STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
![]() Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 25 DEL 29 – 10 – 2024 |
Oggetto: prime anticipazioni sulla legge di bilancio per il 2025 |
È stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il testo della Legge di bilancio per il 2025 che, probabilmente, subirà profonde modifiche in sede di esame parlamentare. Tuttavia vi ancipiamo le principali disposizioni di nostro interesse. Art. 2 – Misure di sostegno ai redditi Vengono stabilizzate le misure introdotte, per il solo anno 2024, dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 216/2023. Le aliquote IRPEF sono ora così determinate:
La detrazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) (detrazione per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati fino a 5.000 Euro esclusi quelli da pensione) viene elevata da 1.880 Euro a 1.955. In tal modo la soglia di no tax area viene elevata a 8.500 Euro come gi stabilito per i pensionati. Al comma 3 viene previsto che venga riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito da lavoro dipendente non superiore a 20.000 Euro una somma che non concorre alla formazione del reddito (e quindi è esente) applicandoal reddito di lavoro dipendente le segenti percentuali:
Al comma 5 viene previsto che, per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 Euro venga riconosciuta una detrazione nella misura massima di 1.000 Euro decrescente al crescere del reddito fino a 40.000 Euro. Spetta ai sostituti d’imposta riconoscere automaticamente gli importi delle detrazioni sopra dette e, qualora in sede di conguaglio venga verificato che non spettavano, proceder al recupero degli importi eccedenti. Se l’ammontare del recupero supera i 60 Euro, si procederà al recupero in dieci rate mensili. Al comma 9 viene posto un limite alla somma totale delle spese detraibili (escluse quelle sanitarie) con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 Euro. Tali importi, differenziati al crescere del reddito, vengono così determinati:v
L’importo così determinato viene ulteriormente ridotto per effetto dei seguenti quozienti:
Il comma 10 pone un’ulteriore stretta alla detrazione per i figli a carico (che in seguito all’introduzione dell’assegno unico universale spetta solamente per i figli di età superiore a 21 anni). Ora la detrazione viene circoscritta ai figli di età superiore a 21 anni ma non a 30 o a quelli con disabilità (anche di età superiore a 30 anni) Art. 3 – Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA Viene previsto un ulteriore differimento delle quote di deduzione (riferibili al 2025 e 2026) delle perdite su crediti e delle svalutazioni non dedotte fino al 31/12/15 e suddivise secondo un piano di ripartizione (ex art. 16 DL 83/2015) Analogamente viene disposto per le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino al 31/12/2018 e suddivise secondo un piano di ripartizione (ex comma 1079 della Legge 14/2018) Art. 4 – Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività Viene previsto che sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali (ISD) tutti i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali nel territorio delo Stato. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi da operazioni in cripto–attività viene elevata al 42% (art. 67, comma 1, lettera c–sexies del TUIR). Art. 5 – Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni La possibilità di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni prevista dagli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 (e finora reiterata di anno in anno) viene resa definitiva. L’aliquota viene fissata indistintamente al 16% ed il termine per gli adempimenti viene fissato al 30/11 di ogni anno. Art. 7 – Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi Viene modificato l’art. 51 del TUIR relativamente ai fringe benefits consistenti nella concessione in uso promiscuo di autoveicoli. Partecipa alla formazione del reddito del dipendente una quota pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri sulla base delle tabelle ACI. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Al comma 2 viene elevata dal 10% al 22% l’aliquota IVA per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero di energia. Art. 8 – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizi e di riqualificazione energetica degli edifici Il comma 1 fissa al 30% l’aliquota della detrazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. Il comma 2 è relativo all’eco–bonus ed al sisma–bonus di cui al DL 63/2013 e dispone una proroga per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 e fissa la detrazione nelle seguenti misure:
Il comma 3, relativamente alle spese di cui all’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 spetti solamente nel caso gli interventi siano stati iniziati prima del 15 ottobre 2024 Sempre al comma 3 viene prevista la possibilità di diluire in 10 anni la detrazione per le spese sostenute nel 2023. A tal fine è necessario una dichiarazione dei redditi (del 2023) integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2024 (31/10/2025). Eventuali imposte saranno da versare senza sanzioni né interessi entro la data di pagamento delle imposte relative al 2024 (31/7/2025). Art. 9 – Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati Il comma 1 prevede un adeguamento tecnico del registratori telematici al fine di rendere più integrati i processi di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico. In pratica verranno segnalate le incongruenze tra il pagamento elettronico e lo scontrino emesso. I commi 2 e 3 introducono specifiche sanzioni per le violazioni alla disposizione di cui sopra. Queste nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2026. Il comma 5 è relativo al nuovo codice CIN assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate mediante locazioni brevi per finalità turistiche. Con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate verranno definite le modalità per l’indicazione del CIN nelle dichiarazioni dei redditi, nella CU (Certificazione Unica) nonché all’interno delle comunicazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai gestori di portali telematici. Art. 10 – Misure in materia di tracciabilità delle spese Il comma 1 prevede la limitazione della deducibilità delle seguenti spese
