STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 11 DEL 23 – 3 – 2020 |
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus |
Il Decreto legge in esame, detto anche “Cura Italia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17⁄3, allo stato attuale mancano ancora i provvedimenti attuativi previsti (che sono parecchi) e non è ancora stata emanata alcuna circolare illustrativa. Tuttavia vista l’urgenza vi forniamo alcune prime delucidazioni in attesa di chiarimenti ufficiali sui parecchi punti che presentano incertezze interpretative. Art. 1 – Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore de personale dipendente del Servizio sanitario nazionale Art. 2 – Potenziamento delle risorse umane del ministero della salute Art. 3 – Potenziamento delle reti di assistenza territoriale Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee Art. 5 – Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici Art. 6 – Requisizione in uso o in proprietà Art. 7 – Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari Art. 8 – Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari Art. 9 – Potenziamento delle strutture della Sanità militare Art. 10 – Potenziamento risorse umane dell’INAIL Art. 11 – Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità Art. 12 – Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario Art. 13 – Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie Art. 14 – Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria Art. 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività Art. 17 – Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID Art. 18 – Rifinanziamento fondi Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono previste procedure semplificate derogando ai limiti previsti dalla normativa vigente. I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza, per lavoratori in forza al 23⁄2, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS (fondo di integrazione salariale)con la causale “emergenza COVID–19” dal 23⁄2 fino al 31⁄8. Sono previste delle semplificazioni che consistono nell’abolizione dell’obbligo di osservare:
La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti di cui all’art. 1 D. Lgs. 148⁄15 relativo alle causali I periodi concessi:
Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. 148⁄2015 Limitatamente ai periodi concessi per l’emergenza non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D. Lgs. 148⁄15 sulle contribuzioni addizionali: 5, 29 comma 8 secondo periodo, 33 comma 2 L’assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne il pagamento diretto da parte dell’INPS. Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari del trattamento straordinario. Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso Analogamente a quanti visto all’art. precedente, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’art. 19, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata. Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga In via residuale, qualora non trovino applicazione le tutele viste sopra né quelle già esistenti, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore) , previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro fino ad un massimo di nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento può essere riconosciuto ai lavoratori già in forza al 23⁄2. L’accordo con le organizzazioni sindacali non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23⁄2. I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n° 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID–19 La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche, secondo le seguenti regole:
Inoltre i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni viste si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. In alternativa ai congedi appena visti, per i medesimi lavoratori, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600 Euro da utilizzare nel periodo di sospensione delle scuole. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto di famiglia di cui all’art. 54 bis Legge 50⁄17. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS previo monitoraggio dei dati che le Casse previdenziali dovranno inviare all’INPS. Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n° 104 L’articolo prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo ed aprile. Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID–19 Il comma 1 prevede che per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’art. 22. Il secondo comma estende al personale sanitario ed ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso che siano impegnati nell’emergenza, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting previsto dall’art. 23, elevandone l’importo a 1000 Euro. Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai periodi di malattia e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico–legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita) il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero. I relativi oneri che deriverebbero al datore di lavoro e degli enti previdenziali sono posti a carico dello Stato. Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Per i soli professionisti titolari di partita IVA alla data del 23⁄2, iscritti alla gestione separata dell’INPS (sono quindi esclusi quelli iscritti alle rispettive casse di previdenza) e per i collaboratori coordinati e continuativi (parimenti iscritti alla gestione separata) viene prevista un’indennità per il mese di marzo, pari a 600 Euro. Sono però esclusi quelli (professionisti e co.co.co) che hanno già la pensione o che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Deve essere fatta apposita domanda all’INPS con modalità che ad oggi non sono ancora note. Gli interessati dovranno preventivamente (se non lo hanno già fatto) identificarsi presso l’INPS ed ottenere il PIN personale. Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17⁄3⁄2020, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 Euro.Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda. Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo Viene prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che alla data del 23⁄2 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 Euro. Art. 31 – Incumulabilità tra indennità Le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29 30 e 38 non sono cumulabili tra di loro e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS–COLL Sono ampliati da 68 a 128 i giorni di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS–COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa nell’anno 2020 Vengono altresì ampliati di ulteriori 30 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità. Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale A decorrere dal 23⁄2 fino al 1° giugno sono sospesi di diritto i termini di decadenza ed i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati La disposizione prevede una serie di deroghe a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale che ora possono:
Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23⁄2 al 31⁄5. Detti termini riprenderanno a decorrere dal 1° giugno. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10⁄6 senza sanzioni né interessi e sarà possibile anche la rateizzazione. Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50 mila Euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 Euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile Fino al 30⁄4 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio gruppo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile sempre che sia compatibile con la prestazione svolta. Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità Vengono sospesi per due mesi a partire dal 17⁄3:
Art. 41 – Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione Art. 42 – Disposizioni INAIL Dal 23⁄2 al 1° giugno viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL. Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID–19 La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti ed autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, istituisce un apposito Fondo nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro volto a garantire il riconoscimento di un’indennità. Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del Ministero. Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari a ripristino del servizio elettrico Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti I termini per l’avvio delle procedure di licenziamento e per l’impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi sono sospesi per 60 giorni a far data dal 17⁄3 Sino al 16⁄5 viene vietato ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Art. 47 – Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare Nei centri semiresidenziali per persone con disabilità l’attività viene sospesa fino al 3⁄4. Fermo quanto previsto in materia di congedo (art. 23), aumento permessi di cui alla L 104⁄1992 (art. 24), fino al 20⁄4 l’assenza dal posto di lavoro da parte dei genitori conviventi di una persona disabile non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro. Art. 48 – Prestazioni individuali domiciliari Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI A decorrere dal 17⁄3, per nove mesi, viene previsto:
Art. 50 – Modifiche alla disciplina FIR Art. 51 – Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB Art. 52 – Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019⁄2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009⁄138⁄CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) Art. 53 – Misure per il credito all’esportazione Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini” Il Fondo consente ai titolari di un mutuo prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di uno dei seguenti accadimenti:
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo per il suo acquisto, d’importo non superiore a 250 mila Euro purché sia in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila Euro. A decorrere dal 17⁄3, per 9 mesi, viene previsto che anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possano accedere a questi benefici. A tal fine è necessaria un’autocertificazione in cui si attesti che in un trimestre successivo al 21⁄2⁄2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, si è verificato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. Non è richiesto l’ISEE. Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese La disposizione è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati delle imprese (sia di natura commerciale sia finanziaria). Le società che entro li 31⁄12⁄20 effettuano cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti da oltre 90 giorni, possono trasformare le DTA relative a:
Il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società tra loro collegate o controllate Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l’ACE sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti e non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio, la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione del credito. Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVD–19 Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca, le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito. Viene disposto che:
Le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità Tali misure sono concesse a condizione che alla data del 17⁄3 le esposizioni debitorie non fossero già state classificate come “deteriorate” . Le operazioni oggetto della moratoria sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI che dovrà essere attivata su richiesta della banca. Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia Estende la garanzia dello Stato alle posizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche. Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394⁄81 Per i finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 2 Legge 394⁄1981 alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, viene prevista la sospensione per un massimo di 12 mesi delle rate scadenti nel 2020. Art. 59 – Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid–19 Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti Viene previsto un rinvio generalizzato per tutti i contribuenti (a prescindere da qualsiasi ulteriore elemento) di tutti i versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, dal 16⁄3 al 20⁄3. Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria Per i soggetti che operano nei seguenti settori:
viene prevista la sospensione fino al 30⁄4 dei termini relativi a:
Il pagamento dovrò essere effettuato entro il 31⁄5 o in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio senza interessi né sanzioni. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori la sospensione è prevista fino al 31⁄5. I versamenti dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 30⁄6 o in cinque rate mensili a partire dalla stessa data. Sempre i i suddetti soggetti viene previsto anche il rinvio dell’IVA ma solamente per la scadenza del 16⁄3. Il termine per il pagamento è fissato al 31⁄5 o in rate (al massimo cinque) mensili di cui la prima sempre il 31⁄5 Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari che scadono dal 8⁄3 al 31⁄5. Detti adempimenti potranno essere effettuati entro il 30⁄6 senza applicazione di interessi. Sono esclusi dalla proroga:
Il comma 2 prevede una proroga di alcuni versamenti in scadenza fra l’8 marzo ed il 31 marzo delle imprese e dei professionisti che, nel 2019, non abbiano superato la soglia di 2 milioni di ricavi o compensi relativi a:
