STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





ART. 42 C.P.C.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

  • Cassazione 11–03–16 N° 4790: applicabile la disciplina della sospensione necessaria al processo tributario.⁄2016,12,969

GUIDA NORMATIVA

  • Cassazione 23–04–07 n° 9619: divieto di sospendere il giudizio tributario se contestualmente ne pende uno penale.⁄2007,119

IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE

  • Cassazione 09–05–07 n° 10636: concordato preventivo – procedimento – opposizione di terzo – appello – sentenza dichiarativa di litispendenza – regolamento di competenza – necessità.⁄2008,3,315
  • Cassazione 21–12–17 N° 30748: declinatoria di competenza del giudice adito per la dichiarazione di competenza e regolamento necessario di competenza.⁄2018,9,1008
  • Cassazione 31–07–19 N° 20666: fallimento – dichiarazione – competena – provvedimento d’incompetenza – impugnazione.⁄2020,2,187
  • Trib. Monza 09–11–22: regolamento di competenza e giudizio di verificazione del passivo tra translatio iudicii e sospensione necessaria.⁄2023,9,1114

LE SOCIETÀ

  • Cassazione 30–10–12 n° 18671: arbitrabilità dell’impugnativa di delibera assembleare e prospettazione dell’attore.⁄2013,6,692
  • Trib. Napoli 31–05–16: rapporti tra la sezione specializzata in materia di imprese e altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario.⁄2017,1,93
  • Cassazione SS.UU. 23–07–19 N° 19882: le SS.UU. intervengono sul rapporto tra sezioni specializzate in materia i impresa e sezioni ordinarie del medesimo tribunale.⁄2020,2,225
  • Cassazione 15–10–20 N° 22327: tribunale delle imprese – competenza – sezione specializzata in materia d’impresa – rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a) 168⁄03 – recesso del socio – petitum sostanziali.⁄2021,3,261

Aggiornato il 26–09–2023

Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 10⁄887786
mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it
TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO