STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 8 DEL 23 – 3 – 2021
Oggetto: decreto Sostegni

Venerdì 19⁄3 il Consiglio dei Ministri ha licenziato un nuovo decreto contenente varie misure e aiuti in conseguenza dell’epidemia COVID. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vi anticipiamo alcuni del contenuti di maggior interesse, sulla base delle bozze non ufficiali del decreto.

Art. 1 – contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

Contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici titolari di Partita IVA residenti in Italia che svolgono attività d’impresa, arte o professione e reddito agrario. Sono compresi gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi in relazione ad eventuali attività commerciali.

Il contributo non spetta a:

  • contribuenti che hanno aperto la Partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (quando sarò pubblicato sulla GU si potrà verificare la data);
  • contribuenti che hanno cessato la P. IVA prima dell’entrata in vigore
  • enti pubblici
  • intermediari finanziari e società di partecipazione
  • soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di Euro nel 2019.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno aperto la Partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019 si assume la media dei mesi dopo l’inizio dell’attività.

La misura del contributo viene determinata con le seguenti percentuali da applicare sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 e quella del 2019

  • 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 100 mila Euro
  • 50% per i soggetti con ricavi 2019 fino a 400 mila Euro
  • 40% per i soggetti con ricavi 2019 fino a 1 milione
  • 30% per i soggetti con ricavi 2019 fino a 5 milioni
  • 20% per i soggetti con ricavi 2019 fino a 10 milioni

Il contributo viene comunque riconosciuto per un importo non inferiore inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche, 2.000 Euro per le società, con un importo massimo di 150 mila Euro.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

In alternativa al riconoscimento del contributo a fondo perduto, i contribuenti possono optare per il riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo da utilizzare in compensazione nel modello F24.

I contributi devono presentare apposita domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate o tramite un intermediario che sia stato delegato al servizio del cassetto fiscale. A pena di decadenza la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica che verrà fissata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Precompilata e registri IVA

La predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA da parte dell’Agenzia delle entrate slitta al 2022

Abolizione di precedenti contributi a fondo perduto.

I seguenti contributi (per il 2021) previsti dal DL 137⁄2020, art. 1 commi 14 bis e 14 ter, vengono aboliti in quanto sostituiti dal contributo di cui sopra:

  • contributo agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,
  • contributo agli agli operatori con sede operativa nei centri commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto (137⁄2020) (taxi, alberghi e strutture analoghe, ristoranti, pasticcerie, ristorazione ambulante, bar, cinema, impianti sportivi ...)

Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti

Viene incrementata la dotazione del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2019 hanno percepito un reddito fino a 50 mila Euro e che nel 2020 abbiano registrato un calo di fatturato rispetto al 2019 di almeno il 33%. Si tratta degli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alle Casse previdenziali professionali nonché alla Assicurazione generale obbligatoria (ad esempio artigiani e commercianti).

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Viene spostato dal 28⁄2⁄21 al 30⁄4⁄21 il termine di proroga della sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi che, quindi, ora devono essere effettuati entro il 31⁄5.

Per quanto riguarda la “Rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio” il pagamento delle rate scadute nel 2020 nonché di quelle in scadenza il 28⁄2, 31⁄3, 31⁄5 e 31⁄7 sarà considerato tempestivo e non comporta decadenza dalle procedure medesime se effettuato:

  • entro il 31⁄7⁄21 per quanto riguarda le rate in scadenza il 28⁄2, 31⁄3, 31⁄5, 31⁄7 e 30⁄11 del 2020
  • entro il 30⁄11⁄21 per quanto riguarda le rate in scadenza il 28⁄2, 31⁄3, 31⁄5 e 31⁄7 del 2021

Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID–19

I soggetti con Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che abbiano subito una riduzione del fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 possono usufruire di un abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive irrogate con gli avvisi di irregolarità previsti dagli artt. 36 bis del DPR 600⁄73 e 54 bis del DPR 633⁄72 relativi alle annualità 2017 e 2018

La verifica della sussistenza dei requisiti per ottenere lo sgravio viene effettuata dall’Agenzia delle entrate che invia ai soggetti interessati una proposta di definizione

Il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2019 è prorogato di un anno.

Art. 9 – Indennità onnicomprensiva – lavoratori stagionali, turismo e sport

I lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e degli stabilimenti termali che hanno già percepito l’indennità di cui agli artt. 15 e 15 bis del DL 137⁄2020 hanno diritto ad una nuova indennità una tantum di Euro 2.400; la stessa somma viene riconosciuta in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL in esame anche ai lavoratori in somministrazione impiegati nelle imprese dei suddetti settori.

L’indennità di 2.400 Euro viene riconosciuta, in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività, anche a:

  • lavoratori dipendenti stagionali ed in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo dal 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori autonomi privi di Partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS
  • incaricati alle vendite a domicilio che nel 2019 abbiano avuto un reddito derivante da tale attività superiore a 5.000 Euro, titolari di Partita IVA ed iscritti alla gestione separata INPS
  • titolari di contratto di lavoro subordinato (esclusi gli intermittenti)
  • titolari di pensione diretta
  • lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019, con un reddito non superiore a 75 mila Euro, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito

Altra indennità viene erogata a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società ed associazioni sportive dilettantistiche che abbiano cessato o ridotto la loro attività. Anche questa indennità non concorre alla formazione del reddito dei percipienti.

La suddetta indennità varia in relazione al reddito dell’anno 2019 ed è fissata tra 1.200 e 3.600 Euro.

Per ottenere le suddette indennità occorre presentare apposita istanza telematica all’INPS entro il 30 aprile 2021

Art. 12 – Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Il suddetto fondo istituto dal DL 18⁄2020 viene rifinanziato con 10 milioni di Euro. Si tratta di un fondo destinato alle casse previdenziali private dei professionisti

Art. 13 – Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Tale fondo, istituito dal DL 137⁄2020, viene incrementato di 100 milioni di Euro.

Art. 14 – Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili

Le tutele previste a favore dei c.d. “lavoratori fragili” (anche in modalità “agile”) vengono prorogate al 30 giugno 2021. Si tratta dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico–legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche

Art. 25 – Regime–quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid 19

In seguito ad alcune modifiche apportate al “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid 19” da parte della Commissione europea (l’ultima modifica è del 28⁄1⁄21) , si rende necessario adeguare la normativa italiana. In particolare:

  • la soglia massima viene elevata da 800 mila Euro a 1,8 milioni di Euro (esclusi i settori della pesca e dell’acquacoltura);
  • la scadenza della normativa viene prorogata al 31⁄12⁄2021.

Art. 27 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

Vengono disposte le seguenti proroghe:

  • art. 9 ter DL 137⁄20, commi 2 e 3: la scadenza del 31⁄3⁄2021 viene spostata al 30⁄6⁄2021. Si tratta dell’esenzione dal versamento del canone per l’occupazione di spazi e ed aree pubbliche (ad esempio occupazione con tavolini da parte degli esercenti attività di ristorazione e per i banchi dei mercati);
  • art. 9 ter DL 137⁄20, commi 4 e 5: la scadenza del 31⁄3⁄2021 viene sostituita da 31⁄12⁄2021. Si tratta della proroga delle modalità semplificate per le domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento e di posa in opera temporanea di strutture amovibili



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