono pagamenti elettronici viene riconosciuto un credito d’imposta del 30% dell’ammontare delle commissioni addebitate dalle società emittenti le carte di credito, debito e prepagate. Il credito spetta ai titoli di attività con ricavi non superiori a 400 mila Euro e con riferimento alle operazioni svolte dal 1° luglio 2020 nei confronti dei consumatori finali.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello in cui il corrispettivo è stato riscosso mediante la c.d. moneta elettronica e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi anche se non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.

Art. 23 – sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

In caso di mancata accettazione da parte degli operatori commerciali del pagamento mediante moneta elettronica è prevista una sanzione di 30 Euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata la carta.

Art. 24 – proroga gare scommesse e Bingo

Art. 25 – termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco

Art. 26 – prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

Art. 27 – registro unico degli operatori del gioco pubblico

Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e la diffusione del gioco illegale viene istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

L’iscrizione è presupposto indispensabile per l’esercizio dell’attività di gioco ed è obbligatoria anche per chi sia già titolare dell’apposita autorizzazione.

Devono iscriversi:

L’iscrizione viene disposta dall’Agenzia delle dogane previa verifica del possesso della licenza di pubblica sicurezza e della apposite autorizzazioni e concessioni specifiche richieste dalla normativa di settore e della certificazione antimafia nonché dell’avvenuto versamento di un importo annuo variabile tra 200 Euro e 10.000 a seconda del tipo di soggetto e di attività di gioco che viene esercitata.

Vengono previste sanzioni monetarie ed interdittive nel caso di esercizio di qualsiasi attività senza l’iscrizione al Registro

Art. 28 – blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

I soggetti emittenti carte di credito, le banche, gli operatori finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore dei soggetti che offrono sevizi di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che non siano titolari dell’apposita concessione o autorizzazione

Art. 29 – potenziamento dei controlli in materia di giochi

Art. 30 – disposizioni relative all’art. 24 del decreto legge n. 98 del 2011

Vengono introdotte ulteriori restrizioni sulla possibilità di essere titolari o condurre attività nelle quali sia offerto gioco pubblico.

Art. 31 – omesso versamento dell’imposta unica

Art. 32 – adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C–449⁄17

In seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia UE del 2019 non sono più considerate esenti da IVA le prestazioni di insegnamento di guida (autoscuole). Sono fatti salvi i comportamenti adottati prima dell’entrata in vigore del decreto

Art. 33 – sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici

Art. 34 – compartecipazione comunale al gettito accertato

Art. 35 – modifiche all’art. 96 del TUIR

L’articolo 96 del TUIR è relativo alla deduzione degli interessi passivi. Le modifiche apportate con il presente articolo sono relative alla esenzione della deducibilità parziale per gli interessi passivi sui prestiti concessi per la realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici.

Art. 36 – incentivi Conto Energia

Art. 37 – riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto legge 119 del 2019

La scadenza del 31 luglio 2019 prevista per il versamento della prima rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione è spostata al 30 novembre

Art. 38 – imposta immobiliare sulle piattaforme marine

Viene istituita un’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMP) che sostituisce tutte le varie forme di tassazione immobiliare attualmente esistenti.

Art. 39 – modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

L’articolo 39 è molto articolato ed apporta una serie di modiche al decreto legislativo 74⁄2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) nonché al decreto legislativo 231⁄2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.)

Occorre quindi procedere con ordine esaminando le varie modifiche.

Decreto legislativo 74⁄2000:

Inoltre viene previsto il sequestro⁄confisca per sproporzione nel caso l’imposta evasa sia superiore a 100.000 Euro

Inoltre viene previsto il sequestro⁄confisca per sproporzione se l’importo delle ritenute non versate è superiore a 100.000 Euro

Viene previsto il sequestro⁄confisca per sproporzione se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o altri documenti è superiore ad Euro 100.000.

Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche

La legge 231⁄2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” disciplina la responsabilità delle società per i reati che vengono commessi da propri amministratori. Si ricorda che le responsabilità penale è personale del soggetto che ha commesso il reato, tuttavia il legislatore ha voluto coinvolgere anche le società che traggono vantaggio dalla commissione di reati per i quali non rispondono penalmente (solo le persone fisiche sono penalmente perseguibili).

Alcune leggi successive ne hanno via via allargato l’ambito di applicazione ad un numero sempre più ampio di reati nei più svariati campi: tributario, sicurezza sul lavoro, ambientale ...

Con il decreto in esame viene stabilito che anche il reato di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false rientra nel novero dei reati che coinvolgono le società che ne hanno tratto vantaggio. A carico della società si applicherà una sanzione pecuniaria che, con un meccanismo un poco complicato, viene stabilita in quote del valore variabile da 258 a 1549 Euro da stabilirsi concretamente ad opera del giudice per ogni singola fattispecie sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società coinvolta. La sanzione sarà quindi determinata moltiplicando il numero delle quote da applicare per il valore attribuito dal giudice e potrà raggiungere il massimo di Euro 774.500 (500 X 1.540 Euro).

