STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 16 DEL 16 – 4 – 2020 |
Oggetto: Decreto Legge 23⁄2020 emergenza coronavirus – decreto liquidità |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile il nuovo decreto legge per l’emergenza coronavirus che entra in vigore dal 9 aprile. Vi anticipiamo le principali misure. Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese L’art. 1 prevede la possibilità per le imprese diverse dalle banche e dagli altri operatori finanziari, di accedere alle garanzie concesse da SACE spa fino al 31⁄12⁄20. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alla imprese, SACE spa concede fino al 31⁄12⁄20 garanzie al rilascio di liquidità alle PMI, grandi imprese, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, a condizione che abbiano già esaurito la disponibilità di accesso al fondo di garanzia PMI Le imprese beneficiarie dei finanziamenti devono impegnarsi a:
Sono coperti dalla garanzia i finanziamenti erogati fino al 31⁄12⁄20 di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento (rimborso dei soli interessi) di durata fino a 24 mesi. Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi localizzati in Italia L’ammontare del prestito con garanzia non può superare:
Art. 2 – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese Art. 3 – SACE spa Art. 4 – Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato Viene concessa agli istitti finanziari la possibilità di far firmare i contratti in modalità telematica e consegnarne copia via mail anche se il destinatario non è in possesso della PEC. Art. 5 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n° 14 Viene prorogata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza di cui al D. Lgs. 14⁄2019 Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale Per gli esercizi contabili aventi termine dal 9⁄4⁄2020 al 31⁄12⁄2020 non si applicano le norme in materia di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e di riduzione al di sotto del minimo legale. La riduzione del capitale al di sotto del limite legale non opera come causa di scioglimento delle società di capitale e delle cooperative. La sterilizzazione delle norme del Codice Civile di cui agli artt. 2446 e 2247 (per le Spa), 2482 bis e 2482 ter (per le srl) in materia di “perdite rilevanti” (cioè oltre un terzo del capitale sociale) ha lo scopo di evitare che la perdita rilevante ponga gli amministratori di fronte all’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società e la richiesta di versamenti a copertura delle perdite ai soci ed eviti altresì il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa della società (ex art. 2486). Inoltre non si applica la causa di scioglimento per riduzione o per perdita del capitale sociale (art. 2484 e 2545 duodecies) Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio L’art. 7 opera una separazione tra le imprese che alla data del 23⁄2 erano già in una situazione di “perdita della continuità” aziendale da quelle che hanno registrato problemi per effetto dell’emergenza. Per queste ultime la valutazione della continuità aziendale relativa al 2020 non tiene conto di quanto accaduto dopo i 23⁄2 Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamento alle società Il presente articolo ha lo scopo di sterilizzare l’art. 2467 del C.C. (applicabile alle srl ed alle spa a ristretta base azionaria) il quale prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci sia posticipato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori Ai finanziamenti soci effettuati in favore della società fino al 31⁄12⁄20 non si applica la norma generale di postergazione rispetto agli altri debiti societari. Ai finanziamenti all’interno dei gruppi effettuati in favore della società fino al 31⁄12⁄20 non si applica la norma generale di responsabilità degli amministratori per gli atti in pregiudizio ai creditori ed ai soci delle singole società causati dall’attività di direzione e coordinamento. Art. 9 – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione Nei procedimenti di omologazione pendenti alla data del 23⁄2⁄20 è concesso al debitore di presentare, entro 90 giorni, l’istanza per un nuovo piano o proposta ai creditori. Qualora il debitore intenda solo differire i termini, non deve presentare un nuovo piano ma solamente una memoria entro la data di fissazione dell’udienza per l’omologa. Il differimento non può superare i sei mesi. Art. 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza L’articolo 10 prevede l’improcedibilità di tutti i ricorsi presentati dal 9⁄3 al 30⁄6 per:
L’improcedibilità si applica a tutti i ricorsi a prescindere dal fatto che lo stato d’insolvenza abbia origine dalla crisi epidemiologica in atto o per altre cause. Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito Art. 12 – Fondo solidarietà “prima casa”, c.c. “Fondo Gasparrini” Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI L’articolo 13 riscrive completamente le misure per favorire l’accesso al credito già contenute nell’art. 49 del DL 18⁄2020. In particolare le misure modificate sono:
