STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 14 DEL 30 – 3 – 2020
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus – 3° aggiornamento

Ad integrazione delle circolari n° 11, 12 e 13 riportiamo ulteriori notizie ufficiali:

Ministero dell’economia e delle finanze – sospensione mutui prima casa

Con un decreto del 25⁄3 il Ministero ha diramato le istruzioni operative per richiedere la sospensione del mutuo prima casa.

Le condizioni per accedere al beneficio sono:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi con una riduzione di almeno il 20% dell’orario complessivo;

In caso di sospensione dal lavoro la sospensione dal pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:

  • per sei mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata complessiva tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • per 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 150 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • per 18 mesi le la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

All’istanza deve essere allegato uno dei seguenti documenti:

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito
  • dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e⁄o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili al dipendente.

Le banche hanno diritto al rimborso degli interessi compensativi, a carico dello Stato.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria né di garanzie aggiuntive.

L’accesso al fondo può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi e professionisti, per lavoratori autonomi si intendono i soggetti la cui attività è regolata dal titolo III del libro V del codice civile, esclusi gli imprenditori (anche piccoli), per professionisti si intendono i lavoratori iscritti agli ordini professionali.

Per la richiesta del beneficio non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

I contribuenti che intendono usufruire della sospensione in esame devono rivolrgersi alla banca o istituto preso la quale hanno acceso il mutuo prima casa.

INPS – circolare 47 del 28⁄3 – cassa integrazione

A) cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ex art. 19 DL 18⁄2020.

Vengono forniti alcuni chiarimenti nel caso di trasferimento di azienda

B) cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria

Vengono forniti chiarimenti relativi alla fattispecie prevista dall’art. 20 del decreto legge 18⁄2020 relativo alle imprese che hanno in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere tale programma a causa dell’interruzione dell’attività e che, quindi, possono accedere alla cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto o alla cassa integrazione in deroga se non rientrano tra quelle che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria.

C) disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Viene regolamentata la fattispecie di cui all’art. 19, comma 5 relativo all’assegno ordinario che può essere concesso (per un periodo di nove settimane) anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al sudetto FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

D) Cassa integrazione in deroga

Vengono forniti ulteriori chiarimenti con riferimento ai seguenti aspetti:

  • le imprese che hanno diritto alla Cassa integrazione ordinaria non possono accedere alla cassa in deroga;
  • i datori di lavoro che non superano i 5 dipendenti sono esclusi dall’accordo sindacale;
  • sono esclusi i datori di lavoro domestico
  • possono usufruirne anche i c.d. lavoratori intermittenti
  • la presenza di ferie pregresse non è ostativa alla cassa

Regione Liguria

Tutti i termini dei bandi in essere con scadenza tra il 23⁄2 ed il 15⁄4 sono prorogati di 52 giorni. Sono esclusi i bandi specificamente previsti per l’emergenza coronavirus

Vengono altresì sospesi per 12 mesi i termini del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine agevolati sottoscritti dalle imprese con la Filse o Ligurcapital. Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.

Regione Liguria – riepilogo misure emergenziali

  • fondo di garanzia per i finanziamenti bancari volti a finanziare il circolante delle micro e piccole imprese dei settori del commercio, turismo ed artigianato
  • sostegno al capitale circolante delle Associazioni sportive dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche
  • circolante cultura e spettacolo a favore delle società, associazioni e fondazioni che esercitano attività in locali aperti al pubblico.
  • bonus per le famiglie con figli di età inferiore a 15 anni

Credito d’imposta per gli affitti

A tutt’oggi le principali regole così come definite con vari provvedimenti del Ministero sono le seguenti:

  • ne beneficiano le imprese di vendita di beni e servizi al pubblico
  • sono escluse le attività essenziali (che possono proseguire l’attività) quali le farmacie
  • sono escluse le imprese che non esercitano in locali aperti al pubblico quali ad esempio i grossisti;
  • i locali detenuti in forza di un contratto di affitto di azienda non ne possono beneficiare
  • l’utilizzo del credito può iniziare dal 25⁄3
  • non è ancora stato chiarito se il pagamento del canone sia condizione essenziale per usufruirne. Parrebbe di no

INPS Messaggio 1402 del 29⁄3 – modelli RED

Il termine della Campagna RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017). INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già differito al 31⁄3 viene ora ulteriormente prorogato al 18⁄5⁄2020

News dalle Casse professionali

Limitando l’area di indagine alle sospensioni dei contributi previdenziali, senza entrare nelle ulteriori misure che alcune Casse hanno deliberato (allargamento della copertura sanitaria, indennità, finanziamenti etc.), vi comunichiamo quanto segue:

INARCASSA:

Le due rate dei contributi fissi in scadenza nel 2020 sono differite al 31⁄12 ma possono anche essere versate senza interessi fino al 30⁄4⁄2021

CASSA FORENSE

Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄9

ENPAB – biologi

Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄6

CNPADC – commercialisti

Tutti i versamenti sono posticipati al 31⁄10

ENPACI – consulenti del lavoro

Tutti i versamenti sono posticipati al 16⁄9

CIPAG – geometri

Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄4

INPGI – giornalisti

Il contributo minimo 2020 al 31⁄10

ENPAM – medici e dentisti

  • 30⁄9 per il versamento unico quota A e 4° rata quota B 2019
  • 30⁄11 5° rata quota B 2019

Cassa notariato

Tutti i versamenti sono posticipati al 26⁄5

ENPALS – periti agrari ed agrotecnici

Tutti i versamenti sono posticipati al 18⁄1⁄2021

EPPL – periti industriali

  • 10⁄11 secondo acconto e saldo 2019

CNPR – ragionieri

Nessuna proroga ma sono ammessi i versamenti fino al 31⁄5 senza sanzioni né interessi

Veterinari

Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄9

NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO PROSEGUIRE

1 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

2 pesca e acquacoltura

5 estrazione di carbone

6 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclsi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24 fabbricazione di imballaggi in legno

17 fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici 17.23 e 17.24)

18 stampa e riproduzione di supporti registrati

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50, 20.59.60)

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici 22.29.1 e 22.29.02)

23.13 fabbricazione di vetro cavo

23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacie

25.21 fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.6 fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

27.2 fabbricazione di batterie e di accumulatori elettrici

28.29.30 fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della comma (incluse parti e accessori)

32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 fabbricazione di casse funebri

33 riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 gestione delle reti fognarie

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01)

43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2 commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46 commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali

46.61 commercio all’ingrosso di macchinari, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91 commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 trasporto aereo

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 servizi postali e attività di corriere

55.1 alberghi e strutture simili

J (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative

69 attività legali e contabili

70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

72 ricerca scientifica e sviluppo

74 attività professionali, scientifiche e tecniche

75 servizi veterinari

78.2 attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

80.1 servizi di vigilanza privata

80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 attività di pulizia e disinfestazione

82.2 attività dei call center

82.92 attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese

84 amministrazioni pubbliche e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 istruzione

86 assistenza sanitaria

87 servizi di

Anticipazioni

Sulla base delle notizie della stampa specializzata dovrebbero entrare in vigore le seguenti disposizioni:

  • l’attivazione della procedura per gli artigiani ed i commercianti per la richiesta all’INPS del bonus da 600 Euro sarà operativa dal 1° aprile. L’INPS ha chiarito che l’indennità spetta anche ai soci delle società di persone ed ai soci lavoratori di srl iscritti alla gestione artigiani e commercianti e privi di pensione o di altra copertura previdenziale (esclusa la gestione separata)
  • con il decreto ministeriale firmato sabato 28⁄3 viene prevista l’indennità (di 600 Euro) anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse previdenziali private compresi gli agenti di commercio. Bisognerà ovviamente aspettare maggiori dettagli una volta che il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
  • Comunque alla luce di quanto fino ad oggi noto le regole per il riconoscimento dell’indennità sembrerebbero essere:

    • aver avuto nell’anno 2018 redditi fino ad Euro 35.000 (reddito complessivo)

    oppure

    • aver avuto nel 2018 redditi compresi nella fascia da 35.000 a 50.000 ed aver cessato o ridotto o sospeso l’attività nel periodo compreso tra il 25⁄2 ed il 31⁄3

    La riduzione o sospensione dell’attività sarà dimostrata dalla riduzione del reddito nei primi tre mesi del 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato con il criterio di cassa come differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. L’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi dell’anno 2019 con la propria Cassa previdenza

    Ogni professionista dovrà attivarsi con la propria Cassa accedendo con le credenziali alla propria area riservata

  • è in discussione il riconoscimento del credito d’imposta per l’affitto del mese di marzo anche ai professionisti.



Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
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