Anche per questi tributi viene prevista la nuova scadenza, senza sanzioni né interessi, al 31⁄5 o in un massimo di 5 rate uguali sempre a partire dal 31⁄5 Questa sospensione si applica anche a tutte le imprese (a prescindere dal volume dei ricavi) ed ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il comma 7 è relativo ai soggetti che hanno un volume d’affari non superiore a 400 mila Euro (sempre con riferimento al 2019) e che nel mese di marzo non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.. Per questi soggetti viene prevista la possibilità di richiedere il pagamento dei compensi senza che venga operata la ritenuta d’acconto per il periodo tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 marzo. Le ritenute che non sono state trattenute dovranno comunque essere versate ad opera dei percettori entro il 31⁄5 o con il solito metodo delle cinque rate. RIEPILOGO DELLE PROROGHE L’argomento proroghe è regolamentato dagli articoli 60, 61 e 62 ed è piuttosto complicato perché vi sono regole generali e particolari. In sintesi:
Non sono stati prorogati i termini per il versamento della Tassa di CC.GG. e delle ritenute diverse da quelle sui dipendenti (lavoro autonomo, provvisioni etc.) che scadevano il 16⁄3. Per questi versamenti vale la proroga generale al 20⁄3. Se il versamento non fosse stato effettuato si può ricorrere al ravvedimento operoso. Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 Euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40 mila Euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e deve essere ragguagliato ai giorni di lavoro effettivamente prestati. Il premio è attribuito in via automatica dai datori di lavoro che lo recuperano attraverso il meccanismo della compensazione. Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito d’imposta di Euro 20 mila. Le relative misure di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale. Art. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi Viene riconosciuto agli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C⁄1 (negozi e botteghe). Il credito non spetta alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui le farmacie, le parafarmacie ed i punti vendita dei generi alimentari. Il credito è utilizzabile esclusivamente i compensazione. Art. 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVD–19 I comma 1 prevede che per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento dell’emergenza effettuate nel 2020:
Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori Viene prevista la sospensione, per il periodo dall’8 marzo al 31⁄5 delle seguenti attività:
I termini di cui sopra rincominciano a decorrere dal 1° giugno. Non è stato ancora chiarito se la sospensione si applichi anche i termini relativi alle attività difensive nel processo tributario (ad esempio le osservazioni contro i processi verbali di constatazione ex art. 12, comma 7 Legge 212⁄2000 o le deduzioni difensive relative all’atto di contestazione ex art. 6, comma 4 D. Lgs. 472⁄97) I termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 sono prorogati di due anni. Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione Vengono sospesi i versamenti scadenti dall’8 marzo al 31⁄5 derivanti da:
Sono inoltre sospesi i versamenti in scadenza il 28⁄2 relativi a:
Il pagamento delle somme sospese deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30⁄6 Sembrerebbero esclusi dalla proroga i seguenti versamenti:
Art. 69 – Proroga versamenti nel settore dei giochi Vengono prorogati al 29⁄5 i termini in scadenza al 30⁄4 relativi a:
Le somme dovute possono essere versate ratealmente a partire dal 29⁄5 fino al 18⁄12 con gli interessi. Art. 70 – Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Art. 71 – Menzione per la rinuncia alla sospensioni Art. 72 – Misure per ‘internazionalizzazione del sistema Paese Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali Art. 74 – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno Art. 75 – Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese Art. 76 – Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID–19 Art. 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca Art. 79 – Misure urgenti per il trasporto aereo Art. 80 – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo Art. 81 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020 Viene prorogato (senza ancora fissarne la data) il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari Art. 82 – Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche Art. 83 – Nuove misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID–19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare Viene disposta la sospensione dal 9⁄3 al 15⁄4 di tute le udienze dei procedimenti civili e penali Art. 84 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID–19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa Art. 85 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID–19 e contenere gli effetti in materia di giustizia contabile Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID–19 Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti i acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo Art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura Art. 91 – Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone Il comma 1 esclude l’applicazione della tassa di ancoraggio (che spetta all’Autorità di Sistema Portuale) alle operazioni commerciali effettuate nel periodo dalla data di entrata in vigore fino al 30⁄4 Il comma 3 contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali, viene disposto il differimento di 30 giorni, senza interessi, anche dei diritti contabilizzati nei conti di debito. Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea Viene riconosciuto un contributo (pari al 50% del costo sostenuto) ai taxisti che dotano i veicoli di divisioni atte a separare il posto di guida dai posti riservati alla clientela. Art. 94 – Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo Art. 95 – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo Vengono agevolate le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere fino al 31⁄5 al versamento dei canoni di locazione e di concessione relativi all’affidamento degli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli altri enti territoriali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30⁄6 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30⁄6. Art. 96 – Indennità collaboratori sportivi Art. 97 – Aumento anticipazioni FSC Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa Viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito d’imposta di cui all’art. 57 bis del DL 50⁄2017. Vedasi sull’argomento “bonus pubblicità” le nostre circolari 13⁄2017 (https:⁄⁄www.studioassociatoghiglione.it⁄circolari⁄2017⁄2017–13.html) e 18⁄2017 (https:⁄⁄www.studioassociatoghiglione.it⁄circolari⁄2017⁄2017–18.html). Viene ora previsto che per il 2020 il suddetto credito d’imposta sia concesso alle medesime condizioni ed ai medesimi soggetti nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati e non più entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali. La comunicazione telematica prevista dal DPCM 16⁄5⁄18 deve essere presentata nel mese di settembre 2020 Il comma 2 modifica la disciplina del c.d tax credit per le edicole prevedendo un ampliamento dell’ambito oggettivo e soggettivo attraverso:
