STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 6 DEL 24 – 2 – 2020
Oggetto: decreto fiscale di fine anno (D.L. 124⁄2019 convertito)

Facendo seguito alla nostra circolare N ° 16/2019 in cui avevamo anticipato alcuni provvedimenti contenuti nel decreto 124⁄2019, vi informiamo ora che lo stesso è stato convertito con modificazioni. Come sempre le novità entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 24⁄12.

Articolo 1 – accollo dei debiti

L’art. 8, comma 2 della Legge 212⁄2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Con l’articolo in esame tale possibilità viene regolamentata con una forte limitazione consistente nel divieto per l’accollante di compensare il debito accollato con propri crediti fiscali. L’accollante deve pagare in “moneta sonante” il debito.

Nel caso di violazione del divieto i versamenti sono considerati come non effettuati e sono previste specifiche sanzioni:

  • per l’accollante la sanzione è del 30%. Qualora, addirittura, la compensazione venga effettuata con crediti inesistenti dal 100% al 200%;
  • per il soggetto cedente la sanzione è del 30%

Articolo 2 – cessazione partite IVA e divieto di compensazione

La fattispecie in esame riguarda un caso particolare di cessazione della partita IVA prevista dal comma 15 bis dell’articolo 35 del DPR 633⁄72 relativo ai casi in cui, in seguito alle verifiche vengano riscontrati elementi di rischio connessi alla partita IVA, la stessa venga cessata d’ufficio su iniziativa dell’Ufficio stesso.

Nella suddetta fattispecie a decorrere dalla notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA non si possono più utilizzare in compensazione eventuali crediti tributari maturati precedentemente, qualunque sia la loro natura.

Analogamente, ma solamente con riferimento ai crediti IVA, nel caso un soggetto venga escluso dall’elenco VIES

Articolo 3, commi 1 e 3 contrasto alle indebite compensazioni

In materia di utilizzo dei crediti IVA (d’importo superiore a 5.000 Euro) in compensazione dei debiti tributari vige già la regola che la compensazione possa esser effettuata solamente decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Questa regola viene ora allargata a tutti i tributi con la conseguenza che viene notevolmente ritardata l’utilizzabilità dei crediti stessi.

La nuova normativa si applica con riferimento ai crediti che emergono dalle dichiarazioni relative al 2019 il cui termine di presentazione scadrà il 30⁄11⁄2020. La postergazione di quasi un anno (al 10⁄12⁄2020) è molto penalizzante rispetto alla tempistica precedente che ammetteva la compensazione già dal mese di gennaio dell’anno successivo all’insorgere del credito stesso. La nuova regola si applica anche ad eventuali residui di crediti sorti negli anni precedenti (2018, 2017 etc) che, non essendo stati utilizzati nel corso del 2019 vengono riassorbiti nella dichiarazione per il 2019 e quindi ricadono nella limitazione all’utilizzo.

Articolo 3, commi 2 e 3 compensazione crediti da parte dei sostituti d’imposta

Il comma 2 prevede l’estensione a tutti i soggetti (anche non titolari di partita IVA) dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche per il pagamento degli F24 contenenti delle compensazioni. Non è più utilizzabile quindi l’internet banking ma solamente le modalità Entratel o Fisconline. La nuova normativa si applica anche ai casi di compensazioni inerenti la qualità di sostituto d’imposta al fine di recuperare le eccedenze di versamento delle ritenute d’acconto ovvero dei bonus erogati ai dipendenti come, ad esempio, i rimborsi da Mod 730 ed il bonus Renzi tra i più comuni.

Articolo 3, commi 5 e 6 sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe presentate nel mese di marzo 2020, in caso di utilizzo di crediti non utilizzabili, la delega viene scartata ed il contribuente viene avvisato in via telematica. Poiché lo scarto della delega (mod F24) equivale ad un omesso versamento si applicano le sanzioni ex art. 15, comma 2 ter del D. Lsg. 471⁄97 (eventualmente sanabili in misura ridotta con il ravvedimento operoso nel caso il contribuente di accorga dell’errore prima dell’Ufficio).

