STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 3 DEL 5 – 2 – 2020 |
Oggetto: imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
In virtù del principio dell’alternatività IVA⁄Registro le fatture, che nella maggior parte dei casi sono soggette ad IVA, non devono essere assoggettate ad imposta di bollo. Nel caso la fattura sia totalmente senza IVA o indichi sia importi soggetti ad Iva sia importi non assoggettati bisogna applicare l’imposta di bollo da 2 Euro. Con l’introduzione della fattura elettronica che coinvolge quasi tutti i contribuenti ad esclusione di alcune tipologie (soggetti in regime forfetario, contribuenti che devono effettuare l’invio al sistema Tessera sanitaria etc.), la normativa sull’imposta di bollo è stata adeguata alle nuove modalità operative telematiche. In sede di compilazione della fattura elettronica (se occorre inserire l’imposta di bollo) bisogna valorizzare il campo “dati bollo”. Sulla base delle scelte effettuate l’Agenzia delle entrate provvede ad inviare ai contribuenti un riepilogo delle somme dovute. Il pagamento dovrà avvenire mediante il modello F24. Inoltre l’Agenzia controlla tutte le fatture elettroniche (che transitano attraverso lo SDI) e, quindi, è in grado di controllare la corretta applicazione dell’imposta di bollo. In precedenza, invece, tale controllo non era possibile se non in caso di accesso presso i destinatari delle fatture che avrebbero dovuto conservare gli originali con la marca apposta sui documenti cartacei. Nel caso in sede di compilazione della fattura elettronica il campo “dati bollo” non sia stato (erroneamente) valorizzato, detta fattura non verrà conteggiata da parte dell’Agenzia, tuttavia il contribuente potrà modificare il report ricevuto inserendo anche le fatture per le quali non aveva valorizzato la scelta di pagare l’imposta di bollo. È quindi necessario porre maggiore attenzione nell’applicazione della relativa normativa. Riepiloghiamo i principali casi in cui è necessario applicare l’imposta di bollo che, ricordiamo, si applica solamente ove gli importi non assoggettati ad IVA siano di ammontare superiore a 77,47 Euro:
Riepiloghiamo altresì le principali fattispecie in cui, nonostante non vi sia addebito di IVA in fattura, non è necessario assoggettare il documento ad imposta di bollo:
Il pagamento deve essere effettuato dopo che l’Agenzia delle entrate ha inviato il relativo riepilogo. Se in sede di compilazione della fattura elettronica non sia stata scelta l’opzione di assoggettare la fattura ad imposta di bolo, è possibile modificare il report che l’Agenzia ha inviato in modo da comprendere anche eventuali fatture erronemanete non comprese. Le scadenze di pagamento variano in relazione all’importo da pagare:
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