STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 1 DEL 3 – 1 – 2020
Oggetto: prime anticipazioni sulla legge Finanziaria per il 2020.

Illustriamo brevemente alcune delle misure contenute nella legge finanziaria per il 2020 che entrano in vigore dal 1° gennaio. Per un’analisi più approfondita della legge rimandiamo ad una futura circolare in corso di preparazione.

Bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazioni che a regime dovrebbe essere al 36%, da alcuni anni viene elevato al 50%, tale misura maggiorata viene confermata anche per il 2020. Il bonus spetta per le seguenti opere: lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (e ordinaria per le spese condominiali), sicurezza, antincendio e risparmio energetico non qualificato. I seguenti interventi già da alcuni anni sono stati declassati da risparmio energetico qualificato a non qualificato e quindi usufruiscono della detrazione al 50%: nuovi serramenti ed infissi, schermature solari, caldaie a biomasse e a condensazione in classe A.

Risparmio energetico

Anche per il bonus energetico qualificato viene confermata per il 2020 l’aliquota maggiorata del 65%

Bonus mobili

Anche nel 2020 sarà possibile beneficiare dello sconto fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Come sempre l’agevolazione è legata all’effettuazione di lavori che usufruiscono del bonus ristrutturazioni e spetta fino ad una spesa massima di 10 mila Euro.

Verde e giardini

Anche il bonus verde e giardini dovrebbe essere prorogato a tutto il 2020, tuttavia tale proroga dovrebbe essere contenuta nel DL milleproroghe appena approvato che verrà illustrato in una separata circolare.

Ecobonus condominio (per notizia)

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 sono in vigore le agevolazioni maggiorate per i lavori di risparmio energetico realizzati su parti comuni di interi edifici. Le detrazioni sono del 70% o del 75% a seconda del conseguimento di determinati indici di prestazione energetica. Le detrazioni salgono all’80% e 85% se i lavori vengono realizzati in edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.

Bonus facciate

Si tratta di una novità in assoluto. Viene concessa la possibilità di detrarre (in 10 anni) il 90% delle spese sostenute per interventi sulle facciate degli edifici. La norma prevede che le spese pagate nel 2020 relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici (zona A) o in zone di completamento (zona B) possano essere detratte al 90% in dieci anni. Gli interventi agevolabili sono quelli sulla struttura opaca delle facciate, sui balconi, sugli ornamenti (compresi i fregi). Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono escluse le spese per la sostituzione degli infissi, degli impianti di illuminazione, per la progettazione dei lavori, per perizie e sopralluoghi nonché per le altre prestazioni professionali. Sembra, ma si è in attesa di una conferma, che possa rientrare tra le agevolazioni al 90% anche i c.d. interventi misti ovvero quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata che influenzano anche dal punto di vista termico (ad esempio la posa del cappotto termico esterno con riqualificazione estetica dell’edificio).

Sconto in fattura

Altra novità rilevante riguarda il c.d. sconto in fattura: dal 1° gennaio potrà riguardare i lavori di “ristrutturazione importante di primo livello” d’importo pari o superiore a 200 mila Euro che siano effettuati sulle parti comuni degli edifici. Si tratta delle spese di cui al decreto MISE 26/6/2015 ovvero delle spese per il risparmio energetico.

Sono escluse quindi dallo sconto in fattura alcune agevolazioni che non sono riconducibili al risparmio energetico quali, ad esempio: il sismabonus.

Buoni pasto

Dal 1° gennaio aumenta la convenienza ad utilizzare i buoni pasto elettronici anziché quelli cartacei. La quota giornaliera esente per i buoni elettronici aumenta ad 8 Euro (prima era 7 Euro) mentre quella per i buoni cartacei viene ridotta a 4 Euro (prima era di Euro 5,29).

Bonus bebé

Viene esteso a tutti i nuovi nati o adottati nel corso del 2020, varia da 80 a 160 Euro mensili in base all’ISEE del nucleo familiare.

Bonus asilo nido

Il bonus asilo nido viene incrementato rispetto agli attuali Euro 1500:

potrà arrivare a 3000 per i nuclei con ISEE inferiore a 25 mila Euro,

fino a 2500 per quelli con un ISEE tra 25.000 e 40.000

resterà a 1500 Euro per quelli con ISEE superiore

Spese veterinarie

Per le spese veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio il limite massimo detraibile passa da Euro 387,34 a 500 Euro

Esenzione canone RAI per over 75

Viene elevata a 8.000 Euro la soglia del reddito complessivo per l’esenzione dal pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Cedolare secca sugli affitti

L’aliquota della cedolare secca sui contratti di affitto residenziale a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa viene stabilita in modo permanente al 10%.

Superammortamento e bonus beni strumentali

La normativa in materia di superammortamento e di iperammortamento non si applicherà più ai beni strumentali acquistati nel 2020, Resta ovviamente per quelli acquistati in precedenza. Per i beni strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio si potrà usufruire di un credito d’imposta del 6% relativamente ai beni che avrebbero usufruito del superammortamento e del 40% per quelli che avrebbero usufruito dell’iperammortamento.