In caso contrario l’Ufficio provvede ad irrogare le sanzioni per l’omesso versamento unitamente alle seguenti ulteriori sanzioni di nuova istituzione:

  • 5% per gli importi fino a 5.000 Euro
  • Euro 250 per gli importi superiori

Articolo 4, commi 1 e 2 contrasto all’omesso versamento di ritenute in settori labour intensive

La materia del versamento delle ritenute fiscali nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi è stata completamente stravolta in sede di iter per l’approvazione del decreto legge. La nuova normativa si applica ai committenti che siano sostituti d’imposta e che affidano il compimento di un’opera o di un servizio ad altra impresa, quindi, ad esempio, sono esclusi i privati che stipulano contratto d’appalto per la ristrutturazione di un appartamento.

La formulazione approvata definitivamente prevede che, per tutti gli appalti e subappalti di qualsiasi importo, il versamento delle ritenute e dei contributi resti a carico delle imprese appaltatrici.

Sono però previste alcune novità con esclusivo riferimento agli appalti e subappalti d’importo annuo superiore a 200 mila Euro:

  • l’impresa appaltatrice non può effettuare alcuna compensazione
  • la stessa deve, entro cinque giorni dal versamento del mod. F24, trasmetterne copia all’appaltante
  • il committente ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, qualora rilevi un inadempimento, deve sospendere i pagamenti per l’importo che non è stato versato fino ad un controvalore massimo pari al 20% dei crrispettivi pattuiti per l’appalto o subappalto e deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate.

Per l’applicazione della norma occorrono quindi tre condizioni:

  • il committente deve essere un sostituto d’imposta
  • il contratto deve essere d’importo superiore a 200 mila Euro
  • il contenuto del contratto deve essere a prevalente utilizzo di manodopera e deve essere eseguito presso la sede del committente con l’utilizzo dei beni strumentali di quest’ultimo.

Entro cinque giorni da ogni adempimento mensile le imprese esecutrici dei lavori devono trasmettere al committente:

  • i modelli F24 regolarmente pagato
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere indicandone il codice fiscale ed il dettaglio delle ore di lavoro prestate
  • l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore impiegato nel cantiere
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese per ciascun lavoratore con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente (nell’ipotesi un lavoratore venga impiegato in cantieri di committenti differenti).

In caso di irregolarità il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto, Se omette, si genera a suo carico una responsabilità solamente nel caso le ritenute ed i contributi non siano stati regolarmente versati dall’impresa affidataria. La sanzione è pari a quella irrogata all’impresa affidataria in relazione all’adempimento omesso.

È possibile non applicare la nuova normativa nei seguenti casi:

  • qualora l’impresa appaltatrice sia in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbia eseguito nell’ultimo triennio versamento registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del periodo;
  • qualora l’impresa appaltatrice non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute ed ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 Euro

Articolo 4, commi 3 e 4 estensione del regime del reverse charge IVA

Il meccanismo del reverse charge già previsto per alcuni settori (edilizia, spese condominiali etc) viene allargato ai seguenti rapporti:

  • rapporti tra le imprese facenti parte di un consorzio ove il contratto preveda l’impiego di manodopera;
  • qualunque tipologia di contratto la cui esecuzione avvenga presso la sede del committente e preveda l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo.

Tale previsione non entra immediatamente in vigore in quanto è subordinata al rilascio, da parte dell’UE, di apposita autorizzazione

Articolo 9 contrasto alle frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

L’articolo in esame ha lo scopo di evitare comportamenti erronei e fraudolenti nelle transazioni di veicoli usati provenienti da Paesi UE ed acquistati da operatori privati. Si ricorda che la definizione di autoveicolo usato prevede che il medesimo abbia percorso più di 6000 Km e sia immatricolato da oltre sei mesi.

Capita infatti di frequente che gli acquirenti italiani (qualora titolari di partita IVA) dichiarino di voler utilizzare il c.d. “regime del margine” previsto per i commercianti di beni usati che evita l’applicazione dell’IVA sui beni in entrata in Italia che, però, nel caso di acquisto di un autoveicolo non è applicabile. In passato con il DL 262⁄2006 era gi stata introdotta una misura volta ad evitare errori che prevedeva l’obbligo di pagamento dell’IVA sugli automezzi in entrata prima della relativa immatricolazione in Italia. Poiché i risultati non sono soddisfacenti, le forme di controllo sono state rese più stringenti e dovrà essere emanato apposito decreto dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di attuazione.

