STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 28 DEL 17 – 9 – 2021 |
Oggetto: assegno unico universale |
La legge 46 del 2021 attribuisce al Governo una delega ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile. A tutt’oggi i decreti sono in fase di elaborazione. Tuttavia alcune misure sono state anticipate con il DL 70 del 2021 di cui vi forniamo una sintetica esposizione. Assegno temporaneo per i figli minori La misura temporanea in esame è stata prevista a favore dei soggetti che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e spetta limitatamente al secondo semestre 2021. La misura dell’assegno varia in relazione ai seguenti elementi:
L’assegno spetta in presenza di figli minori inclusi i figli adottati e quelli in affido preadottivo. L’assegno temporaneo spetta ai soggetti che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ovvero:
Ulteriori requisiti sono:
La domanda deve essere presentata in modalità telematica dal sito dell’INPS. Per le domande presentate entro il 30 settembre l’assegno avrà decorrenza dal 1° luglio (quindi con gli arretrati), per le domande presentate successivamente avrà decorrenza dal mese di presentazione incluso. In caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso dei figli è possibile chiedere l’accreditamento del 50% a ciascun genitore. L’assegno non concorre alla formazione del reddito. L’assegno è compatibile con le seguenti misure di sostegno al reddito:
Non è invece compatibile con l’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 DL 69 del 1988 |
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