STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 3 DEL 5 – 2 – 2020
Oggetto: imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In virtù del principio dell’alternatività IVA⁄Registro le fatture, che nella maggior parte dei casi sono soggette ad IVA, non devono essere assoggettate ad imposta di bollo.

Nel caso la fattura sia totalmente senza IVA o indichi sia importi soggetti ad Iva sia importi non assoggettati bisogna applicare l’imposta di bollo da 2 Euro.

Con l’introduzione della fattura elettronica che coinvolge quasi tutti i contribuenti ad esclusione di alcune tipologie (soggetti in regime forfetario, contribuenti che devono effettuare l’invio al sistema Tessera sanitaria etc.), la normativa sull’imposta di bollo è stata adeguata alle nuove modalità operative telematiche.

In sede di compilazione della fattura elettronica (se occorre inserire l’imposta di bollo) bisogna valorizzare il campo “dati bollo”. Sulla base delle scelte effettuate l’Agenzia delle entrate provvede ad inviare ai contribuenti un riepilogo delle somme dovute. Il pagamento dovrà avvenire mediante il modello F24. Inoltre l’Agenzia controlla tutte le fatture elettroniche (che transitano attraverso lo SDI) e, quindi, è in grado di controllare la corretta applicazione dell’imposta di bollo. In precedenza, invece, tale controllo non era possibile se non in caso di accesso presso i destinatari delle fatture che avrebbero dovuto conservare gli originali con la marca apposta sui documenti cartacei.

Nel caso in sede di compilazione della fattura elettronica il campo “dati bollo” non sia stato (erroneamente) valorizzato, detta fattura non verrà conteggiata da parte dell’Agenzia, tuttavia il contribuente potrà modificare il report ricevuto inserendo anche le fatture per le quali non aveva valorizzato la scelta di pagare l’imposta di bollo.

È quindi necessario porre maggiore attenzione nell’applicazione della relativa normativa.

Riepiloghiamo i principali casi in cui è necessario applicare l’imposta di bollo che, ricordiamo, si applica solamente ove gli importi non assoggettati ad IVA siano di ammontare superiore a 77,47 Euro:

  • operazioni fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633⁄72, tipicamente i rimborsi spese “in nome e per conto” ovvero documentati da fattura o ricevuta intestata al proprio cliente;
  • operazioni mancanti del requisito della territorialità così come definito dagli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633⁄72 ovvero le operazioni che si considerano effettuate all’estero.
  • le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ex art. 8 bis DPR 633⁄72
  • le prestazioni di servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali (prestazioni effettuate nei porti ed aeroporti) ex art. 9 DPR 633⁄72
  • operazioni esenti ex art. 10 (tipicamente quelle sanitarie, le prestazioni didattiche, le prestazioni dei taxisti etc.)
  • operazioni (cessioni e beni e prestazioni di servizi) effettuate ex art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633⁄72 ovvero quelle per le quali sia stata ricevuta la lettera d’intento;
  • operazioni effettuate da soggetti in regime forfetario o nel regime dei minimi

Riepiloghiamo altresì le principali fattispecie in cui, nonostante non vi sia addebito di IVA in fattura, non è necessario assoggettare il documento ad imposta di bollo:

  • cessioni di beni ex art. 8, comma 1, lettere a) e b) ovvero esportazioni “dirette”
  • cessioni intracomunitarie (DL 331⁄93)
  • operazioni con l’applicazione del meccanismo del reverse charge
  • prestazioni di servizi internazionali

Il pagamento deve essere effettuato dopo che l’Agenzia delle entrate ha inviato il relativo riepilogo. Se in sede di compilazione della fattura elettronica non sia stata scelta l’opzione di assoggettare la fattura ad imposta di bolo, è possibile modificare il report che l’Agenzia ha inviato in modo da comprendere anche eventuali fatture erronemanete non comprese.

Le scadenze di pagamento variano in relazione all’importo da pagare:

  • se l’importo annuo complessivamente dovuto non supera Euro 1.000 il pagamento dovrà essere effettuato in due tranches con scadenza 16⁄6 e 16⁄12 (in precedenza era con versamenti trimestrali)
  • se, invece, è superiore, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre: 20⁄4 – 20⁄7 – 20⁄10 – 20⁄1 dell’anno successivo.



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