STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 17 DEL 20 – 4 – 2020 |
Oggetto: Decreti Legge 18⁄2020 e 23⁄2020 emergenza coronavirus – aggiornamento n° 1 |
Riportiamo alcuni aggiornamenti inerenti ai decreti legge in oggetto: Regione Liguria – bonus assunzionali per le imprese turistiche – scadenza 30–12–2020 In base ad un accordo tra la Regione e la associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori sono previsti bonus per assunzioni nel settore turistico:
Beneficiari Possono beneficiare del bonus:
Regione Liguria – digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese – data apertura 5⁄5 – data chiusura 8⁄5 Il bando vuole sostenere la microimprese ed i professionisti liguri che implementano il proprio parco tecnologico con contributi a fondo perduto a copertura del 60% dell’investimento per l’acquisto di sofware, hardware o servizi specialistici. L’investimento ammissibile dovrà essere d’importo compreso tra 1000 e 5000 Euro Sono escluse dal bando:
L’elenco delle attività che possono accedere al bando è il seguente: SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MATERIALI DA CAVE E MINIERE (DIVISIONI DA 05 A 09) 07 – estrazione di minerali metalliferi 08 – altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 09 – attività dei servizi di supporto all’estrazione SEZIONE C – ATTIVITÀ MANUFATTURIERE (DIVISIONI DA 10 A 23) È ammessa tutta la sezione esclusi i seguenti codici 10.2 – lavorazione del pesce Divisione 12 – industria del tabacco SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (DIVISIONE 35) Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici: 35.14 – commercio di energia elettrica 35.23 – commercio di gas distribuito mediante condotta SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (divisioni da 36 a 39) Ammessa tutta la sezione SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni da 41 a 43) Ammessa tutta la sezione SEZIONE G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (divisioni da 45 a 47) Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 45.11.01 – commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso)ù 45.19.01 commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso) 45.2 – manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.32 – commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 45.4.11 – commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso) 45.40.3 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) Divisione 47 – commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli): ammessa tutta la divisione con esclusione di: 47.9 commercio al dettaglio al di fori di negozi, banchi e mercati; 47.23 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni da 49 A 53) Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 49.4 – trasporto di merci su strada e servizi di trasloco 50.2 – trasporto marittimo e costiero di merci Divisione 52 – magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti Divisione 53 – servizi postali e attività di corriere SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVII DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (divisioni da 55 a 56) Ammessa tutta la sezione eccetto: 55.90.10 gestione dei vagoni letto 56.10.50 ristorazione su treni e navi SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni da 58 a 6) Ammessa tutta la sezione SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONAI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni da 69 a 75) Ammessa tutta la sezione SEZIONE Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni da 86 a 88) Ammessa tutta la sezione SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (divisioni da 90 a 93) Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: Divisione 90 – attività creative, artistiche e di intrattenimento Divisione 91 – attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali Divisione 93 – attività sportive, di intrattenimento e di divertimento SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (divisioni da 94 a 97) Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: Divisione 95 – riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa Divisione 96 – altre attività di servizi per la persona INPS – Messaggio n° 1648 del 16⁄4 – congedi parentali I termine del 13 aprile per fruire dei congedi parentali da arte dei genitori con figli di età non superiore 12 anni (vedasi le nostre circolare 11 e 13), già prorogato fino al 13 aprile, viene ora ulteriormente prorogato al 3 maggio Agenzia delle entrate – Risoluzione 13⁄E del 20⁄3 – credito d’imposta per locazione Il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta del 60% del canone di locazione botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18⁄2020 è: 6914 Agenzia delle entrate – Circolare n° 10⁄E del 16⁄4 – rinvio delle udienze dei processi tributari L’articolo 83 del DL 18⁄2020 e l’art. 36 del DL 23⁄2020 hanno disposto, inizialmente al 15⁄4 e poi all’11 maggio, il rinvio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali. Pertanto tutte le udienze ricadenti nel periodo dal 9⁄3 al 11⁄5 sono state rinviate. Tuttavia, relativamente ai processi tributari, sono previste delle eccezioni: i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del cpc ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti non sono rinviate. Con la circolare in esame è stato chiarito che le fattispecie non soggette a rinvio sono:
La circolare contiene anche un elenco dei termini che sono sospesi con riferimento al processo tributario:
La sospensione in esame non si applica al termine di nove mesi ex art. 6, comma 11 del DL 119⁄18 relativamente alle liti definibili in via agevolata. INPGI – proroga termini di versamento Il Comitato di Gestione della Sezione separata dell’INPGI ha stabilito la proroga per coloro che nel 2019 abbiano percepito un reddito esclusivamente da lavoro autonomo non superiore a 30 mila Euro, del versamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi sui redditi del 2020. La scadenza originaria del 31⁄7⁄2020 viene spostata al 31⁄10⁄202 |
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