STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





ART. 369 C.P.C.

BOLLETTINO TRIBUTARIO

  • Relazione illustrativa al D. Lgs. 10–10–22 N° 129: norme d’interesse per il diritto tributario.⁄2022,21,1534

CONTRATTO E IMPRESA

  • La Cassazione e l’inammissibilità del ricorso.⁄2002,2,455
  • Cassazione 15–04–16 N° 7511: ricorso per Cassazione – dposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notifica – sufficienza.⁄2017,8,642

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

  • Cassazione 03–05–01 n° 8262: al deposito tardivo del ricorso non si applica l’istituto della rimessione in termini.⁄2001,12,1383
  • Anche sul processo tributario incidono le nuove norme sul giudizio di cassazione.⁄2006,4,281
  • Cassazione SS.UU. 24–09–18 N° 22438: ricorso per Cassazione – predisosizione in originale telematico e notifica via PEC – deposito entro 20 gg dall’ultima notifica di copia analogica del ricorso – omessa attestazione di conformità – conseguenze.⁄2019,2,99
  • Cassazione SS.UU. 17–07–23 N° 20621, 20627: mancato sepodito del ricorso principale in cancelleria – improcedibilità – iscrizione a ruolo della parte alla quale sia stato notificato il ricorso – legittimità – raddoppio del contributo unificato.⁄2024,2,121

IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

  • Cassazione 19–02–15 n° 3335: ricorso per Cassazione in materia di impugnazione dello stato passivo.⁄2015,5,516
  • Cassazione 17–05–22 N° 15836: procedibilità del ricorso per cassazione e prova della tempestività.⁄2022,7,889

IL FISCO

  • Controversie tributarie e adempimenti correlati al deposito del ricorso per cassazione nel periodo emergenziale.⁄2020,22,2137
  • Mancata allegazione della prova di notifica della sentenza della CTR impugnata in Cassazione.⁄2021,29,2855

Aggiornato il 2–5–2024

Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 10⁄887786
mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it
TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO