STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 14 DEL 30 – 3 – 2020 |
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus – 3° aggiornamento |
Ad integrazione delle circolari n° 11, 12 e 13 riportiamo ulteriori notizie ufficiali: Ministero dell’economia e delle finanze – sospensione mutui prima casa Con un decreto del 25⁄3 il Ministero ha diramato le istruzioni operative per richiedere la sospensione del mutuo prima casa. Le condizioni per accedere al beneficio sono:
In caso di sospensione dal lavoro la sospensione dal pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:
All’istanza deve essere allegato uno dei seguenti documenti:
Le banche hanno diritto al rimborso degli interessi compensativi, a carico dello Stato. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria né di garanzie aggiuntive. L’accesso al fondo può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi e professionisti, per lavoratori autonomi si intendono i soggetti la cui attività è regolata dal titolo III del libro V del codice civile, esclusi gli imprenditori (anche piccoli), per professionisti si intendono i lavoratori iscritti agli ordini professionali. Per la richiesta del beneficio non è richiesta la presentazione dell’ISEE. I contribuenti che intendono usufruire della sospensione in esame devono rivolrgersi alla banca o istituto preso la quale hanno acceso il mutuo prima casa. INPS – circolare 47 del 28⁄3 – cassa integrazione A) cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ex art. 19 DL 18⁄2020. Vengono forniti alcuni chiarimenti nel caso di trasferimento di azienda B) cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria Vengono forniti chiarimenti relativi alla fattispecie prevista dall’art. 20 del decreto legge 18⁄2020 relativo alle imprese che hanno in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere tale programma a causa dell’interruzione dell’attività e che, quindi, possono accedere alla cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto o alla cassa integrazione in deroga se non rientrano tra quelle che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria. C) disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) Viene regolamentata la fattispecie di cui all’art. 19, comma 5 relativo all’assegno ordinario che può essere concesso (per un periodo di nove settimane) anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al sudetto FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. D) Cassa integrazione in deroga Vengono forniti ulteriori chiarimenti con riferimento ai seguenti aspetti:
Regione Liguria Tutti i termini dei bandi in essere con scadenza tra il 23⁄2 ed il 15⁄4 sono prorogati di 52 giorni. Sono esclusi i bandi specificamente previsti per l’emergenza coronavirus Vengono altresì sospesi per 12 mesi i termini del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine agevolati sottoscritti dalle imprese con la Filse o Ligurcapital. Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Regione Liguria – riepilogo misure emergenziali
Credito d’imposta per gli affitti A tutt’oggi le principali regole così come definite con vari provvedimenti del Ministero sono le seguenti:
INPS Messaggio 1402 del 29⁄3 – modelli RED Il termine della Campagna RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017). INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già differito al 31⁄3 viene ora ulteriormente prorogato al 18⁄5⁄2020 News dalle Casse professionali Limitando l’area di indagine alle sospensioni dei contributi previdenziali, senza entrare nelle ulteriori misure che alcune Casse hanno deliberato (allargamento della copertura sanitaria, indennità, finanziamenti etc.), vi comunichiamo quanto segue: INARCASSA: Le due rate dei contributi fissi in scadenza nel 2020 sono differite al 31⁄12 ma possono anche essere versate senza interessi fino al 30⁄4⁄2021 CASSA FORENSE Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄9 ENPAB – biologi Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄6 CNPADC – commercialisti Tutti i versamenti sono posticipati al 31⁄10 ENPACI – consulenti del lavoro Tutti i versamenti sono posticipati al 16⁄9 CIPAG – geometri Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄4 INPGI – giornalisti Il contributo minimo 2020 al 31⁄10 ENPAM – medici e dentisti
Cassa notariato Tutti i versamenti sono posticipati al 26⁄5 ENPALS – periti agrari ed agrotecnici Tutti i versamenti sono posticipati al 18⁄1⁄2021 EPPL – periti industriali
CNPR – ragionieri Nessuna proroga ma sono ammessi i versamenti fino al 31⁄5 senza sanzioni né interessi Veterinari Tutti i versamenti sono posticipati al 30⁄9 NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO PROSEGUIRE 1 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 2 pesca e acquacoltura 5 estrazione di carbone 6 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 10 industrie alimentari 11 industria delle bevande 13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclsi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24 fabbricazione di imballaggi in legno 17 fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici 17.23 e 17.24) 18 stampa e riproduzione di supporti registrati 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50, 20.59.60) 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici 22.29.1 e 22.29.02) 23.13 fabbricazione di vetro cavo 23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacie 25.21 fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 25.92 fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 26.6 fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 27.2 fabbricazione di batterie e di accumulatori elettrici 28.29.30 fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio 28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della comma (incluse parti e accessori) 32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 fabbricazione di casse funebri 33 riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) 35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 gestione delle reti fognarie 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01) 43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.2 commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali 46.61 commercio all’ingrosso di macchinari, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.91 commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 trasporto aereo 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 servizi postali e attività di corriere 55.1 alberghi e strutture simili J (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative 69 attività legali e contabili 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 71 attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 72 ricerca scientifica e sviluppo 74 attività professionali, scientifiche e tecniche 75 servizi veterinari 78.2 attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) 80.1 servizi di vigilanza privata 80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 attività di pulizia e disinfestazione 82.2 attività dei call center 82.92 attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese 84 amministrazioni pubbliche e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 istruzione 86 assistenza sanitaria 87 servizi di Anticipazioni Sulla base delle notizie della stampa specializzata dovrebbero entrare in vigore le seguenti disposizioni:
Comunque alla luce di quanto fino ad oggi noto le regole per il riconoscimento dell’indennità sembrerebbero essere: oppure La riduzione o sospensione dell’attività sarà dimostrata dalla riduzione del reddito nei primi tre mesi del 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato con il criterio di cassa come differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. L’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi dell’anno 2019 con la propria Cassa previdenza Ogni professionista dovrà attivarsi con la propria Cassa accedendo con le credenziali alla propria area riservata |
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