Articolo 10 bis estensione del ravvedimento operoso

Per effetto dell’abrogazione del comma 1 bis dell’articolo 13 del D. Lgs. 472⁄97 viene esteso l’istituto del ravvedimento operoso “lungo” anche ai tributi regionali e locali. Per ravvedimento operoso “lungo” si intende quello effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione ovvero oltre un anno dall’irregolarità nel caso si tratti di tributo non soggetto a dichiarazione annuale.

Si ricorda che tale possibilità non era invece ammessa per i tributi locali che avevano una tempistica molto stretta. Ora invece, se il contribuente non riceve alcuna notifica, i termini per il ravvedimento coincidono con quelli fissati per la decadenza dell’ufficio ai fini della notifica degli atti impositivi.

Articolo 13 tassazione trust esteri

Vengono apportate alcune modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR in materia di tassazione dei redditi corrisposti dai trust. In aggiunta a quanto già previsto viene ora stabilito che i redditi corrisposti a residenti in Italia da trust o altri istituti analoghi che siano stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata vengano considerati come redditi di capitale anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari.

Articolo 13 bis Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

I Piani individuali di risparmio introdotti dalla legge 232⁄2016 hanno lo scopo di incoraggiare gli investimenti a lungo termine in piccole e medie imprese consentendo ai beneficiari (le persone fisiche) di avere l’esenzione (ai fini IRPEF) dei redditi prodotti dal piano stesso. I versamenti sono ammessi fino ad un importo annuo non superiore ad Euro 30.000 e complessivamente fino a 150 mila Euro. Per le informazioni generali sui PIR vedasi la nostra circolare N° 5⁄2017ai commi 100–114).

Con la legge 145⁄2018 (finanziaria per il 2019) erano stati introdotti alcuni nuovi vincoli (irrilevanti per gli investitori) sulla composizione degli investimenti che le società di gestione potevano effettuare. Tuttavia si era verificato un effetto negativo ed i PIR erano diventati molto meno attrattivi per le persone fisiche.

Con i commi in esame questi vincoli vengono rimossi.

Articolo 13 ter, comma 1 anticipazione regime lavoratori impatriati

Le disposizioni agevolative previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 34⁄2019 (che sarebbero dovuto entrare in vigore dal 2020) vengono anticipate al 2019 a condizione che i contribuenti residenti all’estero abbiano trasferito la residenza a decorrere dal 30 aprile 2019. Per le agevolazioni a favore degli rimpatriati vedasi la nostra Circolare https:⁄⁄www.studioassociatoghiglione.it⁄circolari⁄2019⁄2019–13.html 13⁄2019, articolo 5

Articolo 15, comma 1 fatture elettroniche e Sistema tessera sanitaria

Viene esteso al 2020 il divieto di emettere fattura elettronica per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Articolo 16 esterometro trimestrale

Viene modificata la tempistica per la trasmissione della comunicaione dei dati fatture emesse e ricevute da soggetti esteri (c.d. esterometro).

Art. 16 bis, comma 3 – termine di trasmissione oneri e spese

Viene spostato dal 28⁄2 al 16⁄3 di ogni anno il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi ad opera dell’Agenzia stessa.

Per l’invio degli oneri sostenuti nel 2019 si applicano ancora i vecchi termini ovvero:

  • 31⁄1⁄2020 per le spese sanitarie
  • 28⁄2⁄2020 per gli altri oneri deducibili e detraibili

Art. 17 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche

(Vedasi la ns circolare N° 3⁄2020

Art. 18 – limiti all’utilizzo del contante

Viene ridotto il limite massimo all’utilizzo del contante nelle seguenti misure

  • per gli anni 2020 e 2021 Euro 2000
  • dal 1° gennaio 2022 Euro 1.000

Articolo 19 e 20 – lotteria nazionale degli scontrini

La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte dei premi che saranno messi in palio.

