CIRCOLARE N° 17 DEL 22 – 11 – 2019
Oggetto: agevolazioni per le imprese liguri
Nell’ambito dell’Asse 1 – Occupazione del Piano europeo POR FSE 2014–2020 la Regione Liguria ha deliberato la concessione di bonus assunzionali a favore delle persone disoccupate in carico ai Centri per l’Impiego che hanno sottoscritto il Patto di servizio personalizzato (ex d. Lgs. 150⁄15) o il Patto per il Lavoro (ex Legge 26⁄2019).
Azioni finanziabili
L’agevolazione consiste in Bonus Assunzionali erogati a favore delle imprese che assumono o inseriscono con la qualità di socio lavoratore. Il contratto di assunzione può essere:
- a tempo indeterminato con un impiego orario di almeno 24 ore settimanali
- a tempo determinato della durata di almeno sei mesi e con impiego orario non inferiore 24 ore settimanali.
Non sono ammesse le seguenti forme contrattuali:
- contratti di apprendistato
- contratti di somministrazione a tempo indeterminato
- contratti per il lavoro domestico, ripartito ed accessorio
- contratti di lavoro a chiamata e intermittente
- contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati
I lavoratori per i quali si chiede il bonus non devono aver svolto attività lavorativa a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l’assunzione:
- nella medesima impresa richiedente
- in imprese controllate o collegate (ex art. 2359 c.c.)
- in altra impresa che sia posseduta per almeno il 25% dal medesimo soggetto che possiede la richiedente;
- in altra impresa nella cui compagine sociale o nei cui organi amministrativi siano presenti il legale rappresentante, i soci, i titolari di cariche o qualifiche o qualunqe altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado
Le assunzioni che possono usufruire del bonus devono essere incrementali rispetto alla media degli assunti nell’anno precedente salvo che il posto di lavoro si sia reso disponibile per:
- dimissioni volontarie
- invalidità
- pensionamento per raggiunti limiti di età
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro
- licenziamento per giusta causa.
Destinatari
Sono destinatari le persone residenti o domiciliate in Liguria, disoccupati e⁄o in Cassa integrazione straordinaria che abbiano ricevuto la lettera di licenziamento e che:
- hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)
- hanno sottoscritto il Patto di servizio (ex D. Lgs 150⁄2015) o il Patto per il Lavoro (ex legge 26⁄2019) presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente.
Beneficiari
Sono beneficiarie del bonus le imprese private di qualunque tipologia e dimensione che assumano a decorrere dal 1⁄9⁄19 persone che rispettano i requisiti indicati sopra nel paragrafo Destinatari purché vengano impiegati presso un’unità operativa ubicata in Liguria. Parimenti possono beneficiarne le cooperative ed i consorzi che assumono con la qualità di dipendente o di socio lavoratore.
I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
- essere in regola con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
- essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
- essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette
- avere almeno un’unità produttiva in Liguria
- non aver fatto ricorso, in relazione alle unità situate in Liguria, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo
Tempistica
Le domande possono essere presentate dal giorno 1⁄10⁄2019 fino al 30⁄12⁄2020 salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi.
Importi
Il bonus ha un valore variabile in funzione della tipologia di contratto secondo la seguente tabella:
- Euro 6.000 per i dipendenti o soci lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Euro 4.000 per dipendenti o soci lavoratori con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi;
- Euro 2.000 per dipendenti o soci lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fra 6 e 12 mesi
In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione:
- per le proroghe fino a 12 mesi dei contratti di durata inferiore: Euro 2.000
- per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti di durata inferiore a 12 mesi: Euro 4.000
- per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti di durata superiore a 12 mesi: Euro 2.000
Tutti i suddetti importi sono maggiorati del 30% se riguardano persone disabili iscritte al collocamento mirato assunte oltre l’obbligo previsto dalla legge 68⁄1990
Nel caso l’assunzione riguardi persona facente parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza, gli importi sono maggiorati del 10%