Regime forfetario

Vengono reintrodotti due vincoli per l’applicazione del regime forfetario ai soggetti che hanno un ammontare di ricavi non superiore a 65.000 Euro. Dal 2020 non potranno applicare il forfait i soggetti che hanno percepito nel 2019 un reddito da pensione, stipendio o assimilati d’importo superiore a Euro 30 mila. Inoltre costituisce ulteriore causa di inapplicabilità del regime forfetario il sostenimento di spese per lavoro dipendente od accessorio d’importo superiore a 20 mila Euro.

Terzo settore

Il termine per l’adeguamento degli statuti dei soggetti che potranno iscriversi nel Registro del Terzo Settore viene posticipato al 30/6/2020

Bonus sostituti del latte materno

Alle mamme che non possono allattare viene riconosciuto un bonus fino ad un massimo di 400 Euro per neonato fino al 6° mese di vita.

Auto aziendali

Per i lavoratori che usufruiscono dell’auto aziendale anche nel tempo libero (fringe benefit) viene previsto un aumento del reddito in natura tassabile in busta paga qualora l’auto abbia emissione di CO2 superiori a 160g/Km.

ALTRE MISURE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

Nel seguito riepiloghiamo alcune disposizioni contenute in leggi diverse dalla Finanziaria per il 2020 che entrano in vigore dal 1° gennaio.

Cessioni intra UE e codice identificativo

Dal 1° gennaio 2020 sulle fatture relative a cessioni di beni a clienti comunitari è obbligatorio inserire il codice unionale pena l’impossibilità di non assoggettare ad Iva la cessione stessa. Inoltre il cedente dovrà verificare se il suo cliente è iscritto al regime VIES (Direttiva UE 2018/1910 non ancora recepita in Italia)

Contratti di call of stock

Questo contratto che in Italia viene chiamato “consignment stock” è il contratto con cui due soggetti passivi di due Stati si obbligano a trasferire le merci tra di loro non nel momento in cui le stesse sono trasferite fisicamente all’acquirente bensì nel momento in cui il medesimo preleva i beni dal deposito per immetterli nelle propria produzione o commercializzazione. Quindi il trasferimento della proprietà e il perfezionamento dell’operazione intracomunitaria viene differito al momento del prelievo. La nuova normativa introduce a livello UE il riconoscimento fiscale di questa tipologia di contratto e l’obbligo che il passaggio di proprietà debba avvenire entro 12 mesi dall’arrivo della merce nello Stato membro di destinazione. Questa procedura permette al cedente di non identificarsi nello Stato del cessionario purché sia il cedente sia il cessionario istituiscano apposito registro per monitorare le merci che sono ancora di proprietà del cedente ma che sono già nel Paese dell’acquirente e alla ulteriore condizione che il cedente presenti il modello Intrastat (Direttiva UE 2018/1910 non ancora recepita in Italia e Regolamento UE 282/2011, art. 54 bis)

Corrispettivi telematici

Per effetto dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 127/2015 dal 1° gennaio 2020 i vecchi registratori di cassa vanno in pensione. Bisognerà acquistare il “registratore telematico” ed emettere il “documento commerciale” da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni. Poiché sono state riscontrate molte difficoltà è stata deliberata una moratoria nell’applicazione delle sanzioni che, durante il primo semestre 2020, non verranno applicate se i dati dei corrispettivi dovessero essere inviati in ritardo (rispetto al termine di dodici giorni) ma comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 2, comma 6 ter D. Lgs. 127/2015)

Esterometro trimestrale

Il modello esterometro mensile viene abolito, al suo posto si intruduce quello trimestrale che dovrà essere inviato entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Lettere d’intento

Le lettere d’intento ricevute ed emesse non vanno più registrate negli appositi registri e gli esportatori abituali che le emettono non devono più inviarle ai loro fornitori. Tuttavia occorre informare i fornitori della volontà di acquistare nel regime di non imponibilità, per questo gli esportatori abituali devono comunicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento già inviata all’Agenzia delle entrate. Il fornitore dovrà obbligatoriamente indicare tale protocollo di ricezione nella fattura emessa (in sostituzione degli estremi della dichiarazione d’intento). Continua a permanere l’obbligo del fornitori di riscontrare telematicamente sul sito dell’AdE l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d’intenti da parte dell’esportatore abituale prima di effettuare le operazioni stesse.

Scuole guida

Dal 1° gennaio 2020 le prestazioni delle scuole guida per il conseguimento delle patenti B e C1 sono soggette ad IVA (Art. 32 del DL 124/2019)

Apprendisti e contributi

Per i contratti di apprendistato di primo livello è previsto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di rapporto. L’esenzione spetta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze al massimo 9 addetti.

INPGI

Viene variato il Regolamento INPGI per la gestione separata: le aliquote contributive vengono aumentate come segue:

12% contributo soggettivo per chi ha redditi fino a 24 mila Euro lordi

14% per chi ha redditi superiori

4% contributo integrativo




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