La deducibilità ai fini IRPEF, IRES e IRAP viene riconosciuta solamente qualora dette spese siano state effettuate con mezzi tracciabili. La norma si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 Il comma 4 è relativo ai pagamenti che le pubbliche amministrazioni fanno per gli stipendi e le altre indennità ai lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio 2026 gli enti pagatori avranno l’obbligo di verificare se il beneficiario ha debiti derivanti da cartelle di pagamento per un ammontare complessivamente superiore a 2.500 Euro. Art. 15 – Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri La modifica recepisce quanto stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 23/12/2020 tra il Ministero dell’Economia italiano ed il Capo del Dipartimento federale delle finanze della Svizzera relativamente alla tassazione dei lavoratori frontalieri. Lo status di lavoratore frontaliero non viene modificato se una percentuale (non superiore al 25%) del lavoro viene svolta in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. Art. 16 – Misure per i sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te” Viene aumentata la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti Viene aumentata la dotazione del fondo destinato all’acquito di beni alimentari di prima necessità da parte di soggetti in possesso di ISEE non superiore a 15.000 Euro attraverso il sistema Carta “Dedicata a TE”. Art. 17 – Mutui per la prima casa Viene ampliata fino al 31/12/27 l’ampliamento della percentuale dell’80% (a regime sarebbe del 50%) della garanzia statale per i mutui prima casa contratti da:
Art. 31 – Bonus nuove nascite L’articolo in esame istituisce un contributo una tantum di 1.000 Euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 che verrà erogato nel mese successivo alla nascita o adozione. Il contributo non contribuisce alla determinazione del reddito e spetta ai cittadini italiani o di uno Stato dell’UE titolari di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero ai cittadini non appartenenti alla UE in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 Euro. Art. 32 – Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido L’Assegno unico universale non contribuisce alla formazione dell’ISEE per la determinazione del bonus asili nido. Art. 33 – Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido Il buono per il pagamento delle rette degli asili nido e per il supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto di tre anni affetti da gravi patologie croniche, viene ampliato. Non è più necessaria la presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni per il riconoscimento della maggiorazione (di 2.100 Euro). Art. 34 – Misure in materia di congedi parentali Vengono disposti due interventi:
Art. 35 – Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri Viene disposta una parziale decontribuzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici), ed autonomi che percepiscono redditi da lavoro autonomo e d’impresa (esclusi i forfetari) o da partecipazione d’importo non superiore a 40.000 Euro annui. L’esonero è concesso in presenza di due o più figli. Il bonus spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, se madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo Art. 67 – Interventi in materia di premi di produttività Viene confermato il dimezzamento (dal 10 al 5%) dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. La disposizione vale per il triennio 2025/2027. Art. 68 – Misure fiscali per il welfare aziendale Il comma 1 prevede che le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025 non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, alla formazione del reddito complessivo fino a concorrenza di 5.000 Euro annui. La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti che nell’anno precedente l’assunzione abbiano avuto un reddito non superiore a 35.000 Euro e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro. Il comma 5 prevede che non concorrano a formare il reddito, fino ad un massimo di 1.000 Euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas, dell’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. In presenza di figli a carico la cifra del bonus è raddoppiata a 2.000 Euro e a 4.000 Euro in presenza di figli di età non superiore a 24 anni. Art. 69 – Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi Il comma 1 prevede che, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed a lavoratori del comparto del turismo venga riconosciuto un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni lorde in relazione al lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti che nel 2024 abbiano avuto un reddito non superiore a 40.000 Euro. Art. 70 – Proroga delle maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni Il D. Lgs 216/23 ha disposto una maggiorazione del costo deducibile relativamente alle nuove assunzioni. Ora tale incremento viene previsto per tre periodi d’imposta e si applicherà agli incrementi occupazionali che si avranno nel triennio 2025/2027. Ogni anno bisognerà verificare l’incremento occupazionale rispetto all’esercizio precedente. Art. 73 – Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese Viene prorogato fino al 31/12/2027 il credito d’imposta (ex art. 1, commi 89 e 90 Legge 205/17) per la quotazione delle piccole e medie imprese. Il credito spetta nella misura del 50% delle spese di consulenza fino ad un massimo di 500 mila Euro.. Art. 74 – Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo Il comma 1 riconosce un contributo in conto capitale parametrato all’importo riversato a favore dei soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento entro il 31/10/24 (ex art. 5 DL 146/2021). Art. 75 – Nuova Sabatini Vengono incrementati i fondi fino al 2029 incluso, per il finanziamento per la c.d. “nuova Sabatini” per il sostegno alle PMI. Art. 77 – Credito d’imposta ZES Viene prorogato il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 a 15 novembre 2025 nella ZES UNICA (ex DL 124/2023). Art. 79 – Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico Viene prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del turismo per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Art. 87 – Misure in materia di beni culturali Il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili d’interesse storico e artistico (ex DL 73/2021) viene rifinanziato per il triennio 2025/2027. I credito spetta al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo (del credito) di 200 mila Euro (limite aumentato dal precedente di 100 mila Euro).. Art. 105 – Modifiche al Codice di procedura civile Viene introdotto un nuovo art., il 307 bis, che prevede una nuova causa di estinzione del giudizio in conseguenze del mancato o parziale pagamento del contributo unificato. Art. 144 – Entrata in vigore Salvo disposizioni particolari la legge entra in vigore il 1° gennaio 2025 |
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