In sintesi:

  • possono partecipare i maggiorenni residenti in Italia
  • gli acquisti non devono essere destinati all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali
  • le persone fisiche che intendono partecipare devono preventivamente ottenere dall’Agenzia delle entrate (tramite procedura telematica) il “codice lotteria”
  • all’atto dell’acquisto detto codice deve essere comunicato al venditore
  • il negoziante dovrà comunicare i dati all’Agenzia delle entrate
  • il termine per l’entrata in vigore, già fissato al 1° gennaio 2020, viene prorogato al 1° luglio
  • non sono più previste sanzioni

Articolo 21 – invio telematico dei corrispettivi da parte degli esercenti il commercio al minuto

Vengono previste delle semplificazioni per i soggetti che incassano esclusivamente tramite POS o carte di crediti. Le modalità operative e tecniche verranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 22 – credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici

Viene introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese e dei professionisti, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate, per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate nei confronti dei consumatori finali. Il credito spetta sulle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020 solamente a favore degli esercenti che nell’esercizio precedente hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 400 mila Euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.. Con apposito decreto dovranno essere definite le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli esercenti, da parte degli istituti che gestiscono i mezzi elettronici di pagamento, dei dati per il controllo dei crediti d’imposta spettanti agli esercenti stessi.

Art. 31

L’articolo in esame stabilisce che, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia disposta al chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto vendita risulti debitore dell’imposta unica su concorsi e scommesse in base ad una sentenza anche non definitiva.

Articolo 32 – IVA scuole guida

Viene modificato l’art. 10 n° 20 del DPR 633⁄72 nel senso che non si considerano esenti le prestazioni delle scuole guida finalizzate all’ottenimento della patente categoria B e C1. Per tutte le altre, invece, in quanto finalizzate all’esercizio di un’attività professionale, resta l’esenzione. La modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2020.

Il successivo comma 4 prevede l’abolizione dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale di cui potevano usufruire le prestazioni didattiche delle scuole guida, quindi ora anche le scuole guida sono soggette alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Fino al 30⁄6⁄⁄2020 è ammessa la certificazione mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

Articolo 32 ter – aliquota IVA al 5% per alcuni prodotti per la protezione dell’igiene femminile

A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali di applica l’aliquota IVA del 5%.

Articolo 32 quater – tassazione dividendi percepiti da società semplici

Viene modificato il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai rispettivi soci. Quindi le società che annoverano tra i propri soci delle società semplici devono acquisire gli elenchi dei soci di queste ultime e regolarsi in base alle diverse tipologie.

Cogliamo l’occasione per riepilogare i vari regime di tassazione dei dividendi:

  • dividendi corrisposti a società di capitali: sono esclusi da tassazione in capo al percipiente per il 95%
  • dividendi corrisposti a società di persone e a imprese individuali che hanno incluso la partecipazione nel reddito d’impresa: sono esclusi dalla formazione del reddito d’impresa nella misura del 41,86%
  • dividendi corrisposti a persone fisiche: assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (sia per le partecipazioni non qualificate sia per quelle qualificate)

Articolo 35 – modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi per progtti infrastrutturali pubblici a lungo temine

Con le modifiche apportate all’art. 96 del TUIR diventano interamente deducibili (quindi senza il conteggio proporzionale al ROL) gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. Si tratta degli interessi sostenuti dalle società di project finance per la realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 37, comma 1 riapertura rottamazione

La c.d. rottamazione dei ruoli prevista dall’art. 3 del DL 119⁄18 prevedeva, originariamente, la presentazione della domanda entro il 30⁄4⁄19 ed il pagamento entro il 31⁄7⁄19. Successivamente è stata concessa una proroga per la presentazione della domanda (al 31⁄7⁄19) e per il pagamento (2⁄12⁄19). Con il presente articolo si prevede che il termine di pagamento (sia per le domanda presentate entro il 30⁄4, sia per quelle presentate entro il 31⁄7) sia uniformato al 31⁄12⁄19.

Articolo 37, comma 1 bis – compensazione dei carichi con crediti verso la Pubblica Amministrazione

La possibilità di effettuare la compensazione delle cartelle esattoriali con crediti commerciali e professionali (già ammessa fino al 31⁄10⁄19) viene estesa a tutto il 2019 ed al 2020.

Articolo 38 – imposta immobiliare piattaforme marine

A decorrere dal 1° gennaio 2020 viene istituita un’imposta immobiliare sulle piattaforme marine in sostituzione di ogni altra forma di imposizione immobiliare locale ordinaria. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi che sia collocata entro le acque territoriali italiane.

Articolo 38 ter – obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema pagoPA

A decorrere dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA

Articolo 39, comma 1, lettere da a) a p) – modifiche ai reati penali tributari

In sede di conversione il decreto ha subito delle modifiche anche con riferimento alle soglie di rilevanza per la commissione dei reati. La situazione definitiva è quindi la seguente:

  • omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi annui superiori a 250 mila Euro (art. 10 DLgs 74⁄2000): reclusione da sei mesi a due anni;
  • omesso versamento di ritenute certificate entro il termine di presentazione del modello 770 per un ammontare annuo superiore a 150 mila Euro: reclusione da sei mesi a due anni (art. 10 bis D Lgs 74⁄2000)
  • dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti d’importo superiore a 100 mila Euro: reclusione da 4 ad 8 anni (art. 2 legge 74⁄2000)
  • dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti d’importo inferiore a 100 mila Euro: reclusione da 18 mesi a 6 anni (art. 2 legge 74⁄2000)
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi: reclusione da 3 a 8 anni (art.3 legge 74⁄2000)
  • dichiarazione infedele: reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi (art. 4 legge 74⁄2000)
  • omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, iva e ritenute: reclusione da 2 a 5 anni (art. 5 legge 74⁄2000)
  • emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti per importo superiore a 100 mila euro annui: reclusione da 4 ad 8 anni (art. 8 legge 74⁄2000)
  • emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti per importo inferiore a 100 mila euro annui: reclusione da 18 mesi a 6 anni (art. 8 legge 74⁄2000)
  • occultamento o distruzione di scritture contabili: reclusione da 3 a 7 anni (art. 10 legge 74⁄2000)
  • indebita compensazione con crediti non spettanti: reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10 quater, comma 1 legge 74⁄2000)
  • indebita compensazione con crediti inesistenti: reclusione da 18 mesi a 6 anni (art. 10 quater, comma 2 legge 74⁄2000)
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: reclusione da 6 mesi a 4 anni (art. 11 legge 74⁄2000)
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per importo superiore a 200 mila Euro: reclusione da 1 a 6 anni (art. 11 legge 74⁄2000)

Articolo 39, comma 1, lettera q e comma 1 bis – casi particolari di confisca

L’articolo 12ter del DL 74⁄2000 introdotto con la legge in esame prevede l’applicazione della confisca obbligatoria (ex art, 240 bis c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati:

  • dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, se l’ammontare degli elementi passivi fittizio sia superiore a 200 mila Euro
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi se l’imposta evasa è d’importo superiore a 100 mila Euro
  • emissione di fatture per operazioni inesistenti se d’importo superiore a 200 mila Euro
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle iposte qualora l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovute sia d’importo superiore a 100 mila Euro
  • nel caso di falsità in transazione fiscale qualora l’ammontare degli elementi attivi dichiarati sia inferiore a quello effettivo per oltre 200 mila Euro o siano dichiarati elementi passivi fittizi d’importo superiore al medesimo ammontare

Le sopra viste disposizioni si applicano esclusivamente ai reati commessi dopo il 25⁄12⁄19.

Articolo 39, comma 1, lettera q–bis) – casi di non punibilità

La causa di non punibilità già prevista per i reati di dichiarazione infedele o omessa viene ora estesa ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false e altri artifici. Detta norma prevede che il reato si estingua qualora intervenga il pagamento integrale (debito tributario, sanzioni ed interessi) a seguito di ravvedimento operoso a patto che l’adempimento omesso venga sanato prima della comunicazione di reato o dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche.

Articolo 39, comma 2 – reati societari e sanzioni pecuniarie per l’ente

Vengono ulteriormente ampliate le ipotesi di responsabilità amministrative da reato (ex legge 231⁄01) alle seguenti fattispecie:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote
  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel limite di Euro 100 mila: sanzione pecuniaria fino a 400 quote
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi: sanzione pecuniaria fino a 500 quote
  • emissione di fatture false: sanzione pecuniaria fino a 500 quote
  • emissione di fatture false per importi fino a 100 mila Euro: sanzione pecuniaria fino a 400 quote
  • occultamento o distruzione di scritture contabili: sanzione pecuniaria fino a 400 quote
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se in seguito alla commissione di uno dei suddetti reati l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si rammenta che l’entità delle quote varia da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 1.549 Euro.

Alle suddette sanzioni pecuniarie si aggiungono quelle interdittive che sono:

  • divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi
  • revoca di eventuali contributi già riceuti

La responsabilità delle società può essere esclusa ove sia stato predisposto, precedentemente alla commissione del reato, un “modello organizzativo” che disciplini nel dettaglio gli aspetti “pericolosi” della gestione. In tal modo se lo stesso viene violato da parte dell’autore del reato (persona fisica), la società sarà esclusa da ulteriori sanzioni. È giurisprudenza ormai concolidata che il “modello organizzativo” debba essere concretamente calato nella realtà aziendale e periodicamente aggiornato in caso di modifiche alla struttura ed alle regole di governance. L’adozione di modelli standard generici non è di alcuna utilità.

Art. 46 comma 1 bis – aumenti dell’imposta di soggiorno

Viene prevista la possibilità di raddoppiare l’imposta di soggiorno nei comuni più turistici. I Comuni capoluogo di Provincia che hanno avuto presenze turistiche per un numero 20 volte superiore a quello dei residenti potranno elevare l’imposta di soggiorno fino all’imposto massimo di 10 Euro per notte.

Articolo 53 – incentivi all’autotrasporto

Vengono previste delle agevolazioni per favorire il rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gli investimenti possono essere effettuati fino al 30⁄9⁄2020.

L’agevolazione sarà compresa tra un minimo di 2.000 ed un massimo di 20.000 Euro per ciascun veicolo.

Le modalità operative verranno stabilite con apposito decreto.

Art. 53 bis – incentivi per il veicoli elettrici e ibridi utilizzati dai disabili

Viene prevista l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% alle seguenti operazioni:

  • cessioni di veicoli nei confronti di:
    • soggetti con impedite o ridotte capacità motorie
    • ciechi
    • sordomuti
    • familiari di cui essi sono fiscalmente a carico
  • prestazioni di servizi per l’adattamento dei suddetti veicoli

L’agevolazione si applica a:

  • veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido
  • veicoli di cilindrata fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico

Per i suddetti veicoli e sempre per le persone sopra identificate vene prevista l’esenzione:

  • dall’imposta erariale di trascrizione
  • dall’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione
  • dall’imposta di registro.

Articolo 58 – modifiche ai versamenti

L’articolo in esame modifica la misura della prima e seconda rata degli acconti delle seguenti imposte dovute da soggetti che debbono compilare i modelli ISA

  • IRPEF
  • IRES
  • IRAP
  • Imposta sostitutiva dovuta dai forfetari
  • Addizionali IRPEF
  • Cedolare secca
  • IVAFE
  • IVIE

In luogo degli attuali acconti (40% per il primo e 60% per il secondo) occorrerà versare due rate di pari importo del 50%. Tale previsione è applicabile anche a:

  • soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali società di capitali “trasparenti”;
  • soggetti che applicano il regime forfetario ex legge 190⁄2014
  • soggetti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27 DL 98⁄2011 (contribuenti minimi)
  • soggetti che applicano altre tipologie di criteri forfetari

Per tutti gli altri contribuenti (ad esempio privati cittadini non titolari di partita IVA) resta l’attuale bipartizione al 40% per la prima rata ed al 60% per la seconda.

Articolo 58 quinquies – TARI per gli studi professionali

Ai fini del conteggio della TARI gli studi professionali vengono equiparati alle banche




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