Art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID–19 Art. 100 – Misure a sostegno delle università delle istituzioni di altra formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca Art. 101 – Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica Art. 101 – Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza Il comma 1 dispone la sospensione fino al 15⁄4 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23⁄2 o iniziati successivamente. Il comma 2 estende fino al 15⁄6 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31⁄1 de il 15⁄4 Il comma 6 sospende fino al 30⁄6 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso abitativo. Art. 104 – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento I documenti di riconoscimento e d’identità scaduti o in scadenza sono prorogati fino al 31⁄5. Art. 105 – Ulteriori misure per il settore agricolo La disposizione che prevede che le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano rapporto di lavoro autonomo né subordinato vien estesa al sesto grado di parentela (prima era il quarto grado). Art. 106 – norme in materia di svolgimento delle assemblee di società In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478 bis del C.C. (che impongono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) viene ora consentito a tutte le società di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni. Qualora lo statuto non lo preveda, viene ora prevista la possibilità per tutte le società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Viene altresì precisato che le suddette società possono prevedere che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che sia necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario ed eventualmente del notaio. Per le srl è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le disposizioni appena viste si applicano alle assemblee convocate entro il 31⁄7 ovvero anche successivamente se permane lo stato di emergenza. Art. 107 – Differimento di termini amministrativo–contabili Viene rinviato al 30⁄6 il termine per i Comuni per la determinazione delle tariffe Tari. Art. 108 – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale Art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID–19 Art. 110 – Rinvio questionari Sose Art. 111 – Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario Art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali Art. 113 – Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti Vengono rinviate al 30⁄6 le seguenti scadenze:
Art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni Art. 115 – Straordinario polizia locale Art. 116 – Termini riorganizzazione Ministeri Art. 117 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Art. 118 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali Art. 119 – Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio Art. 120 – Piattaforme per la didattica a distanza Art. 122 – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID–19 Art. 123 – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare Art. 124 – Licenze premio straordinario per i detenuti in regie di semilibertà Art. 125 – Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviuppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni Fino al 31⁄7 viene prorogato di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo. Art. 126 – Disposizioni finanziarie Art. 127 – Entrata in vigore. Il Decreto entra in vigore i giorno stessa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (17⁄3) AGGIORNAMENTO A DOMENICA 22 MARZO SULLE ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE. A partire da lunedì 23 marzo, fino al 3⁄4 tutte le attività produttive e commerciai sono sospese ad eccezione delle seguenti: Codice ATECO 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 03 pesca e acquacoltura 05 estrazione di carbone 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 10 industrie alimentari 11 industrie delle bevande 13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno 17 fabbricazione di carta 18 stampa e riproduzione di supporti registrati 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 fabbricazione di prodotti chimici 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.1 fabbricazione di articoli in gomma 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche 23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacie 26.6 fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e elettroterapeutiche; 27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 28.93 fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi e di sicurezza 32.99.4 fabbricazione di casse funebri 33 riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature 35 fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata 36 raccolta, smaltimento e fornitura di acqua 37 gestione delle reti fognarie 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiui; recupero dei materiali 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 ingegneria civile 43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici e atri lavori di costruzione e installazioni 45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.2 commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali 46.61 commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.46.19 commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 46.69.91 commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.46.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustione per riscaldamento 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 trasporto aereo 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 servizi postali e attività di corriere 55.1 alberghi e strutture simili J (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative 69 attività legali e contabili 70 attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 attività degli studi di architettura e d’ingegneria; colladi ed analisi tecniche 72 ricerca scientifica e sviluppo 74 attività professionali, scientifiche e tecniche 75 servizi veterinari 80.1 servizi di vigilanza privata 80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 attività di pulizia e disinfestazione 82.20.00 attività dei call center 82.92 attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociae obbligatoria 85 istruzione 6 assistenza sanitaria 87 servizi di assistenza sociale residenziale 88 assistenza sociale non residenziale 94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionisti 95.11.00 riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 riparazione e manutenzione di telefoni fisis cordless e cellulari 95.12.09 riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 95.22.01 riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 97 attività di famiglie e convivenze cme datori di lavoro per personale domestico Nel decreto viene altresì specificato che:
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