STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 11 DEL 23 – 3 – 2020
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus

Il Decreto legge in esame, detto anche “Cura Italia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17⁄3, allo stato attuale mancano ancora i provvedimenti attuativi previsti (che sono parecchi) e non è ancora stata emanata alcuna circolare illustrativa. Tuttavia vista l’urgenza vi forniamo alcune prime delucidazioni in attesa di chiarimenti ufficiali sui parecchi punti che presentano incertezze interpretative.

Art. 1 – Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore de personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

Art. 2 – Potenziamento delle risorse umane del ministero della salute

Art. 3 – Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee

Art. 5 – Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

Art. 6 – Requisizione in uso o in proprietà

Art. 7 – Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

Art. 8 – Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

Art. 9 – Potenziamento delle strutture della Sanità militare

Art. 10 – Potenziamento risorse umane dell’INAIL

Art. 11 – Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità

Art. 12 – Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario

Art. 13 – Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Art. 14 – Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Art. 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Art. 17 – Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID

Art. 18 – Rifinanziamento fondi

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono previste procedure semplificate derogando ai limiti previsti dalla normativa vigente.

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza, per lavoratori in forza al 23⁄2, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS (fondo di integrazione salariale)con la causale “emergenza COVID–19” dal 23⁄2 fino al 31⁄8.

Sono previste delle semplificazioni che consistono nell’abolizione dell’obbligo di osservare:

  • l’art. 14, D. Lgs. 148⁄15 relativo alla informazione e consultazione sindacale (seppur con delle eccezioni)
  • gli artt. 15, comma 2 e 30 comma 2 del D. Lgs. 148⁄15 relativi ai termini per l’invio della domanda

La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti di cui all’art. 1 D. Lgs. 148⁄15 relativo alle causali

I periodi concessi:

  • non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’art. 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva) e dagli artt. 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario) e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà) del D. Lgs. 148⁄15
  • sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. 148⁄2015

Limitatamente ai periodi concessi per l’emergenza non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D. Lgs. 148⁄15 sulle contribuzioni addizionali: 5, 29 comma 8 secondo periodo, 33 comma 2

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari del trattamento straordinario.

Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Analogamente a quanti visto all’art. precedente, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’art. 19, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

In via residuale, qualora non trovino applicazione le tutele viste sopra né quelle già esistenti, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore) , previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro fino ad un massimo di nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento può essere riconosciuto ai lavoratori già in forza al 23⁄2.

L’accordo con le organizzazioni sindacali non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23⁄2.

I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione

Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n° 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID–19

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche, secondo le seguenti regole:

  • la durata massima complessiva, continuativa o frazionata, è di 15 giorni fra i due genitori
  • è prevista la corresponsione del 50% dello stipendio.
  • ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1⁄365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità
  • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla Legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
  • il limite di 12 anni di età dei figli non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata

Inoltre i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni viste si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa ai congedi appena visti, per i medesimi lavoratori, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600 Euro da utilizzare nel periodo di sospensione delle scuole. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto di famiglia di cui all’art. 54 bis Legge 50⁄17.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS previo monitoraggio dei dati che le Casse previdenziali dovranno inviare all’INPS.

Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n° 104

L’articolo prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo ed aprile.

Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID–19

Il comma 1 prevede che per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’art. 22.

Il secondo comma estende al personale sanitario ed ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso che siano impegnati nell’emergenza, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting previsto dall’art. 23, elevandone l’importo a 1000 Euro.

Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai periodi di malattia e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico–legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita) il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero.

I relativi oneri che deriverebbero al datore di lavoro e degli enti previdenziali sono posti a carico dello Stato.

Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Per i soli professionisti titolari di partita IVA alla data del 23⁄2, iscritti alla gestione separata dell’INPS (sono quindi esclusi quelli iscritti alle rispettive casse di previdenza) e per i collaboratori coordinati e continuativi (parimenti iscritti alla gestione separata) viene prevista un’indennità per il mese di marzo, pari a 600 Euro. Sono però esclusi quelli (professionisti e co.co.co) che hanno già la pensione o che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Deve essere fatta apposita domanda all’INPS con modalità che ad oggi non sono ancora note. Gli interessati dovranno preventivamente (se non lo hanno già fatto) identificarsi presso l’INPS ed ottenere il PIN personale.

Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17⁄3⁄2020, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 Euro.Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda.

Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo

Viene prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che alla data del 23⁄2 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 Euro.

Art. 31 – Incumulabilità tra indennità

Le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29 30 e 38 non sono cumulabili tra di loro e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS–COLL

Sono ampliati da 68 a 128 i giorni di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS–COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa nell’anno 2020

Vengono altresì ampliati di ulteriori 30 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23⁄2 fino al 1° giugno sono sospesi di diritto i termini di decadenza ed i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore

Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati

La disposizione prevede una serie di deroghe a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale che ora possono:

  • acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il mandato di patrocinio in via telematica,
  • approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico, del personale presente negli uffici e diminuire l’afflusso dell’utenza

Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23⁄2 al 31⁄5. Detti termini riprenderanno a decorrere dal 1° giugno. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10⁄6 senza sanzioni né interessi e sarà possibile anche la rateizzazione.

Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo

La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50 mila Euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 Euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino al 30⁄4 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio gruppo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile sempre che sia compatibile con la prestazione svolta.

Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità

Vengono sospesi per due mesi a partire dal 17⁄3:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza
  • le misure di condizionalità ed i relativi termini comunque previsti (D. Lgs. 22⁄2015) per i percettori di NASpI e di DIS–COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D. Lgs. 148⁄2015)
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L 68⁄1999)
  • le procedure di avviamento e selezione ed i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego e la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Art. 41 – Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione

Art. 42 – Disposizioni INAIL

Dal 23⁄2 al 1° giugno viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL.

Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID–19

La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti ed autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, istituisce un apposito Fondo nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro volto a garantire il riconoscimento di un’indennità. Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del Ministero.

Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari a ripristino del servizio elettrico

Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

I termini per l’avvio delle procedure di licenziamento e per l’impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi sono sospesi per 60 giorni a far data dal 17⁄3

Sino al 16⁄5 viene vietato ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Art. 47 – Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Nei centri semiresidenziali per persone con disabilità l’attività viene sospesa fino al 3⁄4.

Fermo quanto previsto in materia di congedo (art. 23), aumento permessi di cui alla L 104⁄1992 (art. 24), fino al 20⁄4 l’assenza dal posto di lavoro da parte dei genitori conviventi di una persona disabile non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.

Art. 48 – Prestazioni individuali domiciliari

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

A decorrere dal 17⁄3, per nove mesi, viene previsto:

  • la gratuità della garanzia del Fondo
  • l’innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di Euro
  • l’innalzamento della percentuale massima di garanzia
  • l’ammissibilità alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione del debito
  • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento
  • l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento
  • la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie
  • l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 Euro) con accesso senza valutazione che si affianca alle garanzie già attive
  • allargamento anche a soggetti privati della facoltà di contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo PMI
  • estensione (non più soggetta a plafond) della possibilità di concedere garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond
  • estensione della garanzia gratuita all’80% agli enti di microcredito (a condizione che siano PMI)
  • elevazione a 40 mila Euro delle operazioni di microcredito

Art. 50 – Modifiche alla disciplina FIR

Art. 51 – Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB

Art. 52 – Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019⁄2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009⁄138⁄CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

Art. 53 – Misure per il credito all’esportazione

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”

Il Fondo consente ai titolari di un mutuo prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di uno dei seguenti accadimenti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato
  • cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo per il suo acquisto, d’importo non superiore a 250 mila Euro purché sia in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila Euro.

A decorrere dal 17⁄3, per 9 mesi, viene previsto che anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possano accedere a questi benefici. A tal fine è necessaria un’autocertificazione in cui si attesti che in un trimestre successivo al 21⁄2⁄2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, si è verificato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. Non è richiesto l’ISEE.

Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese

La disposizione è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati delle imprese (sia di natura commerciale sia finanziaria). Le società che entro li 31⁄12⁄20 effettuano cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti da oltre 90 giorni, possono trasformare le DTA relative a:

  • perdite riportabili non ancora computate in diminuzione dal reddito imponibile ex art. 84 TUIR
  • importo del rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto che alla data di cessione dei crediti non è ancora stato fruito tramite credito d’imposta.

Il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società tra loro collegate o controllate

Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l’ACE sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti e non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio, la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione del credito.

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVD–19

Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca, le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito. Viene disposto che:

  • le linee di credito accordate “fino a revoca” ed i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino al 30⁄9⁄2020
  • la restituzione dei crediti non rateali con scadenza anteriore al 30⁄9 sia rinviata fino al 30⁄9 alle stesse condizioni e senza oneri
  • il pagamento delle rate dei prestiti e dei canoni di leasing con scadenza anteriore al 30⁄9 venga riscadenziato sulla base di accordi tra le parti e, comunque, sospesi fino al 30⁄9

Le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità

Tali misure sono concesse a condizione che alla data del 17⁄3 le esposizioni debitorie non fossero già state classificate come “deteriorate” .

Le operazioni oggetto della moratoria sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI che dovrà essere attivata su richiesta della banca.

Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Estende la garanzia dello Stato alle posizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche.

Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394⁄81

Per i finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 2 Legge 394⁄1981 alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, viene prevista la sospensione per un massimo di 12 mesi delle rate scadenti nel 2020.

Art. 59 – Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid–19

Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti

Viene previsto un rinvio generalizzato per tutti i contribuenti (a prescindere da qualsiasi ulteriore elemento) di tutti i versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, dal 16⁄3 al 20⁄3.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Per i soggetti che operano nei seguenti settori:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per la danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night clubs, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse,
  • soggetti che gestiscono corsi, fiere ed eventi,
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pubs
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo scuola di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
  • aziende termali e centri di benessere fisico
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, laculae ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski lift
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezo di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
  • ONLUS, associazioni di promozione sociale, che esercitano in via esclusiva o principlae una o più delle attività di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

viene prevista la sospensione fino al 30⁄4 dei termini relativi a:

  • versamenti delle ritenute effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati
  • versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL

Il pagamento dovrò essere effettuato entro il 31⁄5 o in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio senza interessi né sanzioni.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori la sospensione è prevista fino al 31⁄5. I versamenti dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 30⁄6 o in cinque rate mensili a partire dalla stessa data.

Sempre i i suddetti soggetti viene previsto anche il rinvio dell’IVA ma solamente per la scadenza del 16⁄3. Il termine per il pagamento è fissato al 31⁄5 o in rate (al massimo cinque) mensili di cui la prima sempre il 31⁄5

Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari che scadono dal 8⁄3 al 31⁄5. Detti adempimenti potranno essere effettuati entro il 30⁄6 senza applicazione di interessi.

Sono esclusi dalla proroga:

  • i versamenti (vedasi oltre)
  • l’effettuazione delle ritenute d’acconto e le trattenute per le addizionali IRPEF
  • i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che sono già stati rideterminati dal DL 3⁄2020.
  • gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

Il comma 2 prevede una proroga di alcuni versamenti in scadenza fra l’8 marzo ed il 31 marzo delle imprese e dei professionisti che, nel 2019, non abbiano superato la soglia di 2 milioni di ricavi o compensi relativi a:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
  • trattenute per le addizionali regionali e comunali
  • contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai dipendenti e soggetti assimilati
  • IVA

Anche per questi tributi viene prevista la nuova scadenza, senza sanzioni né interessi, al 31⁄5 o in un massimo di 5 rate uguali sempre a partire dal 31⁄5

Questa sospensione si applica anche a tutte le imprese (a prescindere dal volume dei ricavi) ed ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Il comma 7 è relativo ai soggetti che hanno un volume d’affari non superiore a 400 mila Euro (sempre con riferimento al 2019) e che nel mese di marzo non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato..

Per questi soggetti viene prevista la possibilità di richiedere il pagamento dei compensi senza che venga operata la ritenuta d’acconto per il periodo tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 marzo. Le ritenute che non sono state trattenute dovranno comunque essere versate ad opera dei percettori entro il 31⁄5 o con il solito metodo delle cinque rate.

RIEPILOGO DELLE PROROGHE

L’argomento proroghe è regolamentato dagli articoli 60, 61 e 62 ed è piuttosto complicato perché vi sono regole generali e particolari. In sintesi:

  • l’art. 60 dispone una proroga generalizzata dal 16⁄3 a 20⁄3 dei versamenti da effettuare alle pubbliche amministrazioni inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed INAIL
  • l’art. 61 contiene una proroga fino al 30⁄4 limitatamente alle imprese che operano in determinati settori e si applica alle ritenute sul lavoro dipendente ed assimilato, ai contributi previdenziali ed assicurativi nonché all’IVA in scadenza al 16⁄3
  • l’art. 62, comma 2 dispone una proroga per le imprese ed i professionisti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni. La proroga riguarda i versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31⁄3 relativamente alle ritenute d’acconto sul lavoro dipendente ed assimilato, all’IVA, ai contributi previdenziali ed all’INAI. I versamenti devono essere eseguiti entro il 31⁄5 o a rate.

Non sono stati prorogati i termini per il versamento della Tassa di CC.GG. e delle ritenute diverse da quelle sui dipendenti (lavoro autonomo, provvisioni etc.) che scadevano il 16⁄3. Per questi versamenti vale la proroga generale al 20⁄3. Se il versamento non fosse stato effettuato si può ricorrere al ravvedimento operoso.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 Euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40 mila Euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e deve essere ragguagliato ai giorni di lavoro effettivamente prestati.

Il premio è attribuito in via automatica dai datori di lavoro che lo recuperano attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito d’imposta di Euro 20 mila.

Le relative misure di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale.

Art. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi

Viene riconosciuto agli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C⁄1 (negozi e botteghe). Il credito non spetta alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui le farmacie, le parafarmacie ed i punti vendita dei generi alimentari. Il credito è utilizzabile esclusivamente i compensazione.

Art. 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVD–19

I comma 1 prevede che per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento dell’emergenza effettuate nel 2020:

  • se effettuati da persone fisiche ed enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini IRPEF pari al 30% con un massimo del valore della detrazione di 30 mila Euro;
  • se effettuati da titolari di redditi d’impresa la deducibilità è integrale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Nel caso di donazioni in natura, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa (ex art 53 e 54 del TUIR) e devono essere valutati sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117⁄17) ed al successivo Decreto ministeriale 28⁄11⁄2019. In pratica bisogna ricorrere alla valutazione sulla base del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR e nel caso venga donato un bene strumentale sulla base del valore fiscale residuo alla data del trasferimento.

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Viene prevista la sospensione, per il periodo dall’8 marzo al 31⁄5 delle seguenti attività:

  • liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
  • termini per le risposte ad istanze di interpello di qualsiasi tipologia (interpello ordinario⁄qualificatorio, probatorio, disapplicativ, ed anti–abuso, interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo, in materia di nuovi investimenti)
  • termini di cui all’art. 7, comma 2 D. Lgs.128⁄2015, art. 1 bis DL 50⁄2017, artt. 31 ter e 31 quater DPR 600⁄1973 e termini ex art. 1, commi da 37 a 43 Legge 190⁄2014

I termini di cui sopra rincominciano a decorrere dal 1° giugno.

Non è stato ancora chiarito se la sospensione si applichi anche i termini relativi alle attività difensive nel processo tributario (ad esempio le osservazioni contro i processi verbali di constatazione ex art. 12, comma 7 Legge 212⁄2000 o le deduzioni difensive relative all’atto di contestazione ex art. 6, comma 4 D. Lgs. 472⁄97)

I termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 sono prorogati di due anni.

Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Vengono sospesi i versamenti scadenti dall’8 marzo al 31⁄5 derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
  • avvisi previsti dagli artt. 29 (avvisi di accertamento esecutivi) e 30 (avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali) del DL 78⁄2010
  • atti di cui all’art. 9, commi da 3 bis a 3 sexies DL 16⁄2012
  • ingiunzioni ex RDL 639⁄1910 emesse dagli enti territoriali
  • atti di cui all’art. 1, comma 792 Legge 160⁄2019
  • piano di rateizzazione della Rottamazione ter per la rata in scadenza il 28⁄2
  • pagamento della rata in scadenza il 31⁄3 per la rateizzazione del c.d. Saldo e Stralcio

Sono inoltre sospesi i versamenti in scadenza il 28⁄2 relativi a:

  • art. 3, comma 2 lettera b) del DL 119⁄2018
  • art. 23 DL 119⁄2018
  • art. 16 bis, comma 1, lettera b),

Il pagamento delle somme sospese deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30⁄6

Sembrerebbero esclusi dalla proroga i seguenti versamenti:

  • conseguenti ala comunicazione ex art. 36 bis DPR 600⁄73 (avvisi bonari per le imposte dirette)
  • conseguenti alla comunicazione ex art. 54 bis DPR 633⁄72 (avvisi bonari per l’IVA)
  • conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 ter DPR 600⁄73
  • le rate mensili derivanti dalla rateizzazione della riscossione ex art. 19 DPR 602⁄73, ovvero delle rate conseguenti alla rateizzazione (iniziata prima del periodo di emergenza) delle cartelle di pagamento.

Art. 69 – Proroga versamenti nel settore dei giochi

Vengono prorogati al 29⁄5 i termini in scadenza al 30⁄4 relativi a:

  • prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) RD 773⁄1931
  • canone concessorio

Le somme dovute possono essere versate ratealmente a partire dal 29⁄5 fino al 18⁄12 con gli interessi.

Art. 70 – Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Art. 71 – Menzione per la rinuncia alla sospensioni

Art. 72 – Misure per ‘internazionalizzazione del sistema Paese

Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali

Art. 74 – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno

Art. 75 – Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese

Art. 76 – Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID–19

Art. 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Art. 79 – Misure urgenti per il trasporto aereo

Art. 80 – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

Art. 81 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020

Viene prorogato (senza ancora fissarne la data) il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari

Art. 82 – Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Art. 83 – Nuove misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID–19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Viene disposta la sospensione dal 9⁄3 al 15⁄4 di tute le udienze dei procedimenti civili e penali

Art. 84 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID–19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

Art. 85 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID–19 e contenere gli effetti in materia di giustizia contabile

Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID–19

Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti i acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

Art. 91 – Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

Il comma 1 esclude l’applicazione della tassa di ancoraggio (che spetta all’Autorità di Sistema Portuale) alle operazioni commerciali effettuate nel periodo dalla data di entrata in vigore fino al 30⁄4

Il comma 3 contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali, viene disposto il differimento di 30 giorni, senza interessi, anche dei diritti contabilizzati nei conti di debito.

Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

Viene riconosciuto un contributo (pari al 50% del costo sostenuto) ai taxisti che dotano i veicoli di divisioni atte a separare il posto di guida dai posti riservati alla clientela.

Art. 94 – Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

Art. 95 – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Vengono agevolate le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere fino al 31⁄5 al versamento dei canoni di locazione e di concessione relativi all’affidamento degli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli altri enti territoriali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30⁄6 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30⁄6.

Art. 96 – Indennità collaboratori sportivi

Art. 97 – Aumento anticipazioni FSC

Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

Viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito d’imposta di cui all’art. 57 bis del DL 50⁄2017. Vedasi sull’argomento “bonus pubblicità” le nostre circolari 13⁄2017 (https:⁄⁄www.studioassociatoghiglione.it⁄circolari⁄2017⁄2017–13.html) e 18⁄2017 (https:⁄⁄www.studioassociatoghiglione.it⁄circolari⁄2017⁄2017–18.html).

Viene ora previsto che per il 2020 il suddetto credito d’imposta sia concesso alle medesime condizioni ed ai medesimi soggetti nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati e non più entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali.

La comunicazione telematica prevista dal DPCM 16⁄5⁄18 deve essere presentata nel mese di settembre 2020

Il comma 2 modifica la disciplina del c.d tax credit per le edicole prevedendo un ampliamento dell’ambito oggettivo e soggettivo attraverso:

  • l’incremento da 2.000 a 4.000 Euro dell’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario
  • l’ampliamento delle fattispecie di spesa, inserendo le spese per l’energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento Internet, nonché i costi inerenti ai servizi a domicilio dei giornali
  • l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa alle edicole situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID–19

Art. 100 – Misure a sostegno delle università delle istituzioni di altra formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Art. 101 – Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Art. 101 – Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Il comma 1 dispone la sospensione fino al 15⁄4 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23⁄2 o iniziati successivamente.

