La Giunta della Regione Liguria con una Delibera del 31⁄1⁄20 ha apportato significative modifiche al documento “Aggiornamento delle disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21⁄11⁄2007 n° 37”, nel seguito ve ne forniamo una rapida sintesi:
- all’articolo 2 è stata introdotta la possibilità di svolgere l’enoturismo e l’oleoturismo insieme alle attività agrituristiche;
- all’articolo 4 sono stati modificati i limiti all’esercizio dell’attività agrituristica che ora sono:
- ospitalità fino a 38 posti letto
- ospitalità in spazi aperti fino a 14 piazzole
- ospitalità congiunta delle suddetto modalità fino a complessivi 58 ospiti
- all’articolo 6 sono state modificate le zone a prevalente interesse agrituristico che ora engono estese a tutto il territorio regionale
- all’articolo 7 sono state modificate le percentuali per l’impiego dei prodotti aziendali per la somministrazione dei pasti che, ora, vengono fissate come segue;
- almeno il 40% delle materie impiegate per la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi alcoolici e superalcoolici) deve essere ricavata da prodotti di propria produzione
- almeno il 70% delle materie impiegate per la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi alcoolici e superalcoolici) deve essere ricavata da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale (comprese le materie di propria produzione)
- all’articolo 8 viene richiamata la possibilità di effettuare reti di imprese nel settore dell’agriturismo
- all’articolo 9 viene introdotta la possibilità di effettuare un’offerta agrituristica caratterizzata da una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione attraverso la forma dell’agriturismo diffuso
- all’articolo 11 sono state modificate le modalità per effettuare l’agricampeggio permettendo all’imprenditore agricolo di mettere a disposizione le tende, i caravan e altre strutture removibili
- all’articolo 13 è stato disposto che le fattorie didattiche possano essere espletate come attività di agriturismo
- all’articolo 14 vengono introdotte modifiche alle attività formative delle fattorie didattiche
- all’articolo 16 le attività di enoturismo e oleoturismo vengono inserite tra le attività agrituristiche
- all’articolo 20 vengono introdotte targhe differenziate per chi svolge l’attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo
- all’articolo 28 vengono introdotte alcune modifiche in merito in merito all’attività di vigilanza e controllo
- l’allegato 7 (Carta degli impegni e della qualità) è stato modificato
- l’allegato 8 (Procedure per svolgere l’attività doi enoturismo e oleoturismo) è stato modificato
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