ART. 2113
IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
- Cassazione 14–01–16 N° 515: fallimento – effetti per i creditori – concorso – appalto – azione diretta degli ausiliari nei confronti del committente – finalità – sopravvenuto fallimento dell’appaltatore – improcedibilità dell’azione – esclusione.⁄2016,5,542
Aggiornato il 7⁄3⁄2020