Il comma 2 estende fino al 15⁄6 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31⁄1 de il 15⁄4

Il comma 6 sospende fino al 30⁄6 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso abitativo.

Art. 104 – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

I documenti di riconoscimento e d’identità scaduti o in scadenza sono prorogati fino al 31⁄5.

Art. 105 – Ulteriori misure per il settore agricolo

La disposizione che prevede che le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano rapporto di lavoro autonomo né subordinato vien estesa al sesto grado di parentela (prima era il quarto grado).

Art. 106 – norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478 bis del C.C. (che impongono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) viene ora consentito a tutte le società di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.

Qualora lo statuto non lo preveda, viene ora prevista la possibilità per tutte le società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Viene altresì precisato che le suddette società possono prevedere che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che sia necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario ed eventualmente del notaio.

Per le srl è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni appena viste si applicano alle assemblee convocate entro il 31⁄7 ovvero anche successivamente se permane lo stato di emergenza.

Art. 107 – Differimento di termini amministrativo–contabili

Viene rinviato al 30⁄6 il termine per i Comuni per la determinazione delle tariffe Tari.

Art. 108 – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

Art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID–19

Art. 110 – Rinvio questionari Sose

Art. 111 – Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario

Art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali

Art. 113 – Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Vengono rinviate al 30⁄6 le seguenti scadenze:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente
  • trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili
  • versamenti del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

Art. 115 – Straordinario polizia locale

Art. 116 – Termini riorganizzazione Ministeri

Art. 117 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Art. 118 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

Art. 119 – Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio

Art. 120 – Piattaforme per la didattica a distanza

Art. 122 – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID–19

Art. 123 – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Art. 124 – Licenze premio straordinario per i detenuti in regie di semilibertà

Art. 125 – Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviuppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

Fino al 31⁄7 viene prorogato di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo.

Art. 126 – Disposizioni finanziarie

Art. 127 – Entrata in vigore.

Il Decreto entra in vigore i giorno stessa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (17⁄3)

AGGIORNAMENTO A DOMENICA 22 MARZO SULLE ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE.

A partire da lunedì 23 marzo, fino al 3⁄4 tutte le attività produttive e commerciai sono sospese ad eccezione delle seguenti:

Codice ATECO

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03 pesca e acquacoltura

05 estrazione di carbone

06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10 industrie alimentari

11 industrie delle bevande

13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno

17 fabbricazione di carta

18 stampa e riproduzione di supporti registrati

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 fabbricazione di prodotti chimici

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 fabbricazione di articoli in gomma

22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacie

26.6 fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e elettroterapeutiche;

27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

28.93 fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi e di sicurezza

32.99.4 fabbricazione di casse funebri

33 riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature

35 fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata

36 raccolta, smaltimento e fornitura di acqua

37 gestione delle reti fognarie

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiui; recupero dei materiali

39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 ingegneria civile

43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici e atri lavori di costruzione e installazioni

45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2 commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46 commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61 commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.46.19 commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.46.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustione per riscaldamento

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 trasporto aereo

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 servizi postali e attività di corriere

55.1 alberghi e strutture simili

J (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative

69 attività legali e contabili

70 attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 attività degli studi di architettura e d’ingegneria; colladi ed analisi tecniche

72 ricerca scientifica e sviluppo

74 attività professionali, scientifiche e tecniche

75 servizi veterinari

80.1 servizi di vigilanza privata

80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00 attività dei call center

82.92 attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84 amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociae obbligatoria

85 istruzione

6 assistenza sanitaria

87 servizi di assistenza sociale residenziale

88 assistenza sociale non residenziale

94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionisti

95.11.00 riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 riparazione e manutenzione di telefoni fisis cordless e cellulari

95.12.09 riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 attività di famiglie e convivenze cme datori di lavoro per personale domestico

Nel decreto viene altresì specificato che:

  • le attività professionali non sono sospese
  • le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate a distanza o con la modalità del lavoro agile
  • sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle attività autorizzate, dei servizi di pubblica utilità
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico–chirurgici, prodotti agricoli ed alimentari
  • le mprese le cui attività sono sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25⁄3



Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
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