STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 4 DEL 10 – 2 – 2020
Oggetto: modifiche alla normativa sugli agriturismi della Regione Liguria

La Giunta della Regione Liguria con una Delibera del 31⁄1⁄20 ha apportato significative modifiche al documento “Aggiornamento delle disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21⁄11⁄2007 n° 37”, nel seguito ve ne forniamo una rapida sintesi:

  • all’articolo 2 è stata introdotta la possibilità di svolgere l’enoturismo e l’oleoturismo insieme alle attività agrituristiche;
  • all’articolo 4 sono stati modificati i limiti all’esercizio dell’attività agrituristica che ora sono:
    • ospitalità fino a 38 posti letto
    • ospitalità in spazi aperti fino a 14 piazzole
    • ospitalità congiunta delle suddetto modalità fino a complessivi 58 ospiti
  • all’articolo 6 sono state modificate le zone a prevalente interesse agrituristico che ora engono estese a tutto il territorio regionale
  • all’articolo 7 sono state modificate le percentuali per l’impiego dei prodotti aziendali per la somministrazione dei pasti che, ora, vengono fissate come segue;
    • almeno il 40% delle materie impiegate per la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi alcoolici e superalcoolici) deve essere ricavata da prodotti di propria produzione
    • almeno il 70% delle materie impiegate per la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi alcoolici e superalcoolici) deve essere ricavata da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale (comprese le materie di propria produzione)
  • all’articolo 8 viene richiamata la possibilità di effettuare reti di imprese nel settore dell’agriturismo
  • all’articolo 9 viene introdotta la possibilità di effettuare un’offerta agrituristica caratterizzata da una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione attraverso la forma dell’agriturismo diffuso
  • all’articolo 11 sono state modificate le modalità per effettuare l’agricampeggio permettendo all’imprenditore agricolo di mettere a disposizione le tende, i caravan e altre strutture removibili
  • all’articolo 13 è stato disposto che le fattorie didattiche possano essere espletate come attività di agriturismo
  • all’articolo 14 vengono introdotte modifiche alle attività formative delle fattorie didattiche
  • all’articolo 16 le attività di enoturismo e oleoturismo vengono inserite tra le attività agrituristiche
  • all’articolo 20 vengono introdotte targhe differenziate per chi svolge l’attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo
  • all’articolo 28 vengono introdotte alcune modifiche in merito in merito all’attività di vigilanza e controllo
  • l’allegato 7 (Carta degli impegni e della qualità) è stato modificato
  • l’allegato 8 (Procedure per svolgere l’attività doi enoturismo e oleoturismo) è stato modificato



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