La sanzione scatta nelle seguenti tre distinte ipostesi:

Il reato di emissione o utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti si concretizza quando due soggetti, emittente e prenditore, si organizzano per la fatturazione di un’operazione che non è mai stata effettuata. In tal modo il soggetto che riceve la fattura si deduce dei costi inesistenti mentre l’emittente (in seguito alla retrocessione di parte del corrispettivo regolamente pagato per dare credito all’operazione) si costituisce dei fondi occulti.

Il reato di emissione di fattura soggettivamente inesistente si verifica invece quando la prestazione⁄vendita è stata effettivamente effettuata ma la fattura viene emessa da un soggetto diverso da quello che ha concretizzato l’operazione. Si tratta di un reato molto insidioso soprattutto per chi riceve la fattura e potrebbe non avere piena conoscenza dei rapporti tra l’effettivo prestatore⁄venditore e l’emittente o essere addirittura completamente all’oscuro di chi sia l’effettivo prestatore⁄venditore.

Con l’introduzione della responsabilità amministrativa da reato anche per l’emissione di fatture false, tale illecito sarà sottoposto, sebbene in capo a soggetti diversi, ad un triplice regime sanzionatorio:

La responsabilità da reato in capo alla società ex legge 231⁄2001 può essere evitata ove la medesima dimostri di aver adottato, prima che il reato venga commesso, un modello organizzativo in cui devono essere dettagliatamente descritte le varie situazioni di rischio e gli accorgimenti per evitarle. Il modello di organizzazione, prevenzione e controllo deve essere volto a disciplinare dettagliatamente le procedure ed i controlli interni per la prevenzione dei reati. In tal modo la società può dimostrare che l’amministratore ha violato le procedure previste ed è quindi l’unico responsabile. Secondo parte della dottrina l’adozione di un valido modello organizzativo potrebbe avere effetti benefici anche sulla responsabilità fiscale della società.

Nell’ipotesi che il reato venga commesso, il modello organizzativo verrà concretamente valutato dalla Procura della Repubblica e poi dall’Autorità giudiziaria al fine di valutarne l’esaustività ed escludere di conseguenza la responsabilità della società. L’adozione di un modello generico che non analizzi nel dettaglio i vari passaggi concretamente attuati nella singola imprese è, quindi, del tutto inutile. Inoltre affinché abbia qualche utilità concreta il modello organizzativo deve essere modificato ogni qual volta si verifichino variazioni nella struttura societaria, di governance, di processi produttivi etc.

La normativa sulla responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti prevede anche, sempre per evitare la responsabilità della società, la costituzione di organo ad hoc denominato ODV – Organismo di vigilanza che, per essere efficiente, dovrebbe essere costituito da personale esterno all’impresa ed avere libertà di spesa in ordine all’attuazione delle misure di contrasto alle frodi (ad esempio nell’organizzare la tutela della privacy dei dati).

Art. 40 – RFI ed Equitalia Giustizia

Art. 41 – Fondo di garanzia PMI

Art. 42 – fusione comuni

Art. 43 – affitti passivi PA

Art. 44 – abrogazione dell’articolo 6, comma 6 ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

Art. 45 – disposizioni in materia di salute

Art. 46 – disposizioni in materia di fiscalità regionale

Art. 47 – disposizioni sul trasporto pubblico locale

Art. 48 – adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni

Art. 49 – revisione priorità investimenti

Art. 50 – disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA

Art. 51 – attività informatiche in favore di organismi pubblici

Art. 52 – incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono

L’acquisto dei seggiolini per auto con il dispositivo antiabbandono viene agevolato con la concessione di un contributo di 30 Euro

Art. 53 – disposizioni in materia di autotrasporto

Art. 54 – Alitalia

Art. 55 – misure a favore della competitività delle imprese italiane

Art. 56 – compensazione fondo perequativo IRAP

Art. 57 – criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali

Art. 58 – quota versamenti in acconto

L’art. 58 prevede che (dal 27⁄10 giorno di entrata in vigore) le due rate degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP non devono più essere calcolate nelle misure del 40% (primo acconto) e 60% (secondo acconto) bensì in misura uguale del 50% ciascuna. Questa regola si applica solamente ai contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli ISA (anche se poi il singolo contribuente potrebbe non essere soggetto ad ISA ad esempio perché forfetario) nonché ai soci delle associazioni professionali e delle società di persone. Poiché la norma si applica immediatamente ne consegue che la seconda rata dell’acconto per il 2019 che ordinariamente sarebbe del 60% deve essere ricalcolata al 50%.

Art. 59 – disposizioni finanziarie

Art. 60 – entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 27⁄10