In data 14⁄4 è stato emesso il modulo per la richiesta alla propria banca del finanziamento massimo di Euro 25.000 da parte delle PMI, imprese individuali e professionisti. Cliccare QUI per accedere al modulo. Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti Art. 15 – Modifiche all’articolo 4 bis, comma 3, del decreto legge 21 settembre 2019 n° 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n° 133 Art. 16 – Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012 n° 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n° 56 Art. 17 – Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi L’art. 18 prevede la sospensione dei versamenti di alcune somme dovutealle amministrazioni dello Stato nei mesi di aprile e maggio. Analoga sospensione era stata prevista per i versamenti in scadenza nel mese di marzo dagli artt. 61 e 62 del DL 18⁄2020. Tuttavia la nuova normativa amplia notevolmente la platea dei beneficiari. Mentre nella versione precedente versione riguardava le imprese ed i professionisti con ricavi fino a 2 milioni, la nuova previsione si applica a tutte le imprese ed ai professionisti con un ammontare di ricavi (nel 2019) fino a 50 milioni. La sospensione riguarda i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativamente a:
Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni non è sospeso. La sospensione dei versamenti è però subordinata, mese per mese, alla condizione che il singolo soggetto abbia subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al corrispondente mese dell’esercizio 2019 . È stato chiarito che la diminuzione di marzo 2020 rispetto al marzo 2019 deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile mentre la diminuzione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Può quindi verificarsi il caso in cui si abbia diritto alla sospensione per uno solo dei mesi di aprile o maggio 2020. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni la riduzione dei ricavi deve essere del 50%. È stato altresì specificato che, qualora un contribuente effettui anche operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione, i cavi non fatturati debbano essere sommati all’importo delle fatture emesse, quindi si debba far riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi del mese. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati (senza sanzioni nè interessi) entro il 30⁄6 in un’unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a decorrere da quella data. Si segnala che la versione definitiva del decreto, al fine di calcolare la riduzione del 33%, fa riferimento al fatturato dei due mesi (aprile e maggio) da confrontare con quello del corrispondente mese dell’anno precedente, non più come nelle bozze che circolavano, con riferimento ai ricavi o compensi. L’articolo 18 prevede altresì specifiche diposizioni a favore dei soggetti con ricavi nel 2019 superiori a 50 milioni e per quelli aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza Anche per gli Enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore che svolgono l’attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (comprese le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale.), sono sospesi i versamenti dei mesi di aprile e maggio relativi:
Per quanto riguarda l’IVA degli enti non commerciali (ove dovuta) valgono le ordinarie regole previste dal presente art. 18 nonché dal DL 18⁄2020. Per i contribuenti appartenenti alle categoria più danneggiate indicate nell’art. 8 del DL 9⁄2020 ed integrate con il DL 18⁄2020,, ovvero ad esempio delle attività di ristorazione, bar, gelaterie, agenzie di viaggio, strutture turistico ricettive, tour operator, gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, etc i cui versamenti erano già stati sospesi fino al 30⁄4 (ritenute dipendenti e contributi previdenziali), la nuova proroga opera automaticamente senza alcuna dimostrazione della diminuzione del fatturato. Invece per usufruire della proroga dell’IVA in scadenza il 16⁄4 occorrerà dimostrare la riduzione del fatturato del 33% del mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2019. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di ritenute in appalti e subappalti così come disciplinati dall’art. 17 bis del D. Lgs. 241⁄97 (introdotto dall’art. 4 del D.L. 124⁄19) valgono le seguenti regole:
Nel caso un contribuente avesse già sospeso il versamento dell’IVA annuale in scadenza il 16⁄3 optando per il pagamento in rate mensili, le rate di aprile e maggio rientrano nell’ulteriore sospensione e potranno (sussistendo la riduzione del fattura del 33%) essere versate entro il 30⁄6 o ulteriormente rateizzate in cinque rate mensili. Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. L’articolo 19 integra quanto già previsto dall’art. 62 del decreto 18⁄2020 e proroga il periodo di sospensione dal 31⁄3 al 31⁄5 relativamente ai redditi di lavoro autonomo e di quelli derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio. Il beneficio in esame consiste nella possibilità di incassare (nel periodo dal 17⁄3 al 31⁄5) i redditi senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto La norma si applica a condizione che:
I soggetti che si avvalgono delle suddetta facoltà dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31⁄7 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 31⁄7 senza applicazione di sanzioni nè interessi. Per evitare l’applicazione delle ritenute i professionisti e gli agenti devono rilasciare ai loro sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno La normativa in materia di conteggio degli acconti dovuti per le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e IRAP in misura del 100% delle imposte dovute per il medesimo anno prevede la possibilità di scelta tra due distinte metodologie:
L’articolo 20 interviene proprio su questo aspetto. In previsione del fatto che gli utili del 2020 saranno probabilmente inferiori a quelli del 2019 e che, quindi, molti contribuenti adotteranno il metodo previsionale, l’articolo prevede che eventuali errori non saranno sanzionati qualora l’acconto complessivamente calcolato con il metodo previsionale sarà non inferiore all’80% delle imposte che risulteranno dovute in sede di dichiarazione dei redditi. La norma si applica non solo alle imposte sui redditi ed all’IRAP ma anche:
Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti La norma in esame consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti con scadenza originaria il 16⁄3, prorogati al 20⁄3, se comunque il versamento verrà effettuato entro il 16⁄4. Tale disposizione si innesta sulle non chiarissime disposizioni previste dagli artt. 61 e 62 del DL 18⁄2020 che prevedono la proroga al 31⁄5 per i soli contribuenti con ricavi fino a 2 milioni e limitatamente alle seguenti tre fattispecie:
Nonostante le numerose istanze in tal senso, gli avvisi bonari non hanno ottenuto alcuna proroga. Alla luce di quanto sopra le società di capitali (tutte senza alcun limite dimensionale) che non hanno versato la tassa di CC.GG. (originariamente prevista al 16⁄3) prorogata al 20⁄3, possono ora provvedere tempestivamente senza alcuna maggiorazione entro il 16⁄4 Art. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 Il termine per inviare all’Agenzia delle entrate le Certificazioni Uniche rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate viene ulteriormente spostato dal 31⁄3 al 30⁄4. Resta invece fermo al 31⁄10 il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi che non possono essere dichiarati mediante la dichiarazione precompilata. Anche il termine per la consegna ai contribuenti della Certificazione unica viene differito dal 31⁄3 al 30⁄4 Non è stato ulteriormente prorogato il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese ed oneri deducibili e detraibili che, quindi, è scaduto il 31⁄3. Art. 23 – Proroga dei certificati di cui all’articolo 17 bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241, emessi nel mese di febbraio 2020 Le dichiarazioni al committente di regolarità contributiva, dell’assenza di carichi pendenti e degli ulteriori requisiti previsti dal D. Lgs. 241⁄97 (art 17 bis, comma 5) previste in favore delle imprese appaltatrici emesse entro il 29⁄2 hanno piena validità fino al 30⁄6. Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa Al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa la norma dispone la sospensione dei termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa. In particolare sono sospesi dal 23⁄2 al 31⁄12 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021 i seguenti:
Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza Al fine di evitare gli spostamenti fisici delle persone viene consentito di rilasciare la delega per l’acquisizione della dichiarazione precompilata e per la compilazione del mod 730 con metodi alternativi quali: invio della delega sottoscritta per corrispondenza o tramite e mail. Qualora occorra procedere alla integrazione della precompilata i contribuenti dovranno comunque procedere alla consegna della documentazione inerente gli oneri deducibili e detraibili in originale. Art. 26 – Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche Ai fini della corretta e tempestiva liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è possibile procedere come segue:
Restano fermi i termini di versamento per:
Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. L’agevolazione non riguarda tutti i farmaci genericamente, bensì solo quelli identificati dall’art. 1 del DPR 441⁄97. Trattasi in sintesi dell’uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica o autorizzati per altre indicazioni terapeutiche e forniti a titolo gratuito che, in mancanza di terapie efficaci contro il COVID 19 vengono somministrati in via sperimentale. Art. 28 – Modifiche all’articolo 32 quater del decreto legge n° 124 del 2019 Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositivi Tutti i procedimenti contenziosi tributari vengono trasformati in modalità telematica, anche quelli iniziati con modalità cartacea. Restano esclusi solamente i processi in cui i contribuenti possono stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato. Art. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro Il credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del DL 18⁄2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene ora esteso alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Art. 31 – Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Art. 32 – Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVD 19 Art. 33 – Proroga organi e rendiconti Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi Art. 35 – PIN INPS Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributarie e militare La sospensione dei procedimenti civili e penali originariamente prevista dal DL Cura Italia al 15⁄4 è prorogata all’11 maggio. Sono sospesi dal 16⁄4 a 3⁄5 i terminni per la presentazione e notificazione dei ricorsi regolati dal Codice del Processo Amministrativo Art. 37 – Termini dei procedimenti amministrativi e dell’effettuazione degli atti amministrativi in scadenza Art. 38 – Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata Art. 39 – Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico–radiologiche Art. 40 – Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica dal COVID Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro Le misure previste dall’art. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e dall’art. 22 (Cassa integrazione in deroga) del Decreto Cura Italia si applicano anche ai dipendenti assunti dal 24⁄2 al 17⁄3. Art. 42 – Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Art. 43 – Disposizioni finanziarie Art. 44 – Entrata in vigore |
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